Sentenza n. 251/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona n. 240/2025, depositata e resa pubblica il 11.04.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 184/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 28.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 27.11.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona n. 240/2025, passata in giudicato, con cui era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e ordinato il pagamento delle somme spettanti
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, notificata all'Amministrazione e passata in giudicato per mancata impugnazione. Il giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto della ricorrente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici accertati, oltre alla rifusione parziale delle spese. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate nel titolo giudiziale. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente, senza contestare la spettanza o l'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. È stata respinta la richiesta di indennizzo prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare dell'adempimento e ritenendosi sufficiente la nomina del commissario quale misura acceleratoria. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce la base del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudice ordinario; la sentenza amministrativa ne ordina l'esecuzione nei limiti stabiliti dal giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
L'indennizzo richiesto nell'ambito dell'ottemperanza può essere negato quando non emergano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta misura sufficiente ad accelerare l'esecuzione.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina del codice di procedura civile richiamata dal giudice, compresa quella sulla distrazione delle spese.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, per l'esecuzione di un titolo giudiziale di condanna, solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'amministrazione debitrice, quando tale termine sia previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosca un credito e ordini alla pubblica amministrazione il pagamento delle somme dovute integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l'esecuzione integrale del giudicato, salvo le somme già corrisposte.
- In sede di ottemperanza, la costituzione meramente formale dell'amministrazione, priva di contestazioni sulla spettanza o sull'azionabilità della pretesa, non impedisce l'accertamento dell'inadempimento quando il titolo giudiziale non risulti eseguito.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a subentrare nell'esecuzione su istanza del creditore, in caso di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
- L'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere riconosciuto automaticamente per il solo fatto dell'inottemperanza: può essere negato quando non sussistano particolari ragioni per dubitare dell'adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta sufficiente a garantirne l'accelerazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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