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Ordinanza

Ordinanza n. 262/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1.- della nota prot. 36016 del 16 febbraio 2026, notificata in pari data, emessa dalla ASL Taranto – Area Sociosanitaria, con oggetto «Trasmissione contratto RSA Disabili “OltreAmici” come da DGR n. 967/2022 - PEC del 30.01.2026. Riscontro» (doc. A), nonché di ogni altro atto collegato, presupposto, connesso e conseguenziale tra cui segnatamente, anche per disapplicazione e/o inefficacia; 2. - della nota prot. 64417 del 18 marzo 2026, notificata in pari data, emessa dalla ASL Taranto – Area Sociosanitaria, avente ad oggetto «Riscontro comunicazione relativa a “Trasmissione contratto RSA Disabili “OltreAmici” come da DGR n. 967/2022 – PEC del 30.01.2026. Riscontro» (doc. B); 3. - della nota prot. 121368 del 21 giungo 2024, emessa dalla ASL Taranto – Dipartimento di Prevenzione, avente ad oggetto «verbale di accertamento e violazione – 2/2024 del 18.06.2024» (doc. C); 4. - della nota prot. 67738 del 18 aprile 2023, emessa dalla ASL Taranto – Dipartimento di Prevenzione, avente ad oggetto «Incarico ai Dipartimenti di Prevenzione ai fini della verifica dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 8, commi 3 e 5 e ai fini dell’accreditamento ai sensi dell’art. 24 della L.R. n.9 del 02.05.2017 e ss.mm.ii. – RSA DISABILI – New dreams società cooperativa sociale – Grottaglie (TA) Via Amici n. 90 – parere finale» (doc. D); 5.- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 659 del 16 maggio 2023, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, n. 61 del 26 giugno 2023 (doc. E), nella sola parte in cui ha previsto che: «in presenza di carenze relative al possesso dei requisiti previsti dai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019, con particolare riferimento alle carenze relative al possesso dei requisiti organizzativi, è fatto divieto di esprimere parere favorevole. […]. Tenuto conto che con DGR n. 1293/2022 si è disposto che con decorrenza 1 ottobre 2022 e in relazione alle RSA e Centri diurni di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 si applicassero le nuove tariffe di cui alla DGR n. 1512/2020 ai posti già coperti da quota sanitaria (posti contrattualizzati o posti occupati da pazienti ai quali la ASL riconosce la quota sanitaria), in presenza di carenze in relazione al possesso dei requisiti organizzativi a decorrere dalla medesima data (1 ottobre 2022) è fatto divieto per la ASL di riconoscere il nuovo regime tariffario ed è fatto divieto alle strutture di fatturare le prestazioni sociosanitarie in applicazione delle nuove tariffe, fatta salva l’attività di recupero delle somme da parte delle ASL». 6. - della nota della Regione Puglia, Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale del 26 aprile 2024, prot. n. 0202334/2024, avente ad oggetto «New Dreams Soc. Coop. Sociale- Rsa disabili sita in Grottaglie alla Via Amici n. 90- Richiesta verifica dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 8 commi 3 e 5 della LR n. 9 del 02/05/2017 e smi» (doc. F); 7. - della nota della Regione Puglia, Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale dell’11 luglio 2025, avente ad oggetto «Sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art 14 comma 9 della Legge Regionale 2 maggio 2017 n. 9 per la RSA per 3 Persone Disabili R.R. N. 5 del 2019 di titolarità della New Dreams Soc. Coop. Sociale denominata “Oltreamici” sita in Grottaglie (TA) alla C. da Amici, snc» (doc. G).

