Cassazione Penale, Sentenza n. 29734/2025 del 26/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per falsa applicazione della legge penale e carenza di motivazione in relazione al diniego della sostituzione della pena detentiva (tre anni) con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ex art.56-bis legge n.689/1981 o con la detenzione domiciliare sostitutiva ex art.56 legge n.689/1981. Il ricorso contestava che la Corte territoriale avesse motivato il diniego solo richiamando i precedenti penali, senza effettuare il necessario bilanciamento prognostico tra finalità rieducativa della sanzione sostitutiva e il rischio di inadempimento delle prescrizioni connesse ad essa, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento all'art.58 legge n.689/1981 e all'art.133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia fornito adeguata e congrua motivazione del diniego delle sanzioni sostitutive, correlando i precedenti e le condotte pregresse (pluralità di reati definitivamente accertati, modalità reiterate e 'professionalizzazione' dell'attività di prestanome) all'intensità del dolo e alla gravità del danno (passivo di circa Euro 500.000), nonché alla mancanza di resipiscenza dimostrata dall'imputato anche dopo una precedente sospensione condizionale. Pertanto il diniego era un giudizio di merito adeguatamente motivato, non censurabile in cassazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma richiamata tra le imputazioni; non oggetto di specifica interpretazione nel motivo decisorio della cassazione
art. 223 legge fallimentare
Norma richiamata tra le imputazioni; citata nel quadro fattuale
art. 261 legge fallimentare
Norma richiamata tra le imputazioni; citata nel quadro fattuale
art. 219 legge fallimentare
Norma richiamata tra le imputazioni; citata nel quadro fattuale
art. 627 cod. proc. pen.
Richiamato come norma procedurale nell'ambito del giudizio di rinvio
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.
Norme indicate come base delle censure (falsa applicazione della legge penale e carenza di motivazione) con le quali il ricorrente ha proposto il ricorso in cassazione
art. 56-bis legge n.689/1981
Riferimento alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; la Corte valuta se le condizioni ostative previste per la sostituzione sussistano o meno
art. 56 legge n.689/1981
Riferimento alla disciplina delle sanzioni sostitutive; citata nella prospettazione delle soluzioni alternative richieste dal ricorrente
art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689
La Corte ricorda che l'art.58 richiede fondati motivi per ritenere che il condannato non adempirà alle prescrizioni connesse alla sanzione sostitutiva; la valutazione va adeguatamente motivata e correlata alla specifica sanzione considerata
art. 59 legge 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato a spiegazione dell'interpretazione combinata con l'art.58 e per segnalare che le precedenti condanne non sono di per sé ostative se valutate nel loro complesso
art. 71, comma 1, lett. f) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Citato in riferimento alla modifica normativa che incide sul regime delle sanzioni sostitutive e sul concetto di 'fondati motivi' ex art.58
art. 133 cod. pen.
Criteri da considerare nella valutazione della personalità, della condotta e delle circostanze che incidono sulla possibilità di concessione di misure alternative; il giudice di merito deve tenerne conto e motivare in relazione ad essi
Massime di principio
- Il diniego delle sanzioni sostitutive richiede una motivazione prognostica adeguata: il giudice non può limitarsi a enunciare precedenti penali, ma deve collegare ogni elemento negativo alla specifica sanzione sostitutiva e spiegare perché esso renda probabile l'inadempimento delle prescrizioni
- I precedenti penali rilevano in particolare quando, per tipologia e ripetizione, evidenziano una 'professionalizzazione' o una stabile propensione a delinquere; in tali casi il rischio di reiterazione può legittimare il diniego della sostituzione
- La gravità del fatto, l'intensità del dolo e l'entità del danno sono elementi pertinenti nella valutazione del carattere rieducativo della sanzione sostitutiva e possono giustificare la scelta deterrente e custodiale se congruamente motivati
- La Corte di Cassazione controlla la correttezza e la logicità della motivazione; ove il giudizio di merito sia adeguatamente argomentato secondo i criteri di legge, la decisione rimane nel sindacato di merito e il ricorso è inammissibile
- Per chi chiede la sostituzione, è strategico documentare concreti elementi di remissività e di affidabilità (comportamenti recenti, percorsi riabilitativi, garanzie di adempimento) per contrastare il riferimento ai precedenti e alla pericolosità sociale
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