Cassazione Civile, Ordinanza n. 09841/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società pubblica)
La controversia
Un privato aveva chiesto davanti al tribunale ordinario il pagamento di incentivi per interventi realizzati su immobili di proprietà, consistiti nella sostituzione degli impianti di climatizzazione con impianti a biomasse e nell'installazione di collettori solari termici. La società incaricata della gestione degli incentivi aveva negato due volte il beneficio: prima per asserite irregolarità nelle modalità di pagamento delle imprese esecutrici, poi perché non risultava la rinuncia a detrazioni fiscali non cumulabili con gli incentivi richiesti. Il richiedente aveva qualificato la pretesa come inadempimento di un obbligo contrattuale e aveva chiesto la condanna al pagamento. La società ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che la controversia spettasse al giudice amministrativo, perché relativa a provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di produzione di energia e perché, a suo dire, non sarebbe mai sorto un contratto di diritto privato tra le parti.
La decisione
La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la disciplina degli incentivi preveda, al ricorrere dei presupposti di legge, un diritto soggettivo perfetto del privato sia all'erogazione dell'incentivo sia alla stipula della convenzione-contratto, e che la società gestore non eserciti discrezionalità amministrativa nel negare il beneficio, ma solo una verifica tecnica dei presupposti legali. La controversia, quindi, non riguarda l'esercizio di un potere pubblico, ma l'accertamento della spettanza di un diritto derivante da un rapporto privatistico previsto dalla legge. La Corte ha inoltre escluso che la lite rientri nella giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie concernenti la produzione di energia, perché gli incentivi riguardano anche interventi di risparmio energetico non riconducibili alla produzione in senso stretto. Le spese non sono state liquidate, non essendosi costituito l'intimato.
Norme richiamate
art. 41 c.p.c.
regolamento preventivo di giurisdizione
consente di promuovere il regolamento preventivo per risolvere la questione di giurisdizione pendente nel giudizio di merito.
art. 702-bis c.p.c.
ricorso introduttivo del giudizio di merito
è richiamato solo per descrivere la forma del giudizio instaurato dinanzi al tribunale.
art. 133, comma 1, lett. o), d.lgs. 104/2010
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
non si applica alla controversia sugli incentivi GSE, perché la lite non riguarda l'esercizio di un potere amministrativo sulla produzione di energia in senso ampio e irragionevolmente esteso.
art. 28 d.lgs. 28/2011
gli incentivi sono assegnati tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell'impianto
la norma attribuisce al privato, se ricorrono i presupposti di legge, un diritto soggettivo perfetto all'incentivo e alla stipula del contratto, limitando l'attività della GSE a una verifica vincolata dei requisiti.
art. 6, comma 9, d.m. 16 febbraio 2016
previa accettazione informatica della stessa, accede al regime incentivante
conferma che l'accesso al regime è strutturato su una scheda-contratto accettata dal soggetto responsabile, secondo un modulo privatistico.
Massime di principio
- Quando la legge prevede che un incentivo sia attribuito tramite contratto di diritto privato e al ricorrere di presupposti tipizzati, la posizione del privato è di diritto soggettivo perfetto e la controversia sulla spettanza del beneficio appartiene al giudice ordinario.
- La qualifica formale di società pubblica o interamente controllata dallo Stato non basta a radicare la giurisdizione amministrativa se il rapporto controverso è disciplinato da regole privatistiche e non implica esercizio di discrezionalità amministrativa.
- Il diniego dell'incentivo fondato sulla verifica della mancanza dei presupposti di legge, sulla tardività della domanda o sulla non cumulabilità con altri benefici non integra, di per sé, esercizio di potere amministrativo impugnabile davanti al giudice amministrativo.
- La clausola di giurisdizione esclusiva sulle controversie attinenti alla produzione di energia non può essere interpretata in modo estensivo fino a ricomprendere anche interventi di mero risparmio energetico, pena un'estensione irragionevole della deroga alla giurisdizione ordinaria.
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