Cassazione Civile, Ordinanza n. 12702/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento catastale emesso a seguito di dichiarazione DOCFA di variazione con richiesta di passaggio della destinazione da deposito a laboratorio. L'Ufficio aveva rettificato il classamento attribuendo la categoria C/3, classe 12, con incremento della rendita. In sede di reclamo/mediazione aveva poi proposto la categoria C/3, classe 10, con rendita inferiore. Il contribuente non aderiva e otteneva in primo grado una decisione parzialmente favorevole, che recepiva la proposta dell'Ufficio. In appello il giudice tributario riformava, ritenendo che la perizia di parte del contribuente avesse adeguatamente corroborato il classamento richiesto e che l'Ufficio non avesse fornito criteri alternativi specifici né una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni del diverso classamento. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 2 d.l. 16/1993 conv. in L. 75/1993 e del d.m. 701/1994, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ravvisato un difetto di motivazione dell'avviso, trattandosi di atto emesso all'esito di procedura DOCFA e non avendo l'Ufficio disatteso gli elementi di fatto indicati dal contribuente; 2) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per asserita omessa considerazione delle osservazioni dell'Agenzia e carenza motivazionale della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha rilevato, quanto al primo, che la doglianza colpiva un passaggio della motivazione svolto ad abundantiam e quindi estraneo alla ratio decidendi, poiché la questione decisa dalla CTR riguardava non la motivazione dell'avviso in sé, ma la correttezza della stima/classamento del cespite sulla base della perizia di parte e della mancata confutazione specifica da parte dell'Ufficio. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la sentenza impugnata aveva effettivamente motivato l'adesione alle conclusioni della perizia di parte e l'inconsistenza delle difese avversarie, sicché non vi era violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. né dell'art. 111 Cost. Il ricorso è stato quindi respinto e l'Agenzia condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indica il vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso, ma la censura viene disattesa perché rivolta contro un argomento privo di rilievo decisorio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare un asserito vizio di nullità della sentenza; la Corte esclude il vizio poiché la motivazione del giudice di merito era presente e logicamente comprensibile.
la Corte esclude il vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ritenendo che il giudice di merito abbia comunque esaminato le difese rilevanti.
la Corte ritiene che la sentenza d'appello fosse sufficientemente motivata, dunque non nulla per carenza assoluta di motivazione.
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro del dovere di motivazione; la Corte esclude la sua violazione perché la decisione impugnata contiene una motivazione comprensibile.
art. 2 d.l. n. 16/1993 conv. in L. n. 75/1993
norma richiamata dal ricorrente in tema di accertamento/classamento catastale, ma la censura viene respinta poiché non investe la ratio decidendi.
richiamato in relazione alla procedura DOCFA; la Corte afferma che il tema della motivazione dell'atto era estraneo alla decisione impugnata.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile o comunque infondata la censura che investa un'argomentazione della sentenza svolta ad abundantiam o comunque estranea alla ratio decidendi, perché tale passaggio non incide sul dispositivo e non produce alcun effetto giuridico autonomo.
- Nel giudizio sul classamento catastale, il giudice di merito può valorizzare una perizia di parte quale allegazione tecnica difensiva e può aderirvi se la ritiene convincente, purché dia conto delle ragioni della scelta e dell'inconsistenza delle osservazioni contrarie.
- Non sussiste vizio di motivazione quando la sentenza espone, sia pure sinteticamente, il percorso logico seguito e le ragioni per cui le contestazioni della parte soccombente sono ritenute non decisive.
- Per dedurre utilmente in cassazione la violazione dell'art. 112 c.p.c. o dell'art. 132 c.p.c. occorre confrontarsi con la reale ratio della sentenza impugnata e dimostrare un'omissione decisoria o una motivazione effettivamente mancante, non una mera difformità rispetto alla tesi della parte ricorrente.
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