Sentenza del 26/09/2019 n. 24004 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva confermato gli avvisi di accertamento e gli atti di contestazione relativi a IRES, IRAP, IVA e sanzioni per gli anni 2005-2008. I rilievi traevano origine da indagini bancarie sui conti della società, del legale rappresentante, del coniuge socio di maggioranza e del socio di minoranza. La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, l'invalidità della delega di firma degli avvisi, la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, l'omessa valutazione della documentazione prodotta e l'errata applicazione delle presunzioni derivanti dalle movimentazioni bancarie, comprese quelle riferite a tentate vendite immobiliari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I primi tre motivi sulla delega di firma sono stati dichiarati inammissibili perché la società non aveva trascritto integralmente il provvedimento di delega, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Il motivo sul contraddittorio endoprocedimentale è stato rigettato: per IRES e IRAP, tributi non armonizzati, non sussiste un obbligo generale di contraddittorio negli accertamenti a tavolino; per l'IVA, pur sussistendo tale obbligo, la società non aveva indicato concretamente quali difese avrebbe potuto svolgere. I motivi sulla documentazione bancaria sono stati dichiarati inammissibili per genericità e mancata indicazione analitica dei documenti e delle singole movimentazioni. Sono stati infine rigettati i motivi relativi alle operazioni immobiliari, poiché la valutazione della documentazione e della credibilità delle giustificazioni appartiene al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione. Le spese sono state compensate, ma la società è stata condannata al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Disciplina la sottoscrizione degli avvisi di accertamento. La delega conferita a un funzionario diverso dal capo dell'ufficio è qualificata come delega di firma, non di funzioni; può risultare anche da un ordine di servizio e non richiede necessariamente l'indicazione nominativa del delegato, purché sia individuabile la qualifica e sia verificabile la corrispondenza con il sottoscrittore.
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17, comma 1-bis
È stato invocato dalla contribuente in relazione alla validità della delega, ma le relative censure sono state dichiarate inammissibili per mancata trascrizione integrale dell'atto di delega.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
In materia di accertamenti bancari, i dati risultanti dai conti correnti costituiscono una presunzione a favore dell'Amministrazione. Il contribuente deve fornire una prova analitica, riferita a ciascun versamento o prelevamento, per dimostrare che le movimentazioni non riguardano operazioni imponibili.
Legge n. 212 del 2000, art. 12
La norma sulle garanzie del contribuente durante le verifiche non impone, per i tributi non armonizzati e per gli accertamenti a tavolino, un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale.
Art. 24 della Costituzione
La società lo ha richiamato per sostenere la necessità del contraddittorio, ma la Corte ha escluso che tale principio imponesse, nel caso concreto, l'annullamento degli accertamenti.
Art. 53 della Costituzione
Richiamato in relazione alla presunta tassazione di somme connesse a operazioni immobiliari, non è stato ritenuto violato, poiché la controversia richiedeva una rivalutazione del fatto e della prova non consentita in cassazione.
Articoli 112 e 132, n. 4, c.p.c. e art. 111 della Costituzione
Le censure di omessa pronuncia o motivazione apparente sono state respinte o dichiarate inammissibili. La motivazione della CTR, pur con espressioni stilisticamente non felici, è stata ritenuta comprensibile e logicamente sufficiente.
Art. 2727 c.c.
La norma sulle presunzioni è stata applicata nel senso che la documentazione del contribuente deve superare in modo specifico e analitico la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie; non è sufficiente una contestazione generica.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione occorre rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza: se si contesta una delega, un documento o una specifica movimentazione bancaria, l'atto rilevante deve essere indicato con precisione e, quando necessario, trascritto o riprodotto nelle parti decisive.
- La delega per la sottoscrizione degli avvisi di accertamento può essere una delega di firma e non necessariamente una delega di funzioni; non è indispensabile l'indicazione nominativa del funzionario se la qualifica del delegato consente di verificarne l'effettiva legittimazione.
- Negli accertamenti a tavolino relativi a tributi non armonizzati, come IRES e IRAP, non esiste di regola un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale.
- Per i tributi armonizzati, come l'IVA, la mancata instaurazione del contraddittorio può comportare l'invalidità dell'atto solo se il contribuente indica concretamente le difese e gli elementi che avrebbe fatto valere; una contestazione astratta o pretestuosa non è sufficiente.
- Le presunzioni derivanti dalle indagini bancarie impongono al contribuente una giustificazione analitica di ogni singolo versamento o prelevamento, con documenti coerenti, datati e idonei a dimostrare la diversa natura delle somme.
- La documentazione relativa a operazioni immobiliari deve essere coerente con la cronologia dei pagamenti, dei contratti, del rogito e dell'eventuale restituzione delle somme; incongruenze temporali o economiche possono impedire il superamento della presunzione fiscale.
- La Corte di cassazione non rivaluta normalmente la credibilità dei documenti o la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito; le doglianze devono riguardare effettive violazioni di legge o una motivazione radicalmente mancante, non una diversa lettura delle prove.
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