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Sentenza

Sentenza n. 665/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 513/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202500094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte n. 513/2024, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il diniego comunale di autorizzazione per una nuova stazione radio base e contro le disposizioni regolamentari e urbanistiche poste a fondamento del diniego

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato il diniego comunale del 26 gennaio 2023 relativo all'installazione di una nuova stazione radio base, l'art. 5 del regolamento comunale del 2022 e l'art. 27, comma 5, delle NTA del PRG. In primo grado aveva dedotto: la violazione dell'art. 8 della legge n. 36/2001, sostenendo l'illegittimità del divieto di installazione nelle cosiddette zone neutre; la violazione degli artt. 43, comma 4, e 44 del d.lgs. n. 259/2003 e dell'art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, in relazione alle prescrizioni sul piano di localizzazione; l'eccesso di potere per irragionevolezza delle limitazioni regolamentari, anche con riferimento all'altezza degli impianti. Il TAR aveva dichiarato l'intero ricorso inammissibile per difetto di interesse, ritenendo che la ricorrente avesse indicato l'art. 5 del regolamento del 2022, ma avesse in realtà censurato l'art. 5 del regolamento previgente del 2006, ormai abrogato; in alternativa, l'art. 5 del regolamento del 2022 riguardava una materia estranea agli impianti di telefonia mobile. In appello la società ha contestato tale statuizione, invocando il principio del giusto processo e della tutela giurisdizionale effettiva e sostenendo che il precetto relativo alle zone neutre fosse rimasto sostanzialmente invariato nei due regolamenti. Ha inoltre riproposto il motivo concernente l'art. 27, comma 5, delle NTA.

La decisione

L'appello è stato rigettato e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità del primo motivo, rilevando che l'individuazione dell'oggetto della domanda non può essere alterata dal giudice e deve risultare con sufficiente precisione dal ricorso, ai sensi dell'art. 40 c.p.a. Nel caso concreto vi era una discrasia sostanziale tra il regolamento indicato nell'epigrafe e quello depositato e testualmente censurato. Se l'impugnazione riguardava il regolamento del 2006, essa era priva di utilità perché diretto contro una disciplina non più vigente; se riguardava l'art. 5 del regolamento del 2022, tale disposizione disciplinava impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e impianti radar, materia estranea alla controversia. Il giudice ha quindi escluso che si trattasse di un mero errore materiale ininfluente, poiché l'erronea individuazione incideva sul petitum e sulla causa petendi. In ogni caso, il motivo è stato ritenuto infondato anche nel merito: il regolamento comunale non introduceva un divieto generalizzato di installazione, neppure nelle zone neutre. Esso distingueva aree sensibili, zone di installazione condizionata, zone di attrazione e zone neutre, consentendo l'installazione nelle zone neutre quando nelle zone di attrazione non fosse assicurata una sufficiente copertura radioelettrica. La disciplina costituiva quindi una clausola di salvaguardia e spettava alla società dimostrare l'inadeguatezza delle zone di attrazione in relazione alle esigenze di servizio, alla conformazione collinare e alla copertura del territorio. Il secondo motivo di appello, relativo all'art. 27, comma 5, delle NTA, è stato correttamente considerato assorbito dal TAR, poiché il provvedimento era plurimotivato e l'eliminazione di una sola ragione non avrebbe procurato utilità alla ricorrente. Il motivo è stato comunque esaminato e ritenuto infondato: il piano di localizzazione non menzionava un altro impianto situato a circa 200 metri dal sito proposto e non valutava la possibilità di condivisione dell'infrastruttura. La prescrizione delle NTA non introduceva un divieto, ma imponeva elementi informativi necessari per una decisione ponderata tra tutela urbanistica ed efficiente copertura della rete. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 40 d.lgs. 104/2010

    il ricorso deve contenere l'esatta indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato

    L'esatta individuazione dell'atto impugnato è requisito essenziale del ricorso amministrativo; l'ambiguità sostanziale sull'oggetto della domanda può determinarne l'inammissibilità.

  • art. 112 c.p.c.

    principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    Il giudice non può modificare gli elementi oggettivi dell'azione né pronunciare sull'annullamento di un atto diverso da quello individuato dalla parte.

  • artt. 99 e 112 c.p.c.

    I principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato impediscono al giudice di alterare petitum e causa petendi.

  • art. 8 l. 36/2001

    La potestà regolamentare comunale in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici non può tradursi in un divieto generalizzato di installazione in aree urbanisticamente predefinite, ma può introdurre discipline differenziate e prescrizioni funzionali al governo del territorio.

  • art. 43, comma 4, d.lgs. 259/2003

    È richiamato tra i parametri legislativi invocati contro le prescrizioni comunali, ma il giudice non individua una violazione nel caso concreto.

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    È richiamato tra i parametri legislativi invocati contro le prescrizioni comunali, ma il giudice non individua una violazione nel caso concreto.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il Comune ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prima dell'adozione del diniego definitivo; la sentenza non ravvisa specifici vizi relativi a tale fase.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo l'oggetto della domanda deve essere individuato con sufficiente precisione, compresa la disposizione o l'atto regolamentare impugnato; quando l'errore nell'indicazione dell'atto determina un'alternativa tra una disciplina abrogata e una disposizione vigente estranea alla materia controversa, esso incide sostanzialmente su petitum e causa petendi e comporta l'inammissibilità per difetto di interesse.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire d'ufficio l'atto indicato dal ricorrente con un atto diverso, anche quando ritenga che la parte intendesse impugnare un diverso provvedimento, perché ciò violerebbe il principio della domanda e la corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • La potestà comunale di disciplinare la localizzazione degli impianti radioelettrici non può introdurre divieti generalizzati riferiti a intere categorie di aree, ma è legittima quando organizza il territorio mediante categorie differenziate e consente comunque la realizzazione degli impianti in presenza di esigenze concrete di copertura e di servizio.
  • Una disciplina che subordina l'installazione in una zona neutra alla dimostrazione dell'insufficienza delle zone di attrazione non costituisce, di per sé, un divieto generalizzato, ma una clausola di salvaguardia; spetta all'operatore dimostrare l'inadeguatezza delle localizzazioni alternative rispetto alle esigenze tecniche di copertura.
  • Le prescrizioni urbanistiche che impongono al richiedente di indicare gli impianti prossimi e di valutare la possibilità di condivisione dell'infrastruttura costituiscono richieste informative funzionali alla ponderazione degli interessi e non equivalgono a un divieto di installazione; la loro omissione può legittimare il diniego per incompletezza documentale.
  • Quando il provvedimento amministrativo è fondato su più ragioni autonome, l'impugnazione non può procurare utilità al ricorrente se non rimuove tutte le motivazioni idonee a sorreggerlo; il giudice può quindi dichiarare assorbite le censure rivolte soltanto a una delle ragioni del diniego.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTitoli abilitativi ediliziMotivazione del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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