Sentenza n. 3539/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento dei provvedimenti inerenti alle pratiche prot. n. P-NA/L/Q/2023/102894, P-NA/L/Q/2023/102172, P-NA/L/Q/2023/101285, P-NA/L/Q/2023/104225, P-NA/L/Q/2023/104973 del 14.08.2025, notificati in pari data al datore di lavoro odierno ricorrente, con i quali la Prefettura di Napoli -Sportello Unico per l'Immigrazione ha disposto la decadenza della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato presentata ai sensi del d.lgs. 286/98 dal ricorrente in favore di lavoratori stranieri, per decorrenza del termine di validità di sei mesi; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di decadenza delle richieste di nulla osta al lavoro subordinato per decorrenza del termine di validità di sei mesi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato i provvedimenti con cui la Prefettura di Napoli aveva dichiarato la decadenza delle richieste di nulla osta al lavoro subordinato presentate in favore di lavoratori stranieri, deducendo la violazione dell’art. 3 del d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024, la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di motivazione e il difetto di istruttoria. In sede cautelare il TAR aveva rilevato che l’amministrazione aveva dichiarato automaticamente la decadenza per il decorso del termine semestrale senza considerare la disciplina speciale che sospendeva l’efficacia dei nulla osta e i procedimenti di rilascio dei visti per lavoratori provenienti da determinati Paesi, in attesa delle verifiche previste dalla legge. La società aveva inoltre prodotto la comunicazione dell’Ambasciata d’Italia a Dhaka, dalla quale risultava la sospensione dei nulla osta per le verifiche prefettizie.
La decisione
Dopo l’accoglimento della domanda cautelare, la Prefettura ha depositato documentazione attestante che era stata comprovata un’attività di impulso idonea a interrompere il termine semestrale di validità dei nulla osta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 l. n. 241/1990 e dell’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 394/1999, e che i procedimenti erano stati ripristinati. La società ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare definitivamente i motivi di merito. Le spese sono state compensate in ragione della novità e particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187
salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 in favore dei lavoratori di cui al comma 1 è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma. Nelle more della ricezione da parte dell'ufficio consolare della conferma di cui al primo periodo, che è inviata esclusivamente tramite l'apposito applicativo informatico, i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta di cui al primo periodo, pendenti alla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi
La disposizione sospende l’efficacia dei nulla osta e i procedimenti di rilascio dei visti per i lavoratori interessati fino alla conferma del positivo espletamento delle verifiche, impedendo di computare automaticamente il periodo di sospensione ai fini della decadenza semestrale.
art. 22 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Costituisce la disciplina generale dei nulla osta al lavoro subordinato per lavoratori stranieri, cui si riferisce la sospensione prevista dall’art. 3 del d.l. n. 145/2024.
art. 2 l. 7 agosto 1990, n. 241
È richiamato, insieme all’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 394/1999, quale fondamento dell’idoneità dell’attività di impulso a interrompere il termine semestrale di validità del nulla osta.
art. 31, comma 4, d.P.R. n. 394/1999
È richiamato quale disposizione concorrente nella disciplina del termine semestrale di validità del nulla osta e dell’effetto interruttivo dell’attività di impulso comprovata nel procedimento.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale sospende l’efficacia di un nulla osta al lavoro e il procedimento di rilascio del visto in attesa di verifiche amministrative, la sospensione deve essere considerata ai fini della valutazione della decorrenza del termine di validità del nulla osta; non è legittimo dichiararne automaticamente la decadenza senza esaminare tale disciplina speciale.
- L’attività di impulso comprovata nel procedimento può interrompere il termine semestrale di validità del nulla osta secondo il combinato disposto dell’art. 2 l. n. 241/1990 e dell’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 394/1999.
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando l’amministrazione abbia ripristinato i procedimenti oggetto di contestazione, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso.
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