Cassazione Penale, Sentenza n. 24142/2024 del 18/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di remissione del debito per le spese processuali connesse alla sentenza della Corte d'appello di Lecce del 13/05/2013. Il ricorrente contestava la decisione sulla base dell'art. 6 d.P.R. n. 115/2002, documentando il possesso del 50% di un immobile di tipo economico ereditato, un'autorimessa di scarso valore, percezione di pensione soggetta a cessione del quinto e un mutuo acceso per lavori dell'immobile; sosteneva che la vendita dei beni lo avrebbe costretto in condizioni di povertà e che la mera detenzione di risorse non può escludere la remissione quando l'adempimento comprometta le esigenze di vita e il recupero sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità: il ricorso non ha contestato in modo puntuale le diverse rationes decidendi del provvedimento impugnato. La Corte ha rilevato che il ricorrente non ha affrontato rilevanti profili indicati dall'ordinanza di merito, tra cui la prospettata possibilità di rateizzazione, il fatto che il mutuo è stato contratto dopo la richiesta di remissione, la mancata indicazione del valore complessivo degli immobili e l'assenza di prova del concreto dissesto economico (limitandosi a una generica situazione di difficoltà). La Corte ha richiamato il principio per cui la remissione è ammessa solo in caso di effettiva indigenza e non per mere difficoltà finanziarie. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 6 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
1. Se l'interessato non è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in libertà. 2. Se l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell'articolo 30 ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
La Corte interpreta la norma nel senso che la remissione richiede la dimostrazione di uno stato di reale indigenza e non di una generica difficoltà economica; inoltre la regolarità di condotta è un requisito e si possono considerare anche risorse familiari solo se è dimostrata la loro incidenza sulle condizioni economiche dell'interessato.
art. 30-ter, comma 8, legge 26 luglio 1975, n. 354
citato nel testo dell'art. 6 d.P.R. n. 115/2002 come riferimento per i casi di detenuti o internati
Richiamato per completare il quadro normativo relativo alla remissione delle spese per chi è o è stato ristretto; utilizzato come richiamo formale nella disposizione citata.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
citata in relazione al criterio di valutazione della mancanza di colpa nella proposizione del ricorso
Usata per giustificare l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Cass. Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 (Bimonte) e giurisprudenza correlata
richiamata nel motivo per il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per difetto di specificità quando non si contestano tutte le rationes decidendi autonome
Principio applicato per dichiarare inammissibile il ricorso che critica solo una delle molteplici e autonome ragioni di decisione.
Cass. Sez. 1, n. 18885 del 28/02/2019 (Corso) e Cass. Sez. 1, n. 35752 del 28/05/2013 (Antonuccio)
richiamate per i principi sulla valutazione delle disagiate condizioni economiche e sulla distinzione tra indigenza ed esigenze di mera difficoltà finanziaria
Confermano che per la remissione occorre un effettivo stato di indigenza e che la valutazione può considerare il nucleo familiare solo se è provata l'effettiva incidenza delle risorse familiari sulle condizioni dell'interessato.
Massime di principio
- Per ottenere la remissione del debito per spese processuali ai sensi dell'art. 6 d.P.R. 115/2002 è necessaria la prova di una situazione di effettiva indigenza; la mera difficoltà finanziaria è insufficiente.
- In Cassazione il ricorso deve essere specifico: bisogna impugnare tutte le rationes decidendi autonome del provvedimento impugnato; la mancata contestazione sistematica comporta inammissibilità per difetto di specificità.
- Il ricorrente deve documentare il valore degli immobili e spiegare perché la vendita o altre soluzioni (ad es. locazione alternativa) non siano praticabili o non risolvano il problema senza compromettere il bisogno abitativo.
- Occorre affrontare e confutare espressamente le soluzioni prospettate dal giudice di merito, come la rateizzazione del debito; omettere questo rilievo indebolisce il ricorso.
- La tempistica degli oneri assunti dal ricorrente è rilevante: contrarre mutui o acquisire beni dopo la presentazione dell'istanza può incidere negativamente sulla valutazione della remissione.
- Le risorse del nucleo familiare possono essere considerate, ma solo se è dimostrato il loro effettivo impatto sulle condizioni economiche dell'interessato.
- Il ricorso infondato o aspecifico può comportare la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; valutare il rischio-processuale prima di proporre ricorso in Cassazione.
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