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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28889/2024 del 08/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La titolare di un’impresa individuale aveva convenuto davanti al giudice di pace la società erogatrice di energia elettrica chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall’interruzione dell’erogazione verificatasi l’8 luglio 2015, in conseguenza della quale alcuni strumenti elettronici sarebbero rimasti danneggiati. Il giudice di pace aveva accolto la domanda e condannato la società al pagamento di euro 700. In appello, la società convenuta aveva ottenuto la riforma integrale della decisione, con rigetto della domanda originaria. In cassazione la parte attrice soccombente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c., sostenendo che l’appello della controparte avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché la sentenza del giudice di pace era una pronuncia di equità necessaria: la domanda risarcitoria era stata infatti proposta sin dall’origine entro il limite di euro 1.000, quindi in causa di valore inferiore a euro 1.100, senza che ricorressero le eccezioni che consentono l’appello pieno.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo solo nella parte in cui evidenziava che la sentenza del giudice di pace, avente ad oggetto una domanda di valore inferiore a euro 1.100 e non ricadente nelle eccezioni previste dall’art. 339, comma 3, c.p.c. e dall’art. 113, comma 2, c.p.c., era soggetta al regime dell’equità necessaria e, quindi, a un appello a motivi limitati. Tuttavia ha concluso che nel ricorso non era stato dedotto né risultava dagli atti, con i requisiti richiesti dall’art. 366 c.p.c., alcun elemento idoneo a dimostrare la ricorrenza delle eccezioni normative, in particolare che il rapporto derivasse da contratto concluso mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c. Pertanto ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 339 c.p.c.

    Le sentenze del giudice di pace rese in cause di valore non superiore al limite previsto, salvo le eccezioni di legge, sono appellabili soltanto per motivi limitati; non è configurabile un appello pieno né, per i vizi diversi da quelli ammessi, il ricorso per cassazione diretto.

  • art. 113 c.p.c.

    Le sentenze del giudice di pace in cause di valore non eccedente la soglia prevista sono pronunciate secondo equità necessaria, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.

  • art. 1342 c.c.

    Costituisce una delle eccezioni che escludono il regime dell’equità necessaria per le cause di modesto valore decise dal giudice di pace, quando il rapporto derivi da contratto concluso mediante moduli o formulari.

  • art. 10 c.p.c.

    Il valore della causa va determinato secondo i criteri generali di cui agli artt. 10 e seguenti c.p.c., e non in base al contenuto concreto della decisione impugnata.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è ammesso contro sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado; la sentenza del giudice di pace in equità necessaria, essendo di primo grado e appellabile sia pure con limiti, non è direttamente ricorribile per i vizi estranei a quelli devolvibili in appello.

  • art. 111 Cost.

    La norma non consente di attrarre direttamente in cassazione, per violazione di legge, le sentenze del giudice di pace soggette ad appello limitato, poiché essa riguarda le decisioni prive di ogni mezzo di impugnazione ordinario.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorrente deve dedurre e indicare nel ricorso, in modo specifico e autosufficiente, gli elementi di fatto che fondano l’eccezione al regime di equità necessaria; in difetto, la deduzione non può essere scrutinata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta l’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nelle cause decise dal giudice di pace di valore non superiore alla soglia legale, la sentenza è normalmente soggetta a equità necessaria e può essere impugnata solo con l’appello a motivi limitati, salvo specifiche eccezioni di legge.
  • Per stabilire se una decisione del giudice di pace rientri nel regime dell’equità necessaria occorre guardare al valore della causa determinato secondo i criteri processuali, non al contenuto della pronuncia o all’ammontare effettivamente liquidato.
  • La sentenza del giudice di pace soggetta ad appello limitato non è direttamente ricorribile per cassazione per censure estranee ai motivi ammessi in appello; il controllo di legittimità opera sulla sentenza del giudice d’appello, nei limiti coerenti con il devolutum.
  • Chi invoca l’eccezione al regime dell’equità necessaria deve allegare in modo specifico, nel rispetto dell’autosufficienza del ricorso, gli elementi che la integrano, ad esempio la conclusione del contratto mediante moduli o formulari.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTrasporto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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