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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-190/20

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 luglio 2021. — DocMorris NV contro Apothekerkammer Nordrhein. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica – Direttiva 2001/83/CE – Ambito di applicazione – Pubblicità di una farmacia per corrispondenza intesa a influenzare il cliente non nella scelta di un determinato medicinale, ma nella scelta della farmacia – Gioco a premi – Libera circolazione delle merci – Normativa nazionale – Divieto di offrire, annunciare o concedere vantaggi e altri omaggi pubblicitari nel settore dei prodotti terapeutici – Modalità di vendita che esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 34 TFUE. — Causa C-190/20

Giurisprudenza europea62020CJ0190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Nel rinvio del Bundesgerichtshof, la Corte ha esaminato se la normativa tedesca che vieta a DocMorris di lanciare un gioco a premi collegato all’invio di ricette per medicinali soggetti a prescrizione fosse compatibile con il diritto UE. La Corte ha escluso l’applicabilità della direttiva 2001/83/CE, osservando che la campagna pubblicitaria non riguardava un medicinale specifico ma la scelta della farmacia. Ha poi qualificato il divieto come modalità di vendita che non rientra nell’articolo 34 TFUE, perché si applica indistintamente e non discrimina i prodotti provenienti da altri Stati membri.

Pubblicità di una farmacia per corrispondenza mediante gioco a premi subordinato all’invio di ricette: la direttiva 2001/83/CE non si applica e il divieto nazionale non viola l’articolo 34 TFUE.

La questione giuridica

Se il titolo VIII della direttiva 2001/83/CE, in particolare l’articolo 87, paragrafo 3, osti a una normativa nazionale che vieta a una farmacia per corrispondenza di promuovere la propria attività tramite un gioco a premi con premi non medicinali, quando la partecipazione è subordinata all’invio di un ordine per un medicinale soggetto a prescrizione, accompagnato dalla ricetta; e, in caso di esclusione dell’armonizzazione UE, se tale divieto sia compatibile con l’articolo 34 TFUE.

Principio di diritto

La Corte afferma che una promozione di una farmacia per corrispondenza consistente in un gioco a premi, nel quale la partecipazione dipende dall’invio di una ricetta per un medicinale soggetto a prescrizione ma i premi sono beni diversi dai medicinali, non rientra nell’ambito di applicazione del titolo VIII della direttiva 2001/83/CE, perché non mira a promuovere la scelta di un determinato medicinale bensì la scelta della farmacia da cui acquistarlo. Inoltre, un divieto nazionale di tale forma di promozione costituisce una modalità di vendita applicabile indistintamente a tutti gli operatori e, incidendo in egual misura sui prodotti nazionali e importati, esula dall’ambito dell’articolo 34 TFUE.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 34 TFUE
  • Direttiva 2001/83/CE
  • Direttiva 2012/26/UE
  • Articolo 86 direttiva 2001/83/CE
  • Articolo 87, paragrafo 3, direttiva 2001/83/CE
  • Articolo 88, paragrafi 1-3, direttiva 2001/83/CE
  • Direttiva 2000/31/CE
  • Direttiva 98/34/CE
  • Articolo 1 direttiva 98/34/CE
  • Articolo 1 direttiva 2000/31/CE
  • Articolo 2 direttiva 2000/31/CE
  • Heilmittelwerbegesetz (HWG), articolo 7, paragrafo 1

Pubblicità di una farmacia per corrispondenza mediante gioco a premi

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in una controversia tra DocMorris NV e l’Apothekerkammer Nordrhein. Oggetto del contendere è un volantino con cui una farmacia per corrispondenza stabilita nei Paesi Bassi promuoveva in Germania un gioco a premi subordinato all’invio di una ricetta medica per un medicinale soggetto a prescrizione.

