Sentenza del 23/06/2022 n. 2982 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Notificazione della cartella di pagamento ex art. 139 e ss. c.p.c. - Prova della regolarità della notifica - Omessa specifica contestazione - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della validità della notifica della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 139 c.p.c. e ss.; il contribuente contestava la regolarità delle modalità di notifica e deduceva, in sostanza, l'invalidità dell'atto e/o la prescrizione del credito tributario sotteso.
La decisione
Il giudice ha ritenuto valida la notifica effettuata con la procedura di cui all'art. 139 c.p.c.: la prova documentale prodotta dall'Agenzia di riscossione ha dimostrato i due accessi infruttuosi, la temporanea assenza del destinatario, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta, il deposito dell'atto presso il Comune e l'invio della comunicazione tramite raccomandata informativa. Poiché il contribuente non ha specificamente contestato tali adempimenti rituali, la notifica è stata considerata perfezionata e non è stata riconosciuta alcuna prescrizione del credito, salvo il verificarsi del termine decennale proprio dei crediti tributari.
Norme richiamate
Codice di procedura civile
L'art. 139 e ss. C.p.c. disciplinano le modalità di notifica tradizionale e a domicilio; la sentenza interpreta tali norme nel senso che la procedura prevista per la notifica dopo tentativi infruttuosi (accessi, affissione avviso, deposito presso Comune, invio raccomandata informativa) è idonea a perfezionare la notifica quando documentalmente comprovata. La documentazione produce piena prova salvo specifica e circostanziata contestazione da parte del destinatario.
Massime di principio
- La prova documentale degli adempimenti di notifica (verbali di accesso, avviso affisso, deposito atto al Comune, invio raccomandata informativa) è decisiva: se il soggetto notificante dimostra tali rituali, la notifica è valida.
- Il onere di contestare specificamente e con mezzi idonei la regolarità della notifica grava sul destinatario; mere affermazioni generiche di invalidità non sono sufficienti a ribaltare la prova prodotta dall'ente notificante.
- L'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione e il deposito al Comune, unitamente alla raccomandata informativa, integrano la procedura sostitutiva prevista dopo accessi infruttuosi e sono considerate modalità valide di perfezionamento della notifica.
- La validità della notifica impedisce di ritenere maturata la prescrizione del credito, salvo che sia effettivamente decorso il termine decennale proprio dei crediti tributari; dunque la contestazione per prescrizione richiede prova del decorso del termine e non può fondarsi solo sulla presunta invalidità della notifica non specificamente contestata.
- In situazioni analoghe è opportuno per il contribuente: 1) verificare e contestare tempestivamente e in modo specifico i singoli adempimenti della notifica; 2) produrre elementi di prova (es. presenza al domicilio in date degli accessi, documenti di residenza diversi, assenza di affissione) per confutare i verbali dell'ente; 3) valutare separatamente il profilo della prescrizione fornendo calcoli e documenti utili a dimostrarne il decorso.
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