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Sentenza

Sentenza n. 11157/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202601043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annotazione ANAC nel Casellario Informatico relativa alla risoluzione di un contratto d'appalto, nonché il provvedimento di chiusura del procedimento di annotazione e gli atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'annotazione disposta da ANAC ai sensi dell'art. 222, comma 10, d.lgs. 36/2023, concernente la risoluzione di un contratto d'appalto adottata dalla stazione appaltante. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 3 e 7 ss. l. 241/1990, degli artt. 80, 108 e 213 d.lgs. 50/2016, del Regolamento ANAC sul Casellario, nonché dei principi di contraddittorio, proporzionalità e ragionevolezza, lamentando che ANAC avrebbe dovuto dichiarare irricevibile la segnalazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Regolamento, poiché la stazione appaltante non aveva instaurato il contraddittorio previsto dall'art. 108 d.lgs. 50/2016, né aveva inviato una diffida ad adempiere. Con il secondo motivo ha contestato la legittimità della risoluzione contrattuale, sostenendo che fosse stata adottata in violazione dell'art. 108, comma 3, d.lgs. 50/2016 e senza adeguato contraddittorio. Con il terzo motivo ha dedotto vizi di istruttoria e motivazione dell'annotazione, contestando la rilevanza e l'utilità della notizia, nonché i gravi vizi formali e motivazionali della risoluzione, riferiti a ritardi, cronoprogrammi, violazioni della sicurezza, mancato avvio di un cantiere e altre inadempienze contrattuali. La stazione appaltante e ANAC hanno sostenuto che la risoluzione fosse stata adottata mediante esercizio di una clausola risolutiva espressa prevista dagli artt. 26 e 58 del Capitolato, ai sensi dell'art. 1456 c.c., e che vi fossero state numerose interlocuzioni e contestazioni formali con possibilità di replica.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e compensato le spese. Ha ritenuto che l'art. 9, comma 2, del Regolamento ANAC preveda l'archiviazione semplificata quando la segnalazione riguardi una notizia presupponente un procedimento nel quale la legge impone il previo contraddittorio, non instaurato. Tuttavia, tale fattispecie non ricorre quando la risoluzione contrattuale sia stata adottata mediante esercizio di una clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. In tal caso non è necessaria una previa diffida ad adempiere, essendo sufficiente la dichiarazione della parte di volersi avvalere della clausola. Il Collegio ha rilevato che gli addebiti contestati rientravano nelle ipotesi previste dagli artt. 26 e 58 del Capitolato, concernenti, tra l'altro, violazioni della sicurezza e mancato rispetto del programma dei lavori. Non spettava ad ANAC reinterpretare il rapporto contrattuale o sostituirsi al giudice competente sulla legittimità della risoluzione. L'annotazione poteva quindi riguardare anche una risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. Il TAR ha inoltre ribadito che ANAC esercita un potere di accertamento dell'esistenza dei fatti segnalati, non un potere di giudizio sulla loro fondatezza o sulla legittimità della risoluzione contrattuale. L'utilità della notizia relativa a gravi o persistenti carenze nell'esecuzione contrattuale è, in tali casi, già valutata dal legislatore; l'Autorità deve assicurare una rappresentazione completa e imparziale delle diverse posizioni, dando conto anche dell'eventuale contenzioso. Nel caso concreto l'annotazione riportava sinteticamente le ragioni della risoluzione, le contestazioni dell'impresa e le iniziative giudiziarie intraprese. La pluralità e specificità degli addebiti escludeva inoltre la manifesta infondatezza della segnalazione. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 222, comma 10, d.lgs. 36/2023

    Costituisce la base normativa del procedimento di annotazione nel Casellario Informatico dei contratti pubblici.

  • art. 9, comma 2, Regolamento ANAC sul Casellario Informatico

    Prevede l'irricevibilità e l'archiviazione semplificata della segnalazione quando la notizia presupponga un procedimento soggetto per legge a previo contraddittorio, non instaurato.

  • art. 108, comma 3, d.lgs. 50/2016

    Disciplina il procedimento tipico di risoluzione contrattuale in danno, con contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine per le controdeduzioni; tale modulo non è stato ritenuto necessario nel caso di esercizio di una clausola risolutiva espressa.

  • art. 122, comma 3, d.lgs. 36/2023

    È indicato come disposizione oggi corrispondente alla disciplina procedurale della risoluzione contrattuale in danno.

  • art. 1456 c.c.

    La risoluzione di diritto mediante clausola risolutiva espressa non richiede una previa diffida ad adempiere, ma soltanto la dichiarazione della parte di volersi avvalere della clausola.

  • art. 80 d.lgs. 50/2016

    Richiamato nel quadro delle disposizioni relative alle conseguenze delle gravi carenze professionali e alla rilevanza delle informazioni annotabili.

  • art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016

    Richiamato quale base normativa del previgente Regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico.

  • artt. 26 e 58 del Capitolato Generale

    Le clausole contrattuali prevedevano la possibilità di avvalersi della clausola risolutiva espressa in presenza di violazioni delle norme di sicurezza e di mancato rispetto o aggiornamento del programma dei lavori.

Massime di principio

  • La procedura di archiviazione semplificata prevista dal Regolamento ANAC per l'irricevibilità della segnalazione opera quando la notizia presupponga un procedimento nel quale la legge imponga il previo contraddittorio e tale contraddittorio non sia stato instaurato; non opera, invece, per una risoluzione contrattuale adottata mediante esercizio di una clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo che la disciplina applicabile imponga diversamente.
  • La risoluzione contrattuale mediante clausola risolutiva espressa non richiede la previa diffida ad adempiere prevista per il diverso modulo della risoluzione in danno, essendo sufficiente la dichiarazione della parte di volersi avvalere della clausola, purché l'inadempimento rientri nelle ipotesi contrattualmente previste.
  • ANAC, nell'annotare una segnalazione nel Casellario Informatico, deve accertare l'effettiva esistenza della notizia e assicurare una rappresentazione completa e imparziale delle posizioni della stazione appaltante e dell'operatore economico, ma non deve sostituirsi alla stazione appaltante o al giudice competente nella valutazione della legittimità e della fondatezza della risoluzione contrattuale.
  • La presenza di molteplici e articolate contestazioni relative a ritardi, violazioni della sicurezza, mancato rispetto del cronoprogramma e altre inadempienze contrattuali esclude, di regola, la manifesta infondatezza della segnalazione e può giustificare l'annotazione, senza che ANAC debba ricostruire integralmente l'andamento del rapporto contrattuale.
  • L'obbligo di motivare l'utilità della notizia è attenuato quando l'annotazione riguarda fatti qualificabili come gravi illeciti professionali, poiché la rilevanza di tali fatti è stata già valutata dal legislatore; resta fermo l'obbligo di riportare sinteticamente le diverse ricostruzioni dei fatti e l'eventuale pendenza di controversie.

Come è indicizzato

MaterieQualificazione delle imprese e SOAEsecuzione del contratto pubblicoAnticorruzione e vigilanza ANAC
RamiContratti pubbliciAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTrasparenza e pubblicità

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