Fatti e procedimento principale

DocMorris aveva distribuito in Germania un volantino che prometteva premi non medicinali, tra cui un buono per una bicicletta elettrica e spazzolini elettrici. Per partecipare era necessario inviare per posta un buono d’ordine accompagnato dalla prescrizione del medicinale. L’ordine dei farmacisti della Renania settentrionale ha agito in giudizio per ottenere la cessazione della pubblicità, sostenendo che fosse vietata dal diritto tedesco sulla pubblicità dei medicinali.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in primo luogo il titolo VIII della direttiva 2001/83/CE, in particolare:

  • l’articolo 86, che definisce la pubblicità dei medicinali;
  • l’articolo 87, paragrafo 3, secondo cui la pubblicità deve favorire l’uso razionale del medicinale e non essere ingannevole;
  • l’articolo 88, che vieta la pubblicità al pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione. Viene richiamato anche l’articolo 34 TFUE sulla libera circolazione delle merci, oltre alla direttiva 2000/31/CE e alla direttiva 98/34/CE, che però sono ritenute non pertinenti nel caso concreto. Sul piano nazionale è richiamato l’articolo 7, paragrafo 1, dell’HWG, che vieta di offrire o concedere vantaggi e omaggi pubblicitari, salvo eccezioni limitate.

Ragionamento della Corte sull’applicabilità della direttiva 2001/83/CE

La Corte osserva che il titolo VIII della direttiva 2001/83 disciplina il contenuto e le modalità della pubblicità di determinati medicinali, ma non la pubblicità dei servizi di vendita per corrispondenza in quanto tali. La campagna di DocMorris non mirava a influenzare la scelta di un medicinale specifico, bensì a orientare il cliente verso una determinata farmacia per l’acquisto del medicinale già prescritto dal medico.

Di conseguenza, la promozione riguardava l’intera gamma dei medicinali soggetti a prescrizione venduti dalla farmacia e non un singolo medicinale. La Corte conclude pertanto che una simile azione pubblicitaria non rientra nell’ambito di applicazione del titolo VIII della direttiva 2001/83/CE.

Esclusione della direttiva 2000/31/CE

La Corte precisa anche che la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico non è pertinente, poiché la promozione oggetto del procedimento principale riguardava vendite per corrispondenza su supporto cartaceo e non servizi prestati per via elettronica. La fattispecie è quindi distinta da quella decisa nella sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online), C‑649/18.

Esame alla luce dell’articolo 34 TFUE

Poiché la materia non è armonizzata dal diritto UE derivato, occorre verificare la compatibilità del divieto nazionale con il Trattato. La Corte rileva che la normativa tedesca disciplina una determinata forma di pubblicità relativa alla vendita di medicinali, dunque una modalità di vendita. Tale disciplina si applica indistintamente a tutte le farmacie operanti in Germania, siano esse stabilite in Germania o in un altro Stato membro.

Inoltre, il divieto colpisce in egual misura, sia giuridicamente sia sostanzialmente, i prodotti nazionali e quelli importati. Per questo motivo, secondo la giurisprudenza Keck e successiva, la misura esula dall’ambito dell’articolo 34 TFUE. La Corte distingue inoltre la presente causa dalla sentenza Deutsche Parkinson Vereinigung, perché qui il divieto concerne una forma di promozione con effetti meno incisivi rispetto a un divieto totale di concorrenza sui prezzi.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che la direttiva 2001/83/CE non si applica alla normativa nazionale che vieta alla farmacia per corrispondenza di organizzare un gioco a premi subordinato alla presentazione di una ricetta per un medicinale soggetto a prescrizione, e che l’articolo 34 TFUE non osta a tale disciplina. In sostanza, gli Stati membri possono vietare una siffatta forma di promozione commerciale, purché la regola non discrimini i prodotti provenienti da altri Stati membri e resti una modalità di vendita indistintamente applicabile.

Come è indicizzato

Materiemedicinali per uso umanopubblicità sanitariafarmacie per corrispondenzalibera circolazione delle mercimodalità di vendita

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