Ordinanza n. 2684/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza n. 03/2026, datata 6.2.2026, del responsabile dell’Area Tecnica del Comune di San Lorenzo Nuovo, con la quale veniva disposta la restituzione in pristino dello stato originario dei luoghi mediante la demolizione di alcuni manufatti amovibili e di carattere stagionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di restituzione in pristino mediante demolizione di manufatti amovibili e stagionali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, l'ordinanza comunale n. 03/2026, con cui il responsabile dell'Area Tecnica aveva disposto la restituzione in pristino dello stato dei luoghi mediante demolizione di alcuni manufatti amovibili e di carattere stagionale. Dal testo dell'ordinanza cautelare non risultano esposti in dettaglio tutti i motivi di ricorso. La controversia riguarda una SCIA presentata il 26 giugno 2025 per la realizzazione di una pergola a servizio di un chiosco bar/pizzeria, qualificata nella stessa SCIA come manufatto prefabbricato leggero, temporaneo e da smontare entro 120 giorni dall'installazione. I ricorrenti prospettavano inoltre l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 26, comma 4, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, relativo alle autorizzazioni e concessioni per l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza, a un sommario esame, di un adeguato fumus boni iuris. Ha rilevato che la SCIA prevedeva espressamente la temporaneità dell'opera e il suo smontaggio entro 120 giorni dall'installazione, sicché non risultava applicabile la disciplina invocata dell'art. 26, comma 4, della legge n. 193/2024 sulle autorizzazioni e concessioni per l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico. Il Collegio ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'opera precaria non rimossa costituisce nuova costruzione e necessita del permesso di costruire, in coerenza con l'art. 25-bis, comma 2, della l.r. Lazio n. 13/2007, richiamato nella stessa SCIA. La domanda cautelare è stata quindi respinta; le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha deciso la richiesta di sospensione dell'efficacia dell'ordinanza impugnata.
art. 23, comma 4, lett. b), l.r. Lazio 13/2007
È richiamato nella SCIA quale base normativa per la qualificazione del manufatto come sistema prefabbricato leggero a carattere temporaneo.
art. 25-bis, comma 2, l.r. Lazio 13/2007
Il TAR lo considera rilevante perché, secondo quanto indicato nella SCIA, collega alla mancata rimozione dell'opera precaria la necessità del permesso di costruire.
art. 26, comma 4, legge 16 dicembre 2024, n. 193
La disposizione sulle autorizzazioni e concessioni per l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico è ritenuta non applicabile alla fattispecie.
Massime di principio
- Quando una SCIA qualifica espressamente un manufatto come temporaneo e prevede il suo smontaggio entro un termine determinato, la mancata rimozione entro tale termine incide sulla qualificazione giuridica dell'opera e può escludere l'applicazione della disciplina prevista per l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico.
- Un'opera qualificata come precaria che non venga rimossa secondo il termine previsto può essere considerata nuova costruzione, con conseguente necessità del permesso di costruire, ove ciò sia previsto dalla normativa edilizia applicabile.
- In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, alla luce di un esame sommario, le condizioni dichiarate nella SCIA e la disciplina edilizia applicabile non sostengono adeguatamente la legittimità delle censure proposte, difettando il fumus boni iuris.
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