Cassazione Civile, Ordinanza n. 32353/2023 del 21/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lite nasce da una domanda di lavoro proposta da un soggetto che rivendicava, nei confronti dell'impresa riconducibile al de cuius e dei successori, il riconoscimento di differenze retributive e di un superiore inquadramento, oltre a somme per tredicesima/gratifica natalizia, premio annuo/indennità territoriale e lavoro straordinario. In appello la domanda principale era stata rigettata, ritenendosi che, dopo il decesso del titolare, l'attività fosse proseguita dagli eredi attraverso una nuova compagine imprenditoriale/società di fatto e non vi fosse legittimazione passiva degli eredi convenuti in quanto tali. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge sulla legittimazione passiva delle eredi, sostenendo che i debiti del de cuius gravassero sugli eredi ex art. 754 c.c. e che la ditta e le obbligazioni si fossero trasmesse con l'eredità; 2) omesso esame di fatti decisivi in tema di qualifica superiore e retribuzione, lamentando che la Corte territoriale non avesse considerato la contrattazione collettiva invocata e le mansioni svolte; 3) ulteriori censure su tredicesima/gratifica natalizia e premio annuo, sia per omesso esame sia per violazione delle regole sulla non contestazione e sulla prova del pagamento; 4) violazione di legge e omesso esame circa le somme per straordinario, assumendo che fosse sufficiente provare il lavoro oltre l'orario normale e che i testimoni avessero confermato lo straordinario svolto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, quando gli eredi continuano l'attività d'impresa del de cuius, la situazione può integrare una società di fatto o irregolare fino all'iscrizione nel registro delle imprese; in tale ipotesi gli eredi/soci rispondono come soci e non possono essere convenuti in giudizio nella sola qualità di eredi per debiti sorti nell'esercizio dell'impresa. Ha dichiarato inammissibili il secondo motivo per difetto di autosufficienza e specificità, il terzo per mancata censura della ratio decidendi relativa alla mancata allegazione degli accantonamenti dovuti alla Cassa edile e per improprio richiamo alla non contestazione, e il quarto perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e perché formulato in presenza di doppia conforme senza indicare le diverse ragioni di fatto delle decisioni di merito. In conseguenza della soccombenza ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
La violazione di legge può essere dedotta solo nei limiti della corretta censura della regula iuris applicata, non per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame è inammissibile quando la censura mira in realtà a rimettere in discussione il merito o non indica un fatto decisivo effettivamente trascurato.
art. 754 c.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere la responsabilità degli eredi per i debiti ereditari; la Corte lo reputa non dirimente nel caso, poiché l'attività era proseguita in forma di impresa/società di fatto.
art. 2565 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la trasmissione della ditta e delle obbligazioni; la Corte non ne accoglie l'applicazione nel senso prospettato.
art. 1100 c.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma non ritenuto decisivo dalla Corte nel quadro della continuazione dell'impresa da parte degli eredi.
art. 2248 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte afferma che nella fattispecie non ricorreva una mera comunione di godimento bensì un'attività imprenditoriale esercitata dai coeredi.
art. 2268 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma non idoneo a sovvertire la qualificazione data dalla Corte al rapporto tra gli eredi continuatori dell'impresa.
art. 2297 c.c.
La Corte richiama la disciplina della società semplice/società di fatto o irregolare per affermare la responsabilità illimitata e solidale dei soci nel periodo antecedente alla nuova iscrizione.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione vale per i fatti allegati e non per le questioni giuridiche sulla debenza delle somme pretese.
art. 137 c.p.c.
Richiamato nel motivo sul mancato pagamento di alcune voci retributive, ma la Corte esclude che la non contestazione possa supplire alla mancanza di allegazioni/prova specifica.
art. 2108 c.c.
Per il lavoro straordinario occorre la prova della prestazione resa oltre l'orario normale, nei termini richiesti dalla Corte territoriale.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che l'onere probatorio grava sul lavoratore che chiede il compenso per straordinario e le ulteriori voci retributive contestate.
art. 380bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito della memoria della controricorrente.
art. 348-ter c.p.c.
In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presupposta la soccombenza, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Se, dopo il decesso del titolare, gli eredi continuano l'esercizio dell'azienda con attività imprenditoriale organizzata, la situazione non va trattata come mera comunione ereditaria di godimento, ma può integrare una società di fatto o irregolare, con applicazione della relativa disciplina di responsabilità.
- In tal caso i coeredi che proseguono l'impresa devono essere convenuti nella qualità di soci/gestori dell'attività, non come semplici eredi; la legittimazione passiva va quindi valutata in relazione alla veste sostanziale effettivamente assunta.
- La censura di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile quando non individua in modo autosufficiente il fatto decisivo trascurato o quando mira, in realtà, a un nuovo apprezzamento del materiale probatorio.
- Il principio di non contestazione opera sui fatti allegati e non può essere invocato per trasferire sulla controparte l'onere di provare la debenza giuridica di una pretesa retributiva o la sua quantificazione.
- Per il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario il lavoratore deve allegare e provare in modo specifico lo svolgimento della prestazione oltre l'orario normale, indicando anche le modalità temporali della prestazione in modo compatibile con la valutazione delle pause e dell'articolazione dell'orario di lavoro.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, altrimenti è inammissibile.
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