Cassazione Penale, Sentenza n. 27014/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto che aveva rigettato le opposizioni ex art. 59, comma 9, d.lgs. 159/2011 avverso l'esclusione dal passivo di crediti vantati da cessionarie/banche (crediti chirografari e ipotecari). Le ricorrenti contestavano: a) l'erronea ritenuta necessità di aver previamente escusso infruttuosamente il patrimonio del proposto o del garante; b) l'omessa/insufficiente motivazione circa la natura "strumentale" (funzionale) dei crediti rispetto all'attività illecita del proposto (art. 52, comma 1, lett. b)); c) l'erroneo rifiuto di ammettere documentazione prodotta contestualmente all'opposizione, ritenuta tardiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha annullato il decreto impugnato con riferimento a SIENA NPL 2018 s.r.l., AMCO S.p.A. e UNICREDIT S.p.A., e ha rinviato al Tribunale di Latina per una nuova decisione. La Corte ha chiarito che: i) non è sempre richiesto al creditore di escutere preventivamente e negativamente il patrimonio del proposto o del garante quando sia già provata, nella procedura di prevenzione, l'incapienza patrimoniale oltre i beni soggetti a misura; ii) prima di valutare la buona fede del creditore il giudice deve accertare, con motivazione, se il credito sia effettivamente strumentale all'attività illecita (nesso funzionale) perché tale accertamento è propedeutico; iii) la produzione documentale effettuata con l'atto di opposizione non è, di per sé, inammissibile: il giudice delegato, ove rilevi carenze documentali agevolmente integrabili, deve indicare alla parte la necessità di integrazione e può assegnare un termine; la documentazione prodotta contestualmente all'opposizione può dunque essere valutata.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 59, comma 9
Regola il procedimento e i rimedi avverso la formazione dello stato passivo nella procedura di prevenzione; la Corte ricorda che in questo ambito lo scrutinio di legittimità è più ampio e che le opposizioni ex art. 59, comma 9 devono essere valutate senza le limitazioni ordinarie previste per il ricorso per cassazione in materia di prevenzione.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 52, comma 1, lett. b)
La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi a condizione che il credito non sia strumentale all'attività illecita (o a frutto/reimpiego). La Corte chiarisce che l'accertamento del nesso di strumentalità è propedeutico: solo se sussiste il nesso il creditore deve dimostrare la sua buona fede.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 58, comma 2, lett. c)
Stabilisce che la domanda di ammissione al passivo deve contenere fatti, elementi di diritto e i documenti giustificativi; la Corte osserva però che, se gli estremi del credito sono indicati chiaramente nella domanda, la produzione materiale della documentazione comprovante può essere effettuata anche successivamente con l'opposizione.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 58, comma 5-ter
l'amministratore giudiziario deposita il progetto di stato passivo almeno venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima dell'udienza
La disposizione riguarda la fase delle osservazioni al progetto di stato passivo; va coordinata con le regole dell'udienza di opposizione: consente depositi aggiuntivi fino a cinque giorni prima dell'udienza, ma non impedisce la produzione documentale con l'atto di opposizione salvo che, poi, all'udienza, i documenti nuovi siano ammessi solo se la parte prova di non averli potuti avere per causa non imputabile.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 59, comma 8
all'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non imputabile
Il divieto di produrre documenti nuovi riguarda l'udienza stessa per garantire il leale contraddittorio; tuttavia non vieta la produzione di documenti nuovi con l'atto di opposizione fino al limite dell'udienza, e il giudice deve valutare la tempestività e la rilevanza della produzione.
Massime di principio
- In procedura di prevenzione il giudice deve prima valutare se il credito sia strumentale all'attività illecita (nexo di strumentalità) prima di richiedere al creditore di provare la propria buona fede: la verifica del nesso è propedeutica.
- Non è sempre necessario che il creditore abbia previamente escusso infruttuosamente il patrimonio del proposto o del garante: quando la procedura dimostra l'incapienza patrimoniale oltre i beni soggetti a misura, la prova di escussione preventiva non è un requisito imprescindibile per l'ammissione del credito.
- La documentazione comprovante il credito può essere prodotta con l'atto di opposizione; il giudice delegato che rilevi carenze formali deve indicare alla parte l'esigenza di integrazione e, se possibile, assegnare un termine invece di rigettare d'emblée l'istanza per profili formali facilmente sanabili.
- Il procedimento di verifica dei crediti in materia di prevenzione ha natura pubblicistica: il giudice ha poteri officiosi per acquisire informazioni e deve favorire il contraddittorio e l'integrazione documentale quando la carenza probatoria è superabile.
- Strategia per i creditori: indicare chiaramente nella domanda gli estremi del credito e, se la documentazione completa non è allegabile immediatamente, produrla con l'opposizione motivando tempestività e impossibilità di reperimento prima; mettere in evidenza l'insufficienza patrimoniale del proposto se già emersa nella procedura.
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