Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1242/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Questore di Napoli emesso il 13.10.2025 recante diniego di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro al ricorrente, nonché d’ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso.

Giustizia amministrativa202602303

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Napoli recante diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Napoli del 13 ottobre 2025, con il quale è stato negato il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha rilevato la necessità di acquisire il provvedimento impugnato e gli atti del relativo procedimento, non presenti in modo sufficiente nel fascicolo processuale. Dal testo non emergono ulteriori motivi di illegittimità dedotti dal ricorrente.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al Questore di Napoli di trasmettere entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza copia del decreto impugnato e tutti gli atti del relativo procedimento. Nelle more dell'acquisizione documentale, ha sospeso l'efficacia del provvedimento di diniego sino alla camera di consiglio del 10 giugno 2026, alla quale ha rinviato l'ulteriore trattazione dell'istanza cautelare. La decisione sulla regolazione delle spese della fase cautelare è stata riservata alla decisione definitiva sull'istanza cautelare. L'ordinanza dispone inoltre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; è richiamato quale base normativa della domanda cautelare e della sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a sostegno dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo non dispone del provvedimento impugnato o degli atti essenziali del relativo procedimento, può ordinare all'amministrazione la loro produzione entro un termine determinato e rinviare la trattazione dell'istanza cautelare.
  • In presenza della necessità di acquisire gli atti amministrativi indispensabili per valutare la domanda cautelare, il giudice può sospendere provvisoriamente l'efficacia dell'atto impugnato nelle more dell'esecuzione dell'incombente istruttorio.
  • La decisione sulle spese della fase cautelare può essere riservata alla successiva camera di consiglio fissata per l'ulteriore trattazione dell'istanza.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.