Sentenza del 12/12/2018 n. 1176 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
IRES - Doppie imposizioni - Non è possibile avvalersi contemporaneamente della Convenzione Italia-Svizzera e della Direttiva madre-figlia - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva la riforma della sentenza di primo grado e il rimborso di euro 147.591,00, sostenendo di poter beneficiare contemporaneamente della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera e del regime della Direttiva madre-figlia, nonché lamentando il difetto di motivazione del provvedimento di diniego. Invocava inoltre il possesso dei requisiti convenzionali, l'effettivo assoggettamento a imposta nello Stato estero e proponeva il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che Convenzione e Direttiva perseguano entrambe l'eliminazione della doppia imposizione, ma mediante meccanismi alternativi e non cumulabili: la Direttiva elimina la tassazione nello Stato di destinazione e la ritenuta nello Stato della fonte, mentre la Convenzione ammette la tassazione in entrambi gli Stati, compensandola mediante credito d'imposta o altro meccanismo correttivo. L'applicazione congiunta avrebbe determinato una doppia non imposizione. Inoltre, la società non ha dimostrato né l'effettiva tassazione dei dividendi nello Stato estero né l'esistenza di una concreta doppia imposizione. È stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 7.000,00.
Norme richiamate
Direttiva CEE n. 90/435/CEE del 23 luglio 1990, Direttiva madre-figlia
"La Direttiva è intesa a rimuovere il fenomeno della doppia imposizione"
Il regime della Direttiva mira a evitare la doppia imposizione dei dividendi mediante l'esenzione o il rimborso della ritenuta nello Stato della fonte e la detassazione o esclusione del dividendo nello Stato della società madre. Il beneficio non può essere utilizzato insieme a un diverso regime convenzionale quando ciò produca una doppia non imposizione.
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera, art. 10
"I dividendi pagati da una società residente di uno Stato ad un residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato"
La Convenzione consente la tassazione dei dividendi sia nello Stato della fonte sia nello Stato di destinazione, prevedendo limiti alla ritenuta alla fonte e meccanismi di credito o compensazione per eliminare la doppia imposizione.
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera, art. 10, comma 4, lett. b)
Il credito d'imposta convenzionale è parte integrante del sistema convenzionale e presuppone che il reddito sia effettivamente assoggettato a imposizione nello Stato di destinazione. Non può essere riconosciuto isolatamente quando il contribuente abbia già detassato il dividendo mediante la Direttiva madre-figlia.
D.P.R. n. 600/1973, art. 27-bis
La norma attua il regime della Direttiva madre-figlia, consentendo, al ricorrere dei requisiti soggettivi e oggettivi, il rimborso integrale della ritenuta o la distribuzione dei dividendi senza preventiva applicazione della ritenuta.
D.P.R. n. 917/1986, art. 96-bis TUIR
La disposizione è richiamata quale normativa italiana di attuazione del regime di detassazione dei dividendi previsto per i rapporti tra società madri e figlie.
Preleggi, art. 12, comma 2
"Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe"
La norma è stata utilizzata come criterio ermeneutico per risolvere il coordinamento tra il regime comunitario e quello convenzionale, valorizzando la finalità generale di evitare la doppia imposizione senza consentire risultati di esenzione totale non previsti.
Legge n. 241/1990, art. 1
È richiamata dall'Amministrazione per sostenere la conformità dell'azione amministrativa ai principi generali di legalità, economicità, efficacia e trasparenza.
Costituzione, art. 27
Il riferimento è riportato nelle controdeduzioni dell'Ufficio, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione in relazione alla controversia.
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, art. 267
La società aveva chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE; il Collegio ha deciso la controversia senza accogliere tale richiesta.
Cassazione, sentenze n. 29455/2008, n. 12595/2004, n. 8439/2004, n. 19069/2014 e n. 4771/2017
I precedenti sono richiamati per affermare che il rimborso presuppone una doppia imposizione effettiva e provata, non meramente astratta o potenziale, e che i meccanismi contro la doppia imposizione non possono trasformarsi in strumenti di doppia esenzione.
Massime di principio
- Quando una direttiva e una convenzione contro le doppie imposizioni disciplinano la stessa fattispecie, i relativi benefici devono essere coordinati e, di regola, non possono essere cumulati se il risultato è la totale assenza di imposizione.
- Il contribuente deve scegliere o dimostrare il corretto presupposto del regime applicato: il regime della Direttiva madre-figlia opera secondo i propri requisiti, mentre il beneficio convenzionale richiede il rispetto delle condizioni previste dalla convenzione.
- Il rimborso di imposte estere o di ritenute alla fonte richiede la prova concreta di una doppia imposizione sul medesimo reddito e sul medesimo contribuente; non sono sufficienti un'assoggettabilità teorica, una tassazione potenziale o una mera certificazione incompleta.
- Un credito d'imposta previsto da una convenzione non può essere estrapolato dal sistema complessivo della convenzione stessa né riconosciuto se il reddito non è stato effettivamente tassato nello Stato di destinazione.
- La documentazione fiscale deve dimostrare sia il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi sia l'effettiva imposizione subita nello Stato estero; in mancanza, l'Amministrazione può negare il rimborso.
- La finalità di evitare la doppia imposizione non legittima un risultato di doppia non imposizione: i regimi agevolativi devono essere interpretati in modo coerente con la loro funzione e non come strumenti per sottrarre integralmente il reddito a ogni imposizione.
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