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Sentenza

Sentenza n. 3607/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento nei limiti dell’interesse della ricorrente della Deliberazione ARERA n. 156/2024/R/Gas del 23 aprile 2024, pubblicata in data 29 aprile 2024 avente ad oggetto “Riavvio del procedimento per l’introduzione di misure di economicità della tariffa di trasporto per i clienti a maggior consumo di gas naturale, avviato con deliberazione dell’autorità 448/2022/R/Gas, in ottemperanza alle sentenze del Tar Lombardia 7 marzo 2024, nn. 645, 646, 647, 648, 649, 650 e 23 marzo 2024, n. 878”; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202401590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione ARERA n. 156/2024/R/Gas, recante il riavvio del procedimento per l’introduzione di misure di economicità della tariffa di trasporto per i clienti a maggior consumo di gas naturale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, direttamente allacciata alla rete di trasporto del gas in ragione degli ingenti consumi necessari per la propria attività, ha impugnato la deliberazione con cui ARERA aveva riavviato, in ottemperanza a precedenti sentenze, il procedimento diretto a introdurre forme di maggiore flessibilità ed economicità del servizio di trasporto in favore degli utenti alto-consumanti, ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, del d.l. n. 83 del 2012. La censura riguardava la scelta di prospettare l’applicazione del beneficio esclusivamente agli operatori che avevano impugnato le precedenti delibere tariffarie, con esclusione degli operatori che, come la ricorrente, non avevano proposto quei ricorsi. Secondo la ricorrente, tale limitazione avrebbe pregiudicato le corrette dinamiche concorrenziali. Utilitalia è intervenuta ad adiuvandum e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, rilevando che il procedimento era stato successivamente interrotto dalla deliberazione ARERA n. 400/2025/R/Gas senza approvazione di alcuna misura.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. La deliberazione impugnata è stata qualificata come atto endoprocedimentale, poiché si limitava a riavviare un procedimento e prospettava una misura meramente ipotizzata, suscettibile di modifiche, anche quanto all’ambito soggettivo di applicazione. Inoltre, il procedimento è stato successivamente interrotto con la deliberazione n. 400/2025/R/Gas, senza approvazione della misura ipotizzata, dopo che la Commissione europea l’aveva ritenuta contrastante con la disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di Stato. L’eventuale accoglimento dei ricorsi contro il provvedimento successivo non avrebbe comportato la riviviscenza della misura originaria, dovendo ARERA individuare soluzioni diverse e conformi al diritto UE, eventualmente estese a tutti gli utenti alto-consumanti. Ne consegue l’assenza di un interesse concreto e attuale all’impugnazione della delibera endoprocedimentale. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 2-bis, d.l. n. 83/2012

    La disposizione costituisce la base normativa del procedimento volto ad assicurare agli utenti alto-consumanti maggiore flessibilità ed economicità del servizio di trasporto del gas.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio ha rilevato d’ufficio in udienza la questione relativa all’inammissibilità del ricorso, sottoponendola al contraddittorio delle parti.

Massime di principio

  • Un atto meramente endoprocedimentale, che si limita ad avviare o riavviare un procedimento e prospetta una misura ancora ipotetica e modificabile, non è autonomamente impugnabile quando non determina una lesione concreta e attuale della posizione giuridica del destinatario.
  • La sopravvenuta interruzione del procedimento e la mancata approvazione della misura prospettata fanno venir meno l’interesse a impugnare l’atto endoprocedimentale, se l’eventuale successiva riedizione del potere richiede all’amministrazione l’individuazione di soluzioni diverse.
  • L’eventuale annullamento del provvedimento conclusivo successivo non determina automaticamente la riviviscenza di una misura meramente ipotizzata in un precedente atto endoprocedimentale, quando l’amministrazione debba comunque rielaborarla per adeguarla al diritto dell’Unione europea.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)Legittimazione e interesse a ricorrere
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interessePrimato del diritto UE e disapplicazione

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