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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11111/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era formulato in termini generici e manifestamente infondati, senza l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e dei dati di fatto richiesti dall'art. 581 c.p.p.; ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per tentato furto in abitazione aggravato, commesso in concorso con altro soggetto separatamente giudicato. L'unico motivo deduceva la mancanza di motivazione sul ruolo concorsuale e l'illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e non dedotto in modo specifico, quindi non scrutinabile in sede di legittimità, osservando inoltre che le attenuanti generiche risultavano già concesse in primo grado; per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Il ricorso deve contenere specificamente i motivi e le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno delle richieste; deduzioni generiche non sono ammissibili in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico, autosufficiente e corredato delle ragioni di diritto e dei dati di fatto posti a fondamento della censura; la formulazione generica comporta inammissibilità.
  • Non sono scrutinabili censure meramente assertive o apodittiche sulla motivazione della sentenza impugnata, specie quando non confrontate con la ratio decidendi della decisione di merito.
  • La doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è infondata quando risulta dagli atti che tali attenuanti siano già state concesse nel giudizio di primo grado.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativo

Testo integrale

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