Cassazione Penale, Sentenza n. 5444/2022 del 16/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la condanna per il delitto previsto dall'art. 14, commi 5-bis e ter d.lgs. n. 286/1998, deducendo: (1) vizio di motivazione per completa mancanza di argomentazioni critiche sugli elementi probatori; (2) violazione dell'art. 420-quater c.p.p. e nullità per mancata sospensione del processo per assenza dell'imputato, sostenendo altresì l'inefficacia dell'elezione di domicilio presso il difensore (ritenuto erroneamente difensore di fiducia mentre sarebbe stato nominato d'ufficio); (3) omessa motivazione rispetto alla richiesta subordinata di applicazione dell'art. 34 D.Lgs. n. 274/2000.
La decisione
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo: ritiene la motivazione della sentenza apparente e sostanzialmente inesistente (la sentenza si limita ad affermazioni generiche come "perfezionata in concreto la fattispecie incriminatrice" e a negazioni astratte di elementi a favore dell'imputato). Il secondo motivo è respinto: la Corte spiega che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio è inefficace senza l'assenso del difensore secondo l'art. 162, comma 4-bis c.p.p., mentre l'elezione presso un difensore di fiducia è valida se la nomina è effettuata con le forme di cui all'art. 96, commi 2 e 3 c.p.p.; nel ricorso non è stato dimostrato che il difensore non avesse accettato o che la nomina fosse inefficace. Il terzo motivo è assorbito e rimesso al giudice del rinvio in caso di accertamento di responsabilità. P.Q.M. la Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Roma in diversa persona fisica.
Norme richiamate
art. 14, commi 5-bis e ter, d.lgs. n. 286/1998
È la norma penale in base alla quale era stata emessa la condanna; nella sentenza di cassazione viene richiamata come capo di imputazione, ma l'annullamento è disposto per vizi procedurali/motivazionali, non per valutazione del merito della fattispecie.
art. 420-quater c.p.p.
Richiamato dal ricorrente quale norma che presiederebbe alla sospensione del processo per assenza dell'imputato; la Corte valuta l'eccezione con riferimento alle norme sull'elezione di domicilio e sul rapporto con il difensore, ritenendo infondato il secondo motivo di ricorso.
art. 162, comma 4-bis, c.p.p.
l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario
La Corte richiama questa norma per affermare che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio è inefficace senza l'assenso del difensore; la norma non si applica al difensore di fiducia.
art. 96, commi 2 e 3, c.p.p.
La nomina del difensore di fiducia è valida e immediatamente efficace quando è fatta con le forme descritte dall'art. 96, commi 2 e 3 c.p.p.
La Corte osserva che la nomina del difensore di fiducia, se effettuata secondo le forme previste, è immediatamente efficace e non può essere dichiarata inefficace per ragioni diverse; nel caso non è stato dimostrato che il difensore non avesse accettato la nomina.
art. 34, D.Lgs. n. 274/2000
La richiesta di applicazione di questa norma è stata sollevata in via subordinata; la Corte la dichiara assorbita e rinvia la valutazione al giudice del rinvio in caso di accertamento di responsabilità.
Massime di principio
- Una sentenza penale deve contenere motivazioni concrete e critiche sugli elementi di prova: ragioni generiche e formule astratte possono determinare l'annullamento per vizio di motivazione.
- L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio è inefficace senza l'assenso del difensore (art. 162, comma 4-bis c.p.p.); la regola non si applica al difensore di fiducia, la cui nomina è valida se effettuata secondo le forme di legge (art. 96 c.p.p.).
- Per ottenere l'annullamento per processi celebrati in absentia occorre dimostrare violazioni concrete delle garanzie procedurali (per es. mancata accettazione del difensore, omessa notifica legittima), non basta l'affermazione teorica dell'inefficacia dell'elezione di domicilio.
- Se una questione (es. applicazione di una norma amministrativa o alternativa) è stata sollevata solo in via subordinata, il giudice di rinvio la valuterà nuovamente nel merito qualora venga accertata la responsabilità.
- In casi simili, il rimedio più probabile della Cassazione per carenze motivazionali è l'annullamento con rinvio e non sempre la decisione sul merito; ciò comporta un nuovo giudizio che dovrà motivare puntualmente la valutazione delle prove.
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