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Sentenza

Sentenza del 29/09/2020 n. 2227 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo al periodo 2004-2008 emesso ai sensi degli artt. 33 dpr n. 600/1973 e 52 e 63 dpr n. 633/1972: l'accertamento contestava l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (fornitori "cartiere") che hanno determinato indebite detrazioni IVA e deduzioni di costi, nonché la deduzione di costi per consumo carburante non documentati correttamente. Il contribuente ha censurato in particolare la motivazione dell'atto e della sentenza di primo grado, la legittimità della motivazione per relationem dell'avviso, la mancata valutazione delle prove da lui prodotte (contratti, documentazione contabile) e ha sostenuto che alcuni rapporti fossero di nolo a freddo e non di subappalto.

La decisione

La Commissione d'appello ha rigettato l'appello principale del Sig. R. G., confermando la qualificazione delle ditte fornitrici come "cartiere" e la fondatezza dell'accertamento originale (irretroazione di costi, recupero IVA, imposte ed eventuali sanzioni), ritenendo che l'Amministrazione abbia fornito elementi indiziari sufficienti per dimostrare la fittizietà delle operazioni e che il contribuente non abbia provato la propria estraneità/assenza di consapevolezza. Invece è stato accolto l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate: i costi per carburante riconosciuti in primo grado sono stati disconosciuti perché la documentazione non rispettava le prescrizioni del dpr n. 444/1997 (uso di fogli A4 non conformi invece delle schede previste). Sono state confermate le restanti statuizioni; il Sig. R. G. è condannato alle spese di secondo grado a favore dell'Agenzia per complessivi euro 20.000,00 oltre oneri accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 33

    Norma richiamata come base normativa per l'emissione dell'avviso di accertamento fiscale; utilizzata per legittimare l'azione accertatrice nei confronti del contribuente.

  • D.P.R. n. 633/1972, artt. 52, 63 e 56

    Art. 52/63 riferiti alla disciplina dell'IVA e agli obblighi di documentazione; art. 56 richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione dell'avviso. La Commissione ha ritenuto corretta la motivazione dell'avviso anche se richiamava i p.v.c. (motivazione per relationem), purché l'atto esponga gli elementi essenziali della pretesa e i p.v.c. fossero noti al contribuente.

  • D.P.R. n. 444/1997

    Regolamenta le schede carburante e la documentazione richiesta per dedurre i costi del carburante; applicata per disconoscere la deducibilità dei costi annotati su fogli A4 non conformi.

  • D.P.R. n. 477/1997

    Richiamato in relazione agli obblighi formali e tecnici connessi alla documentazione dei carburanti; evidenziata l'esigenza di rispetto delle norme tecniche per la deducibilità.

  • D.Lgs. n. 74/2000, art. 2

    Norma penale/tributaria che sanziona l'uso di fatture o documenti per indicare elementi passivi fittizi al fine di evadere imposte; richiamata per sostenere la gravità della condotta collegata all'utilizzo di "cartiere" e per motivare il disconoscimento delle detrazioni/deduzioni.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36 comma 2 n. 4

    Richiamato indirettamente (giurisprudenza) in tema di obbligo motivazionale della decisione giurisdizionale; usato per valutare la correttezza della motivazione della sentenza di primo grado.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione fiscale contesta operazioni come soggettivamente inesistenti deve dimostrare, anche in via indiziaria, non solo la fittizietà del fornitore ma elementi idonei a provare la consapevolezza (o la prevedibilità con ordinaria diligenza) del destinatario: la mera presenza di fatture non basta se non supportata da indizi concreti.
  • La prova contraria grava sul contribuente: per escludere la consapevolezza alla frode è richiesta una prova di diligenza e comportamenti coerenti che dimostrino che ha adottato tutte le cautele ragionevoli per non essere coinvolto nell'evasione.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento può essere esplicata per relationem richiamando i p.v.c. purché nell'atto siano riprodotti o indicati gli elementi essenziali (oggetto, contenuto, destinatario) e i p.v.c. siano conoscibili dal contribuente; l'obbligo è che il contribuente sia messo in grado di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur.
  • In materia di costi per carburante la deducibilità richiede il rispetto formale delle schede e della documentazione prevista dal dpr n. 444/1997 (e correlati): annotazioni informali o su fogli non conformi espongono al disconoscimento del costo.
  • La qualificazione del rapporto (subappalto vs nolo a freddo) ha rilievo probatorio: se il contribuente stesso in atti qualifica il rapporto come subappalto ed esistono fatture coerenti, l'omesso deposito del contratto presso la stazione appaltante può essere valutato come indizio di fittizietà del rapporto.
  • La valutazione giudiziale deve essere ancorata a elementi documentali e indiziari concreti raccolti dalla Guardia di Finanza o dall'Amministrazione: elementi quali assenza di struttura operativa, mancata tenuta di scritture contabili, volume d'affari incoerente e omessa presentazione di dichiarazioni sono indizi forti a sostegno della qualificazione come "cartiere".

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