Cassazione Penale, Sentenza n. 45265/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) censura sull'utilizzabilità delle intercettazioni acquisite tramite ordine europeo di indagine (o.e.i.), con l'affermazione che si tratterebbe di intercettazioni telematiche passive di flussi su server ("intercettazioni di massa") e non di dati acquisibili ex art. 234-bis c.p.p., quindi illegittime e inutilizzabili; 2) vizio di motivazione e violazione di legge sul giudizio di gravità indiziaria: si sostiene che gli elementi indiziari riguarderebbero solo una fase successiva al fallimento dell'operazione e non la partecipazione sin dall'origine, per cui non sussisterebbero gravi indizi a carico; 3) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla adeguatezza della custodia in carcere, contestando che la gravità del fatto da sola non giustifichi il pericolo di recidiva, considerata l'assenza di precedenti e la presunta estraneità a contributi concreti all'importazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo nel complesso infondato o inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha richiamato e applicato i principi delle Sezioni Unite (tra cui Sez. U. nn. 23756 e 23755 del 29/02/2024) e della Corte di giustizia UE (EncroChat C-670/22), affermando la legittimità dell'acquisizione tramite o.e.i. e precisando che: la qualificazione degli atti (art. 234-bis o risultati di intercettazioni) non è decisiva ai fini dell'ammissibilità; l'autorità italiana può richiedere prove già in possesso dello Stato di esecuzione senza preventiva autorizzazione del giudice nazionale; l'onere di allegare e provare l'illegittimità grava sulla difesa; e che la mancata trasmissione di atti autorizzativi stranieri non determina automaticamente inutilizzabilità. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale che ha dedotto gravi indizi dalla condotta del ricorrente (in particolare dall'aver presentato il cognato al gruppo criminale e dall'essere stato indicato come soggetto che avrebbe dovuto rispondere del debito), valutazione ritenuta coerente e sufficiente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto congrua e motivata la valutazione del Tribunale sulle esigenze cautelari, tenuto conto della gravità del fatto, della personalità del ricorrente, dei rapporti internazionali con l'organizzazione e della recidiva, che giustificano la custodia in carcere.
Norme richiamate
art. 234-bis cod. proc. pen.
L'art. 234-bis non è una fonte esclusiva per qualificare i dati acquisiti: disciplina modalità di acquisizione diretta di particolari elementi presenti all'estero. La Corte rileva che la qualificazione errata dell'atto sotto art. 234-bis non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle prove acquisite tramite o.e.i.
art. 234 cod. proc. pen. (prova documentale)
Può ricomprendere comunicazioni elettroniche; l'acquisizione processuale di corrispondenza elettronica non richiede sempre un provvedimento giudiziario ma può richiedere un atto motivato dell'autorità giudiziaria.
art. 270 cod. proc. pen.
Regola la produzione, il deposito e l'utilizzabilità delle intercettazioni provenienti da altro procedimento: non richiede la preventiva autorizzazione del giudice del procedimento a quo e non prevede sanzioni di inutilizzabilità per l'omesso deposito degli atti nel procedimento di emissione.
artt. 238 e 266-bis e ss. cod. proc. pen.
Richiamati nel quadro delle regole sull'acquisizione e utilizzabilità delle prove e delle intercettazioni; la Corte ha contestato l'astrattezza delle censure difensive relative alla loro applicazione.
art. 15 Cost.
Richiamato in relazione alla tutela della corrispondenza (anche messaggistica): la Corte osserva che esistono tutele costituzionali ma che l'acquisizione probatoria è regolata dalle norme procedurali e dalla giurisprudenza.
Direttiva 2014/41/UE (ordine europeo di indagine), art. 6 par.1 lett. a) e b), art. 14 par.7
La Direttiva consente l'emissione di o.e.i. anche quando l'integrità tecnica dei dati non è verificabile in fase iniziale, purché il diritto a un giusto processo sia garantito nel procedimento successivo; lo Stato di emissione non può sindacare l'esecuzione tecnica compiuta nello Stato di esecuzione, salva la verifica delle garanzie fondamentali.
Giurisprudenza Sezioni Unite Corte di Cassazione (Sez. U. n. 23756 e n. 23755 del 29/02/2024; Sez. U. n. 45189 del 17/11/2004 "Esposito")
Principi richiamati: ammissibilità delle prove acquisite tramite o.e.i.; onere probatorio a carico della difesa per dimostrare violazioni; possibile uso dei risultati di intercettazioni raccolte all'estero se rilevanti ed indispensabili; la non obbligatorietà del deposito del decreto autorizzativo nel procedimento a quo.
Corte di giustizia UE, causa C-670/22 (M.N., EncroChat)
Conferma che l'art. 6 par.1 lett. b) non richiede che l'o.e.i. sia soggetto alle stesse condizioni sostanziali applicabili nello Stato di esecuzione; l'integrità tecnica può essere verificata nel procedimento successivo e i diritti della difesa devono essere garantiti.
Corte EDU (Grande Camera), sentenze Big Brother Watch e Centrum für Rättvisa
Rilevate per affermare che intercettazioni di ampia portata non sono di per sé incompatibili con gli artt. 8 e 10 CEDU se previste efficaci garanzie; la legittimità dipende dalle garanzie procedurali ed effettive.
Massime di principio
- Le prove acquisite tramite ordine europeo di indagine (o.e.i.) da autorità straniere possono essere richieste e utilizzate in Italia senza preventiva autorizzazione del giudice nazionale; spetta al giudice nazionale valutare l'ammissibilità e l'utilizzabilità alla luce del diritto interno.
- La qualificazione tecnica dell'atto (art. 234-bis vs. risultati di intercettazioni) non determina automaticamente l'inutilizzabilità: un errore di qualificazione non annulla la prova se restano soddisfatte le condizioni di ammissibilità e rilevanza.
- L'onere di allegare e provare l'illegittimità delle intercettazioni (ad es. violazioni procedurali o captazioni massive) grava sulla difesa: occorrono deduzioni specifiche e prova concreta, non censure generiche.
- L'impossibilità di accedere all'algoritmo di cifratura o ad elementi tecnici non costituisce di per sé una violazione dei diritti della difesa; se la difesa intende contestare l'affidabilità, deve formulare allegazioni specifiche e chiedere mezzi di prova proporzionati.
- Lo Stato di emissione non è autorizzato a sindacare l'esecuzione tecnica compiuta nello Stato di esecuzione dell'o.e.i.; le questioni sull'esecuzione sono, di norma, deducibili nello Stato di esecuzione.
- Per la valutazione delle misure cautelari, la gravità del fatto deve essere collegata alla personalità dell'indagato, ai suoi rapporti e alla concreta capacità a delinquere: presenza di contatti internazionali e recidiva rafforzano la giustificazione della custodia cautelare.
- Se una prova acquisita tramite o.e.i. è idonea a influire preponderantemente sulla vicenda, il giudice nazionale deve garantire che la difesa abbia effettive possibilità di contraddittorio durante il procedimento; in caso contrario, l'elemento probatorio deve essere espunto.
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