Cassazione Civile, Ordinanza n. 08092/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta dalla conduttrice avverso l'esecuzione di un'ordinanza di rilascio relativa a un immobile già condotto in locazione ad uso alberghiero. Dopo la scadenza del contratto originario, le parti avevano sottoscritto due scritture private: secondo la ricorrente, tali accordi avrebbero attestato la conclusione di un nuovo contratto di locazione, con durata inferiore al minimo legale previsto per le locazioni alberghiere, canone triplicato e rinuncia, ritenuta nulla, all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale; secondo la corte di merito, invece, essi integravano un pactum de non petendo oneroso, volto solo a regolare il differimento del rilascio fino a una data successiva, dietro pagamento di un'indennità di occupazione e rinuncia all'indennità di avviamento, rinuncia considerata valida perché successiva alla cessazione del rapporto. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 27, commi 3 e 4, 79 e 34 l. n. 392/1978, sostenendo che le scritture dovevano essere qualificate come nuovo contratto di locazione, con conseguente diritto a restare nell'immobile fino alla scadenza e a percepire integralmente l'indennità di avviamento. Con il secondo motivo deduce violazione delle medesime norme e degli artt. 1175 e 1375 c.c., lamentando un comportamento abusivo e contrario a buona fede dei locatori, che avrebbero sfruttato la posizione di debolezza della conduttrice per imporle accordi solo apparentemente diretti a differire il rilascio. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 34 l. n. 392/1978, sostenendo l'illegittimità della rinuncia preventiva all'indennità di avviamento e quindi dell'esecuzione del rilascio senza previo pagamento di tale indennità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte e tre le censure sollecitassero, in realtà, una diversa interpretazione degli accordi intercorsi tra le parti dopo la scadenza del contratto, senza indicare specifiche violazioni dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e mirando piuttosto a ottenere una rivalutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la rinuncia all'indennità di avviamento, secondo il principio richiamato, è legittima se effettuata dopo la cessazione del contratto, e che la doglianza sull'abuso e sulla violazione della buona fede si risolveva anch'essa in una mera rilettura dei fatti. La Corte ha altresì dichiarato inammissibile il controricorso per tardività e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 27, commi 3 e 4, l. n. 392/1978
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la durata minima legale della locazione ad uso alberghiero; la Corte non entra nel merito della doglianza perché la censura è ritenuta inammissibile come contestazione interpretativa del contratto.
art. 79 l. n. 392/1978
Invocato per contestare la validità della rinuncia all'indennità e la pattuizione sulla durata; la Corte considera la censura una richiesta di diversa qualificazione degli accordi, non dedotta nei limiti della violazione di legge.
art. 34 l. n. 392/1978
Richiamato per sostenere l'illegittimità della rinuncia all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale; la Corte ribadisce che la rinuncia è legittima se successiva alla cessazione del rapporto locatizio.
art. 1175 c.c.
Invocato insieme all'art. 1375 c.c. per denunciare un comportamento abusivo dei locatori; la Corte ritiene la doglianza una mera rilettura del merito.
art. 1375 c.c.
Richiamato quale parametro di buona fede nell'esecuzione del rapporto; la Corte esclude che la censura indichi una concreta violazione dei canoni legali di ermeneutica o una specifica violazione di legge.
art. 360, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è censurabile solo se il ricorrente indica specificamente in che modo il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali di interpretazione; altrimenti la doglianza si risolve in una proposta di interpretazione alternativa e inammissibile.
art. 360, n. 5, c.p.c.
L'interpretazione del negozio è riservata al giudice di merito e può essere sindacata solo nei limiti del vizio motivazionale consentito dalla norma, non per ottenere una nuova valutazione del contenuto negoziale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato come base per la trattazione in camera di consiglio.
art. 370 c.p.c.
Richiamato nel passaggio sulla tardività del controricorso.
art. 3 l. n. 742/1969
Citando la causa di opposizione all'esecuzione, la Corte afferma che per essa non opera la sospensione feriale dei termini.
art. 92 r.d. n. 12/1941
Richiamato insieme all'art. 3 l. n. 742/1969 per escludere la sospensione feriale nella causa di opposizione all'esecuzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- L'interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice di merito e, in cassazione, non è censurabile con una mera contrapposizione di una lettura alternativa dei fatti e delle clausole.
- La denuncia di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale è ammissibile solo se il ricorrente indica in modo specifico quale regola interpretativa sia stata violata e in che modo il ragionamento del giudice di merito se ne sia discostato.
- La qualificazione di un accordo successivo alla scadenza di un contratto di locazione deve essere verificata in base al contenuto effettivo delle pattuizioni; se il giudice di merito lo qualifica come accordo di differimento del rilascio, la contestazione non può trasformarsi in una nuova valutazione di merito.
- La rinuncia all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale è legittima se interviene dopo la cessazione del rapporto locatizio, non essendo valida la sola rinuncia preventiva nel corso del rapporto.
- Le doglianze fondate su abuso della posizione contrattuale o violazione di buona fede non sono scrutinabili in cassazione quando si risolvono in una diversa ricostruzione dei fatti già compiuta dal giudice di merito.
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