Sentenza n. 876/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza del T.A.R. Napoli, IV Sezione, 29 aprile 2025, n. 3474.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 29 aprile 2025, n. 3474, che aveva ordinato l’esibizione della licenza edilizia n. 160 del 1950 e degli atti allegati
Esito
Favorevole al ricorrente (condominio richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La precedente sentenza aveva accolto l’istanza di accesso del Condominio e ordinato al Comune di rilasciare copia della licenza edilizia n. 160 del 1950, indicata come pratica n. 294 del 1949, e dei relativi allegati, assegnando all’Amministrazione il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione. La sentenza è stata notificata il 29 aprile 2025, con scadenza del termine il 28 giugno 2025. Il Condominio ha inviato solleciti il 14 maggio e il 10 giugno 2025 e, non avendo ricevuto la documentazione, ha proposto il giudizio di ottemperanza il 5 agosto 2025. Il Comune ha riferito di avere avviato la ricerca mediante una nota interna del 30 giugno 2025 e un sopralluogo del 15 luglio 2025 presso un archivio contenente circa 83.000 pratiche, senza rinvenire quella richiesta; ha inoltre dichiarato di avere effettuato ulteriori ricerche presso altri archivi. Il ricorrente ha dedotto l’inesatto o mancato adempimento del giudicato. Il giudice ha rilevato che l’attività comunale è stata tardiva, limitata e non adeguatamente documentata, poiché non sono state indicate le concrete modalità di ricerca, i settori o blocchi di scaffali esaminati e il numero di pratiche visionate. Non è stato inoltre chiarito se la documentazione fosse stata trasferita in altro luogo in relazione ai lavori di ristrutturazione dell’archivio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’inottemperanza del Comune alla precedente sentenza e condannandolo a esibire la pratica edilizia, comprensiva della licenza e degli allegati, entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Ha ritenuto che l’Amministrazione non avesse agito secondo i principi di lealtà, cooperazione e diligenza necessari per dare concreta esecuzione al giudicato: il termine assegnato era stato lasciato decorrere senza un tempestivo avvio delle attività e la ricerca, svolta in un archivio particolarmente vasto e in condizioni difficili, non risultava organizzata secondo criteri sistematici né adeguatamente rendicontata. In caso di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, incaricandolo di svolgere una ricerca sistematica su entrambi i piani dell’archivio, nelle sezioni pertinenti e negli eventuali luoghi di stoccaggio conseguenti ai lavori di ristrutturazione, con possibilità di avvalersi degli uffici comunali e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per la sicurezza dei locali. Il Commissario dovrà indicare le possibili cause dell’eventuale irreperibilità della pratica e concludere l’incarico entro il 15 aprile 2026. Il Comune deve versare un anticipo di 500 euro sul compenso del Commissario entro sette giorni dal suo insediamento. Il TAR ha escluso, allo stato, la fissazione di una somma di denaro per la persistente inottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., ritenendo sufficiente il meccanismo sostitutivo. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato. Il potere di esecuzione del Comune permane anche dopo l’insediamento del Commissario, purché non interferisca con l’incarico commissariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il Comune va pertanto condannato ad adempiere, esibendo la “pratica ediliza” (licenza edilizia e relativi allegati), nell’ulteriore termine di quindici giorni
Consente al giudice dell’ottemperanza di accertare l’inottemperanza, ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare, in caso di persistente inerzia, un Commissario ad acta; consente inoltre di disporre misure pecuniarie, che nel caso concreto non sono state applicate.
art. 112, comma 1, c.p.a.
L’obbligo di dare concreta esecuzione ai provvedimenti del giudice incombe su tutte le parti
Impone l’esecuzione delle pronunce giurisdizionali e fonda il giudizio di ottemperanza contro l’inadempimento dell’Amministrazione.
art. 134, comma 1, lett. a), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza [...] appartiene alla giurisdizione estesa al merito
Attribuisce al giudice amministrativo il potere di sostituirsi all’Amministrazione inadempiente per conformare la realtà alle statuizioni della sentenza.
art. 21 c.p.a.
quale ausiliario del giudice ai sensi dell’art. 21 c.p.a.
Qualifica il Commissario ad acta come ausiliario del giudice nell’esecuzione della pronuncia.
art. 22 e ss. l. 241/1990
istanza di accesso ex art. 22 e ss. della legge 241/90
Costituisce il fondamento della pretesa sostanziale all’ostensione della licenza edilizia e dei relativi allegati, riconosciuta dalla sentenza da eseguire.
art. 116, comma 4, c.p.a.
il termine ordinario di trenta giorni
Il termine ordinario per l’ostensione è stato derogato dalla precedente sentenza, che ne ha fissato uno di sessanta giorni in ragione delle condizioni dell’archivio.
art. 2 c.p.a.
principio di lealtà e cooperazione “per la realizzazione della ragionevole durata del processo”
Richiede che le parti, e in particolare l’Amministrazione, cooperino lealmente all’attuazione della pronuncia per assicurare l’effettività e la ragionevole durata della tutela.
art. 24 Cost.
Richiamato quale fondamento costituzionale del principio di effettività della tutela giurisdizionale, comprensiva della fase esecutiva.
art. 113 Cost.
Richiamato quale fondamento costituzionale dell’effettività della tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 97 Cost.
Richiamato per il dovere della pubblica amministrazione di esercitare le proprie funzioni in modo leale e imparziale anche nell’esecuzione delle pronunce giurisdizionali.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificare, previa interpretazione del decisum, se l’Amministrazione abbia adempiuto esattamente all’obbligo imposto dalla sentenza e abbia fatto conseguire alla parte vittoriosa l’utilità riconosciuta in sede di cognizione.
- L’Amministrazione deve dare esecuzione al giudicato secondo buona fede, lealtà, cooperazione e diligenza; non è sufficiente una ricerca meramente formale o non documentata quando la pronuncia impone il reperimento e l’ostensione di documenti amministrativi.
- Quando la ricerca documentale riguarda archivi molto estesi o in condizioni difficili, l’Amministrazione deve organizzare l’attività secondo criteri sistematici e mirati e deve indicare le modalità concretamente seguite, così da consentire al giudice di verificare l’effettività dell’adempimento.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un Commissario ad acta, impartendo specifiche direttive sulle attività da svolgere, sui luoghi da verificare, sulle modalità di rendicontazione e sui tempi di conclusione dell’incarico.
- La nomina del Commissario ad acta non priva l’Amministrazione del potere-dovere di eseguire il giudicato; tale potere concorrente permane purché l’attività amministrativa non interferisca né intralci l’incarico commissariale.
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