Ordinanza n. 5297/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno prot. -OMISSIS- avente per oggetto il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana. Dalla relazione riservata depositata dall'Amministrazione in esecuzione di una precedente ordinanza istruttoria emerge che il ricorrente sarebbe stato coinvolto o comunque sarebbe emerso nell'ambito di due diversi contesti investigativi riguardanti l'integralismo islamico e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il ricorrente ha contestato l'insufficienza e l'indeterminatezza di tali elementi, rilevando che non sarebbe stato precisato se essi avessero trovato riscontro in procedimenti penali o in provvedimenti degli organi di polizia diretti a prevenire una sua eventuale minaccia alla sicurezza della Repubblica. Il testo dell'ordinanza non riporta ulteriori motivi di ricorso né una compiuta esposizione delle censure di legittimità dedotte.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha ritenuto necessario acquisire dall'Amministrazione ulteriori chiarimenti documentati, tenendo conto delle deduzioni del ricorrente e nel rispetto delle cautele già stabilite dalla precedente ordinanza istruttoria, con termine per l'esecuzione fissato al 30 giugno 2026. L'incombente è finalizzato a chiarire natura, consistenza e riscontri degli elementi investigativi posti a base del rigetto della cittadinanza. Il Collegio ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la fissazione di un'udienza di smaltimento dell'arretrato. Le generalità della parte devono essere oscurate per esigenze di tutela dei diritti o della dignità.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando gli elementi riservati posti a fondamento del rigetto di una domanda di concessione della cittadinanza sono contestati dal ricorrente come generici e privi di indicazione circa i relativi riscontri penali o di sicurezza, il giudice può disporre ulteriori chiarimenti documentati a carico dell'Amministrazione prima di decidere il merito, adottando le cautele necessarie per preservare la riservatezza delle informazioni.
- L'acquisizione di informazioni riservate nell'ambito di un giudizio amministrativo deve essere accompagnata da misure di cautela idonee a tutelare i diritti e la dignità della parte interessata.
Come è indicizzato
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