Giustizia amministrativa202600425

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali e dell'ASL relativi alla verifica dei requisiti della RSA, alla mancata applicazione del nuovo regime tariffario, alla richiesta di restituzione di somme tariffarie e alla contrattualizzazione di un diverso setting assistenziale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato plurimi atti regionali e dell'ASL Taranto riguardanti la propria RSA per persone con disabilità, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In particolare, sono state contestate le note dell'ASL del 2026 con cui è stata richiesta la restituzione di importi tariffari ritenuti indebitamente percepiti e sono state impartite indicazioni sulla contrattualizzazione di un diverso setting assistenziale; il verbale di accertamento e violazione del 2024; il parere del Dipartimento di prevenzione del 2023; la DGR Puglia n. 659/2023, nella parte in cui vieta il parere favorevole in presenza di carenze organizzative e impedisce l'applicazione delle nuove tariffe, prevedendo il recupero delle somme; nonché gli atti regionali del 2024 e del 2025 relativi alla verifica dei requisiti e alla sanzione amministrativa pecuniaria. La ricorrente ha quantificato le somme asseritamente dovute in restituzione in euro 88.532,16, contestando l'importo di euro 122.081,96 richiesto dall'ASL.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris e del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto che le note dell'ASL Taranto del 2026, nella parte relativa alla restituzione delle tariffe, fossero meramente esecutive delle precedenti determinazioni regionali del 26 aprile 2024 e dell'11 luglio 2025. Tali atti, pur conosciuti dalla ricorrente, non erano stati tempestivamente impugnati entro i termini decadenziali; nel giudizio cautelare potevano quindi essere esaminate soltanto le operazioni materiali di computo degli importi, e non i presupposti sostanziali della pretesa restitutoria. Quanto alla richiesta di contrattualizzazione di un diverso setting assistenziale, il TAR ha rilevato che essa discendeva direttamente dalla determinazione dirigenziale regionale n. 209 del 17 aprile 2025, non impugnata, con la quale erano stati confermati l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento per una dotazione di cinque posti di tipo A e cinque di tipo B. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha escluso che la sottoscrizione del contratto potesse arrecare danno agli utenti o compromettere la regolare erogazione del servizio, poiché l'ASL aveva dichiarato che avrebbe provveduto alla ricollocazione dei pazienti in strutture adeguate. Ha inoltre qualificato le conseguenze tariffarie come esclusivamente patrimoniali, non idonee a giustificare la sospensione, rilevando anche la possibilità per la ricorrente di chiedere la rateizzazione delle somme da restituire. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • DGR Puglia n. 659/2023

    in presenza di carenze relative al possesso dei requisiti previsti dai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019, con particolare riferimento alle carenze relative al possesso dei requisiti organizzativi, è fatto divieto di esprimere parere favorevole.

    La deliberazione prevede il divieto di parere favorevole in presenza di carenze organizzative e impedisce, dalla decorrenza indicata, il riconoscimento del nuovo regime tariffario, salva l'attività di recupero delle somme da parte delle ASL.

  • determinazione dirigenziale Regione Puglia n. 209 del 17 aprile 2025

    L'atto, non impugnato, ha confermato l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento con una dotazione di cinque posti letto di tipo A e cinque di tipo B, costituendo il presupposto diretto della richiesta di contrattualizzazione di un diverso setting assistenziale.

Massime di principio

  • Un atto successivo meramente esecutivo di una determinazione presupposta, già conosciuta dall'interessato e non tempestivamente impugnata, non consente di rimettere in discussione i presupposti sostanziali della determinazione ormai non contestabile; il sindacato può limitarsi alle eventuali operazioni materiali esecutive, come il computo degli importi dovuti.
  • La richiesta cautelare non può essere accolta quando il pregiudizio dedotto è esclusivamente patrimoniale e non emergono circostanze eccezionali tali da rendere irreparabile il danno, soprattutto se il privato può chiedere la rateizzazione delle somme richieste.
  • Non sussiste periculum in mora rispetto alla sottoscrizione di un contratto assistenziale quando l'amministrazione abbia assicurato la ricollocazione degli utenti in strutture adeguate, escludendo un pregiudizio alla continuità e alla regolarità del servizio.
  • Una determinazione amministrativa non impugnata che definisce la tipologia e la dotazione dei posti autorizzati e accreditati costituisce il presupposto non più contestabile degli atti successivi che ne attuano il contenuto.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoAssistenza e prestazioni sanitarieTutela cautelareTermini e notificazione del ricorso
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardivitàEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrere

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