Cassazione Penale, Sentenza n. 5736/2023 del 10/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna (art. 609-bis, comma 3 c.p.) pronunciata in I grado. Tre motivi: 1) violazione di legge per la tardiva notifica del decreto di fissazione dell'udienza di appello e per la mancata notifica all'imputato del differimento dell'udienza (presunta nullità assoluta della sentenza di appello); 2) vizi della motivazione e contraddittorietà nella valutazione della credibilità della persona offesa e dei testi a favore dell'imputato; 3) travisamento del fatto con riferimento alle date del litigio e dell'assunzione della nuova baby-sitter.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la violazione del termine a comparire integra una nullità a regime intermedio che doveva essere eccepita prima della deliberazione della sentenza d'appello (art. 180 c.p.p.) e non è stata sollevata dal difensore all'udienza del 12 luglio 2022, con conseguente decadenza ex art. 182, comma 3 c.p.p. Quanto ai motivi sulla motivazione e sul travisamento del fatto, la Corte ha rilevato che si tratta di questioni di merito e di valutazione probatoria riservate al giudice di merito e non sindacabili in questa sede, salvo manifeste contraddizioni, che non sono emerse. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 609-bis, comma 3 c.p.
art. 609-bis, comma 3 cod. pen.
Norma che definisce il reato per cui il ricorrente è stato condannato; la Corte ha confermato l'esistenza del reato sulla base della valutazione di credibilità della persona offesa e degli elementi di riscontro.
art. 601, comma 3 c.p.p.
art. 601, comma 3 cod. proc. pen.
Stabilisce il termine a comparire per l'udienza d'appello. La Corte ha precisato che il mancato rispetto del termine non invalida automaticamente la citazione ma determina una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza d'appello.
art. 180 c.p.p.
Fissa il termine entro il quale devono essere dedotte o rilevate le nullità relative all'intervento dell'imputato; la Corte ha richiamato questo termine per dichiarare la decadenza dalla eccezione relativa alla tardiva notifica.
art. 182, comma 3 c.p.p.
art. 182, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede la decadenza dalla facoltà di eccepire le nullità non rilevate in udienza; la Corte ha ritenuto che il difensore, presente in udienza cartolare, non abbia validamente eccepito la nullità e quindi sia decaduto.
art. 420, comma 2 c.p.p.
art. 420, comma 2 cod. proc. pen.
Impone, in caso di assenza del difensore, la rinnovazione dell'avviso o della notifica all'imputato; la Corte ha osservato che la rinnovazione avrebbe dovuto essere disposta dato che il difensore non era presente all'udienza cartolare.
art. 606, lett. c) e lett. e) c.p.p.
art. 606, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione per motivi di diritto e per travisamento del fatto. La Corte ha ritenuto i motivi relativi alla motivazione e al travisamento non ammissibili perché concernono valutazioni di merito e questioni fattuali non sindacabili in cassazione, salvo le ipotesi tassative previste dalla norma.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente anche al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
legge n. 46/2006 (modifica art. 606 c.p.p.)
Citata in relazione alla limitazione della sindacabilità del travisamento del fatto in cassazione: la modifica ha ristretto la possibilità di dedurre il travisamento nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La violazione del termine a comparire per l'udienza d'appello (art. 601 c.p.p.) costituisce una nullità a regime intermedio: deve essere eccepita o rilevata prima della deliberazione della sentenza d'appello (art. 180 c.p.p.), altrimenti la parte decade (art. 182, comma 3 c.p.p.).
- Se all'udienza cartolare la corte rileva la tardiva citazione ed fissa nuova udienza, e il difensore è assente, la corte dovrebbe disporre la rinnovazione dell'avviso direttamente nei confronti dell'imputato (art. 420, comma 2 c.p.p.); l'omessa rinnovazione può però determinare solo una nullità intermedia se la prima citazione era comunque pervenuta.
- Le questioni relative alla credibilità dei testi e alla valutazione delle prove sono questioni di merito riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione, salvo il caso di manifeste contraddizioni o omissioni logiche nella motivazione.
- Il cosiddetto travisamento del fatto non è normalmente deducibile in cassazione in quanto comporta una rivalutazione del materiale probatorio; la Corte non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito.
- Presentare tardivamente eccezioni procedurali o non sollevarle nelle sedi previste può comportare la perdita del rimedio in Cassazione; è dunque cruciale sollevare le nullità processuali nelle udienze di merito e rispettare i termini processuali.
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