Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08092/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta dalla conduttrice avverso l'esecuzione di un'ordinanza di rilascio relativa a un immobile già condotto in locazione ad uso alberghiero. Dopo la scadenza del contratto originario, le parti avevano sottoscritto due scritture private: secondo la ricorrente, tali accordi avrebbero attestato la conclusione di un nuovo contratto di locazione, con durata inferiore al minimo legale previsto per le locazioni alberghiere, canone triplicato e rinuncia, ritenuta nulla, all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale; secondo la corte di merito, invece, essi integravano un pactum de non petendo oneroso, volto solo a regolare il differimento del rilascio fino a una data successiva, dietro pagamento di un'indennità di occupazione e rinuncia all'indennità di avviamento, rinuncia considerata valida perché successiva alla cessazione del rapporto. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 27, commi 3 e 4, 79 e 34 l. n. 392/1978, sostenendo che le scritture dovevano essere qualificate come nuovo contratto di locazione, con conseguente diritto a restare nell'immobile fino alla scadenza e a percepire integralmente l'indennità di avviamento. Con il secondo motivo deduce violazione delle medesime norme e degli artt. 1175 e 1375 c.c., lamentando un comportamento abusivo e contrario a buona fede dei locatori, che avrebbero sfruttato la posizione di debolezza della conduttrice per imporle accordi solo apparentemente diretti a differire il rilascio. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 34 l. n. 392/1978, sostenendo l'illegittimità della rinuncia preventiva all'indennità di avviamento e quindi dell'esecuzione del rilascio senza previo pagamento di tale indennità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte e tre le censure sollecitassero, in realtà, una diversa interpretazione degli accordi intercorsi tra le parti dopo la scadenza del contratto, senza indicare specifiche violazioni dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e mirando piuttosto a ottenere una rivalutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la rinuncia all'indennità di avviamento, secondo il principio richiamato, è legittima se effettuata dopo la cessazione del contratto, e che la doglianza sull'abuso e sulla violazione della buona fede si risolveva anch'essa in una mera rilettura dei fatti. La Corte ha altresì dichiarato inammissibile il controricorso per tardività e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 27, commi 3 e 4, l. n. 392/1978

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la durata minima legale della locazione ad uso alberghiero; la Corte non entra nel merito della doglianza perché la censura è ritenuta inammissibile come contestazione interpretativa del contratto.

  • art. 79 l. n. 392/1978

    Invocato per contestare la validità della rinuncia all'indennità e la pattuizione sulla durata; la Corte considera la censura una richiesta di diversa qualificazione degli accordi, non dedotta nei limiti della violazione di legge.

  • art. 34 l. n. 392/1978

    Richiamato per sostenere l'illegittimità della rinuncia all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale; la Corte ribadisce che la rinuncia è legittima se successiva alla cessazione del rapporto locatizio.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato insieme all'art. 1375 c.c. per denunciare un comportamento abusivo dei locatori; la Corte ritiene la doglianza una mera rilettura del merito.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato quale parametro di buona fede nell'esecuzione del rapporto; la Corte esclude che la censura indichi una concreta violazione dei canoni legali di ermeneutica o una specifica violazione di legge.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è censurabile solo se il ricorrente indica specificamente in che modo il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali di interpretazione; altrimenti la doglianza si risolve in una proposta di interpretazione alternativa e inammissibile.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    L'interpretazione del negozio è riservata al giudice di merito e può essere sindacata solo nei limiti del vizio motivazionale consentito dalla norma, non per ottenere una nuova valutazione del contenuto negoziale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato come base per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 370 c.p.c.

    Richiamato nel passaggio sulla tardività del controricorso.

  • art. 3 l. n. 742/1969

    Citando la causa di opposizione all'esecuzione, la Corte afferma che per essa non opera la sospensione feriale dei termini.

  • art. 92 r.d. n. 12/1941

    Richiamato insieme all'art. 3 l. n. 742/1969 per escludere la sospensione feriale nella causa di opposizione all'esecuzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • L'interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice di merito e, in cassazione, non è censurabile con una mera contrapposizione di una lettura alternativa dei fatti e delle clausole.
  • La denuncia di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale è ammissibile solo se il ricorrente indica in modo specifico quale regola interpretativa sia stata violata e in che modo il ragionamento del giudice di merito se ne sia discostato.
  • La qualificazione di un accordo successivo alla scadenza di un contratto di locazione deve essere verificata in base al contenuto effettivo delle pattuizioni; se il giudice di merito lo qualifica come accordo di differimento del rilascio, la contestazione non può trasformarsi in una nuova valutazione di merito.
  • La rinuncia all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale è legittima se interviene dopo la cessazione del rapporto locatizio, non essendo valida la sola rinuncia preventiva nel corso del rapporto.
  • Le doglianze fondate su abuso della posizione contrattuale o violazione di buona fede non sono scrutinabili in cassazione quando si risolvono in una diversa ricostruzione dei fatti già compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaNullitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.