Ordinanza n. 411/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento adottato dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale – Divisione I – Corpo di Polizia Penitenziaria, avente ad oggetto: “Revoca impiego presso il Gruppo di Intervento Operativo – Agente -OMISSIS-”, adottato dall’Ufficio del Capo del Dipartimento e notificato in data 4 gennaio 2026; - nonché avverso ogni altro atto presupposto, collegato a quello impugnato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca dell'impiego presso il Gruppo di Intervento Operativo, notificato il 4 gennaio 2026
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale – relativo alla revoca del suo impiego presso il Gruppo di Intervento Operativo, nonché gli atti presupposti e collegati. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il ricorrente aveva contestato, tra l’altro, l’assenza di una formale comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo che tale adempimento avrebbe consentito di chiarire circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti posta a fondamento dell’atto. Il ricorrente ha inoltre dedotto un pregiudizio derivante dall’esecuzione del provvedimento, ritenendolo idoneo a giustificare la sospensione cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un primo sommario esame, ha ritenuto che il ricorso non presentasse sufficienti profili di fondatezza, poiché le circostanze che il ricorrente avrebbe potuto chiarire mediante una formale comunicazione di avvio del procedimento non apparivano introdurre elementi sostanzialmente nuovi rispetto alla ricostruzione dei fatti posta a base del provvedimento impugnato. Il giudice ha inoltre escluso la sussistenza di un pregiudizio con i requisiti di gravità e irreparabilità necessari per la sospensione dell’atto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la sospensione dell’atto presuppone, tra l’altro, un apprezzabile profilo di fondatezza e un pregiudizio grave e irreparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, in relazione alla tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo richiede la compresenza di sufficienti profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile; la mancanza di uno dei due requisiti giustifica il rigetto della domanda cautelare.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento non conduce, in sede cautelare, a una valutazione favorevole del fumus quando le circostanze che il destinatario avrebbe potuto rappresentare non risultino idonee a introdurre elementi sostanzialmente nuovi nella ricostruzione dei fatti posta a fondamento del provvedimento.
- Il pregiudizio allegato dal ricorrente deve essere qualificato e dimostrato come grave e irreparabile; la mera prospettazione di conseguenze sfavorevoli derivanti dall’esecuzione dell’atto non è sufficiente per ottenere la sospensione cautelare.
Come è indicizzato
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