Sentenza del 23/09/2016 n. 18633 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato una cartella relativa a imposte dirette e IVA per gli anni 2000 e 2001, deducendone la nullità per notifica oltre i termini di legge e per il riferimento a più annualità con scadenze diverse, in violazione dei principi dello Statuto del contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto contro l'ente impositore anziché contro il concessionario della riscossione. In Cassazione la società ha sostenuto, tra l'altro, che l'onere di provare la tempestività della notifica gravasse sull'ente impositore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dei requisiti formali del giudizio di legittimità. Dopo la richiesta iniziale di cassazione, il ricorso conteneva soltanto una narrazione dei fatti e deduzioni non articolate secondo motivi specifici, senza una chiara esposizione delle censure rivolte alla sentenza impugnata. La società è stata inoltre condannata a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
È richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte non esamina nel merito la relativa censura perché dichiara il ricorso inammissibile.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10
È richiamato in tema di individuazione delle parti legittimate nel processo tributario; la questione non viene tuttavia decisa nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Norma richiamata tra quelle che la ricorrente assumeva violate, senza che la Corte ne accertasse l'applicazione concreta.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
Richiamato in relazione alla disciplina della notifica della cartella di pagamento e ai relativi termini; la Corte non affronta la questione sostanziale.
Legge n. 156 del 2005
Richiamata dalla ricorrente nell'ambito della disciplina dei termini e degli effetti della notifica della cartella, senza esame di merito.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Richiamato in relazione alla formazione della pretesa tributaria, ma non interpretato dalla Corte poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
D.L. n. 106 del 2005
Richiamato quale ius superveniens sulla disciplina della riscossione e dei termini, senza una decisione sul merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente ricostruire i fatti o richiamare genericamente norme e precedenti: occorre formulare motivi specifici, chiari e direttamente riferiti alla motivazione della sentenza impugnata.
- Quando si contestano vizi propri della cartella, come irregolarità o tardività della notifica, deve essere individuato correttamente il soggetto legittimato passivo, normalmente il concessionario della riscossione; se si contestano invece il ruolo o la pretesa tributaria, può essere necessario chiamare in giudizio l'ente impositore.
- Le questioni sull'onere della prova della tempestività della notifica e sulla validità della cartella vengono esaminate solo se il ricorso supera i requisiti formali e di ammissibilità.
- L'errata individuazione della parte convenuta può comportare l'inammissibilità del ricorso, soprattutto quando il giudice ritenga che il vizio denunciato sia imputabile esclusivamente al concessionario e quest'ultimo non sia stato chiamato in giudizio.
- La parte il cui ricorso è dichiarato inammissibile può essere condannata al pagamento delle spese del giudizio, anche senza una pronuncia sul merito della pretesa tributaria.
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