Cassazione Civile, Ordinanza n. 21170/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia origina da un atto di impegno del 9 febbraio 2007 e da un atto integrativo relativi all’esecuzione di lavori in un cantiere. La società committente conveniva in giudizio le imprese esecutrici chiedendo l’accertamento della legittimità del proprio recesso e l’inesistenza di un contratto di appalto, mentre le convenute proponevano domanda riconvenzionale per ottenere l’indennizzo ex art. 1671 c.c. Il Tribunale accoglieva la domanda della committente sulla legittimità del recesso e condannava al pagamento di un indennizzo di euro 210.000. Il credito litigioso veniva poi ceduto alla società ricorrente, che proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, la quale aveva invece rigettato la domanda riconvenzionale di indennizzo. Prima della decisione, la ricorrente depositava rinuncia al ricorso, notificata alla controparte, dichiarando di avere transatto la lite e di non avere più interesse alla prosecuzione; la controricorrente accettava la rinuncia e chiedeva la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rilevato la ritualità della rinuncia al ricorso, correttamente notificata e accettata dalla controparte ai sensi degli artt. 390, comma 2, e 391, ultimo comma, c.p.c., e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Ha disposto nulla sulle spese. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica.
Norme richiamate
art. 1671 c.c.
viene richiamato quale fondamento della domanda di indennizzo conseguente al recesso del committente dal contratto di appalto; nel giudizio di legittimità non è però oggetto di decisione di merito, perché il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
art. 390, comma 2, c.p.c.
la rinuncia al ricorso deve soddisfare i requisiti previsti dalla norma, inclusa la rituale notificazione alla controparte.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
in presenza di rinuncia rituale e relativa accettazione sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ne esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato nel caso di estinzione del giudizio, trattandosi di misura prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando è notificata alla controparte e corredata dall’accettazione di quest’ultima, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
- L’estinzione del giudizio per rinuncia esclude la pronuncia sulle spese, se le parti ne abbiano fatto richiesta in conformità alla definizione della lite.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, perciò non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
- Le misure processuali eccezionali sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.
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