Sentenza n. 2798/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento - del decreto del 28.05.2024 n. -OMISSIS-, posiz. -OMISSIS-, notificato alla Ricorrente il 1 luglio 2024, con cui la stessa era collocata in pensione al 1 settembre 2023, “ora per allora”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, della Legge n. 46/1958 e della Legge n. 114/2014, con diritto al trattamento di quiescenza; - nonché tutti gli atti successivi ad esso, e quelli che rappresentano l’antecedente logico ovvero sono presupposti o presupponenti quello impugnato, nonché il successivo provvedimento M_D ABA -OMISSIS- REG2024 -OMISSIS- (doc3-bis), emesso e notificato alla Ricorrente il 2 settembre 2024, nonché tutti gli atti successivi ad essi e quelli che rappresentano l’antecedente logico ovvero sono presupposti o presupponenti quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di collocamento in pensione con decorrenza retroattiva al 1 settembre 2023 e successivo provvedimento di conferma del diniego alla separazione tra decorrenza giuridica ed economica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dipendente civile del Ministero della Difesa dal 26 luglio 1982, aveva continuato a prestare servizio sino al 30 giugno 2024, cessando dal rapporto il 27 giugno 2024 con pensionamento decorrente dal 1 luglio 2024. L'Amministrazione, dopo averle comunicato il raggiungimento del requisito anagrafico dei 65 anni il 26 gennaio 2023 e di quello contributivo il 25 maggio 2023, l'aveva collocata d'ufficio in pensione dal 1 settembre 2023, "ora per allora", con decreto notificato il 1 luglio 2024, riconoscendole il trattamento pensionistico dalla medesima data. La ricorrente impugnava il decreto e il successivo provvedimento del 2 settembre 2024, con il quale era stata confermata la decorrenza retroattiva, chiedendo di mantenere la decorrenza giuridica dal 1 settembre 2023 ma di fissare quella economica al 1 luglio 2024, in ragione dell'effettivo servizio prestato sino al 30 giugno 2024. Deduceva vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando la perdita della differenza tra gli emolumenti stipendiali percepiti e il trattamento pensionistico per il periodo settembre 2023-giugno 2024. L'Amministrazione eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo competente il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. La controversia riguarda infatti il regime giuridico ed economico applicato al periodo nel quale la ricorrente aveva continuato a prestare servizio e incide sul rapporto di lavoro e sul trattamento di quiescenza. Gli atti impugnati non costituiscono esercizio di potere autoritativo, ma espressione del potere gestionale dell'Amministrazione datrice di lavoro. La ricorrente non appartiene alle categorie di dipendenti pubblici soggette alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001. Il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine previsto dall'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni [...] incluse le controversie concernenti [...] le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti
Attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico privatizzato, comprese quelle concernenti atti amministrativi presupposti e il regime economico del rapporto.
art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
La giurisdizione amministrativa esclusiva permane soltanto per le categorie di dipendenti pubblici espressamente indicate dalla disposizione; la ricorrente non rientra in tali categorie.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione entro il termine previsto dalla norma, a seguito della declinatoria di giurisdizione.
Massime di principio
- Le controversie riguardanti il regime giuridico ed economico del rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione privatizzato appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, anche quando siano impugnati atti amministrativi presupposti o formalmente denominati decreti.
- Il collocamento a riposo e la determinazione della decorrenza degli effetti giuridici ed economici della pensione, quando incidono sul rapporto di lavoro privatizzato e sulla gestione del rapporto da parte dell'amministrazione datrice di lavoro, costituiscono espressione di potere gestionale e non di potere autoritativo.
- La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblico impiego resta limitata alle categorie indicate dall'art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001; al di fuori di tali categorie, le controversie relative alla gestione del rapporto spettano al giudice ordinario.
- In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione entro il termine previsto dall'art. 11, comma 2, c.p.a.
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