Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 14643/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari, che aveva rideterminato la pena e confermato nel resto la decisione di primo grado di condanna per tentato furto in abitazione. Con il primo motivo ha dedotto un vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, contestando l'idoneità degli atti posti in essere a realizzare il delitto programmato. Con il secondo motivo ha denunciato un vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della massima riduzione di pena per il tentativo, sostenendo che la diminuzione applicata non fosse sufficiente e che dovesse trovare applicazione la previsione dell'art. 56, comma 3, c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non proponibile in sede di legittimità perché costituiva una mera riproposizione di censure già formulate in appello e disattese con motivazione ritenuta corretta ed esaustiva. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva già applicato la riduzione per il tentativo come fattispecie autonoma e non ricorrevano i presupposti per l'esimente di cui all'art. 56, comma 3, c.p. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    La riduzione di pena per il tentativo era già stata applicata; la difesa non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore esimente prevista dal terzo comma.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione, senza effettivo confronto critico, delle doglianze già dedotte in appello e già disattese da motivazione adeguata del giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito abbia già applicato la diminuente per il tentativo, la richiesta di una maggiore riduzione della pena è infondata se non si dimostra la ricorrenza dei presupposti specifici previsti dalla disciplina del tentativo stesso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiTentativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.