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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19763/2021 del 12/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

A seguito di un processo verbale di constatazione, l'Amministrazione finanziaria aveva emesso più avvisi di accertamento nei confronti di una società in accomandita semplice per ricavi non dichiarati, emersi dall'analisi delle movimentazioni del conto corrente bancario del socio accomandatario. La società era stata poi cancellata dal registro delle imprese e si era estinta prima della proposizione del ricorso introduttivo. Il contribuente aveva impugnato gli atti prima davanti alla CTP e poi in appello, inizialmente qualificandosi come liquidatore e poi come socio ed ex liquidatore, sostenendo sia che il ricorso fosse legittimamente proposto in quanto socio della società estinta, sia che gli importi contestati fossero stati in realtà già dichiarati e tassati, con conseguente divieto di doppia imposizione. Nel ricorso per cassazione ha dedotto, da un lato, violazione delle norme sulla legittimazione processuale e sugli effetti dell'estinzione della società, e, dall'altro, violazione della disciplina tributaria sostanziale per omesso rilievo della documentazione prodotta e della pretesa già imposizione dei ricavi contestati.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la società, essendo già stata cancellata dal registro delle imprese prima della proposizione del ricorso di primo grado, fosse già estinta al momento dell'introduzione del giudizio; pertanto il liquidatore aveva perso il potere di rappresentanza e non poteva impugnare l'avviso di accertamento. Il successivo richiamo alla qualità di socio accomandatario in appello non ha sanato il vizio originario di legittimazione, qualificato come insanabile e rilevante sin dal primo grado. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, perché la Corte ha escluso che il ricorso potesse essere validamente proposto fin dall'origine. Sono state inoltre poste a carico del ricorrente le spese del giudizio e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale richiamata per articolare i motivi di ricorso per cassazione, senza incidere sull'esito sostanziale della decisione

  • art. 2945 c.c.

    richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata, ma la Corte ha ritenuto inconferente il richiamo rispetto alla questione della legittimazione processuale

  • art. 40 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dal ricorrente in tema di processo tributario; la Corte ha escluso che potesse fondare la legittimazione dell'ex liquidatore dopo l'estinzione della società

  • art. 110 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte ha affermato che il mutamento soggettivo non sana il difetto originario di legittimazione nel primo grado

  • art. 299 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte lo ha considerato non idoneo a superare il vizio originario del processo

  • art. 163 TUIR

    richiamato nel secondo motivo per contestare la ripresa a tassazione dei ricavi asseritamente già dichiarati; il motivo è rimasto assorbito

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In materia tributaria, se l'avviso di accertamento è stato notificato a una società già estinta per cancellazione dal registro delle imprese, l'ex liquidatore non è legittimato a proporre impugnazione, poiché è venuto meno il potere di rappresentanza.
  • Il difetto originario di legittimazione processuale nella proposizione del ricorso non è sanato dalla successiva costituzione in appello in una diversa qualità soggettiva, quando il processo era già viziato sin dall'introduzione.
  • Quando emerge un vizio processuale radicale che impedisce la valida instaurazione del giudizio, la Corte può arrestare l'esame del merito, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.
  • La cancellazione volontaria della società dal registro delle imprese, se intervenuta prima dell'impugnazione dell'atto impositivo, impedisce di configurare un giudizio già pendente contro l'ente estinto e rende inconferente il richiamo ai principi elaborati per l'estinzione sopravvenuta nel corso del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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