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Sentenza

Sentenza n. 3850/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento della nota prot. n. M_INF.SVCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0008223.03-04-2023 emanata in data 3 aprile 2023, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali di trasporto a rete, informativi e statistici – Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, ha definitivamente imposto a Tangenziale di Napoli S.p.A. il ribasso, nella misura al 41,289%, applicabile all'affidamento ingruppo dell'appalto dei lavori relativi alla “realizzazione di un impianto sperimentale di illuminazione stradale a luce radente nella tratta Capodichino – Capodimonte della A56 affidata in Concessione”; ove occorrer possa, della nota prot. n. M_INF.SVCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0003870.16-02-2023 del 16 febbraio 2023 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali di trasporto a rete, informativi e statistici – Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, ha determinato il ribasso applicabile ai lavori di cui al punto precedente pari al 41,289%, risultante come valore medio dei ribassi attualizzati; di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202302107

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: note ministeriali che hanno determinato e confermato il ribasso del 41,289% applicabile all'affidamento infragruppo di lavori per un impianto sperimentale di illuminazione stradale sulla A56

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La concessionaria ha impugnato le note ministeriali con cui il concedente ha determinato nel 41,289% il ribasso applicabile a lavori da affidare a una società del gruppo, a fronte della proposta della concessionaria pari al 25,069%. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 164, 174 e 177 del d.lgs. n. 50/2016, dell'art. 29 della Convenzione Unica, della circolare ANAS n. 67217/2012 e degli artt. 3 e seguenti della l. n. 241/1990, nonché difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che il Ministero avesse disatteso senza adeguata spiegazione la metodologia proposta per l'attualizzazione dei ribassi. Con il secondo motivo ha denunciato manifesta illogicità, irragionevolezza ed errore sui presupposti, affermando che il metodo ministeriale fosse incompatibile con la matematica finanziaria, con l'andamento dell'inflazione e con le dinamiche del mercato dei lavori pubblici. Con il terzo motivo ha censurato la violazione della disciplina regolatoria sulle concessioni autostradali e sulla determinazione degli investimenti riconoscibili ai fini tariffari, contestando l'affermazione secondo cui il ribasso approvato rileverebbe soltanto nei rapporti tra concedente e concessionaria e non inciderebbe direttamente sul rapporto negoziale con l'impresa esecutrice.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i primi due motivi per la loro connessione. Ha qualificato la determinazione del ribasso negli affidamenti infragruppo come attività vincolata, non espressione di discrezionalità amministrativa: la concessionaria deve applicare le fasi e i criteri rigidamente stabiliti dalla convenzione e dalle disposizioni attuative, mentre il Ministero esercita un controllo sulla corretta applicazione degli stessi. Il Collegio ha ritenuto corretto il procedimento ministeriale, fondato sull'individuazione di contratti di riferimento omogenei, sulla verifica della loro comparabilità e sull'attualizzazione dei ribassi mediante criteri oggettivi e standardizzati basati su indici ISTAT. La disciplina non consente al concessionario di sostituire tali criteri con metodologie alternative autonomamente elaborate; la ricerca dei contratti similari richiede omogeneità sufficiente, non identità assoluta. Sono state respinte le censure di difetto di motivazione, poiché gli atti esponevano le ragioni del dissenso rispetto alla metodologia proposta e consentivano di ricostruire l'iter logico seguito, comprensivo dell'esame della proposta, della verifica ministeriale e del successivo riesame. È stato escluso anche il difetto di istruttoria, risultando valutata la documentazione e le osservazioni della concessionaria. Il terzo motivo è stato respinto perché la determinazione ministeriale riguarda la verifica della congruità degli investimenti rilevanti nei rapporti concessori e tariffari e rientra nei poteri di vigilanza del concedente, senza incidere direttamente sull'autonomia negoziale della concessionaria e dell'impresa esecutrice. Spese integralmente compensate per la peculiarità e complessità tecnica della controversia.

Norme richiamate

  • art. 164 d.lgs. 50/2016

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle concessioni e degli affidamenti infragruppo; il ricorso è stato ritenuto infondato.

  • art. 174 d.lgs. 50/2016

    Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate nella determinazione del ribasso applicabile all'affidamento infragruppo.

  • art. 177 d.lgs. 50/2016

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina degli affidamenti connessi alle concessioni; non è stata ravvisata la dedotta violazione.

  • art. 29 Convenzione Unica

    Costituisce la base convenzionale della metodologia di determinazione del ribasso e della circolare attuativa; impone l'applicazione di criteri oggettivi e predeterminati.

  • circolare ANAS n. 67217/2012

    È considerata disposizione attuativa della Convenzione Unica e vincola il calcolo del ribasso a parametri univoci, uniformi, oggettivi e confrontabili, senza consentire metodologie alternative autonomamente elaborate dal concessionario.

  • artt. 3 e seguenti l. 241/1990

    Richiamati in relazione all'obbligo di motivazione e ai vizi procedimentali; il TAR ha ritenuto adeguatamente motivati gli atti e sufficientemente istruita la determinazione ministeriale.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Nella determinazione del ribasso applicabile agli affidamenti infragruppo nell'ambito di concessioni autostradali, l'amministrazione concedente svolge un'attività vincolata ai criteri predeterminati dalla convenzione di concessione e dalle relative disposizioni attuative, esercitando un controllo sulla loro corretta applicazione e non una discrezionalità amministrativa libera.
  • Il concessionario non può sostituire i criteri convenzionali e regolamentari di attualizzazione dei ribassi con metodologie alternative elaborate autonomamente, quando il sistema applicabile è diretto a garantire uniformità, oggettività e confrontabilità dei dati.
  • La ricerca dei contratti similari ai fini della determinazione del ribasso non richiede l'identità dei lavori, ma l'individuazione di contratti omogenei con un sufficiente grado di approssimazione, verificabile secondo criteri oggettivi e standardizzati.
  • Non sussiste difetto di motivazione quando il provvedimento espone le ragioni per cui disattende la metodologia proposta dal concessionario e consente di ricostruire l'iter logico seguito dall'amministrazione, comprendente l'esame della proposta, la verifica dei dati e il riesame delle osservazioni dell'interessato.
  • La determinazione del ribasso rilevante nei rapporti concessori e tariffari ai fini della verifica della congruità degli investimenti non incide direttamente sull'autonomia negoziale delle parti del contratto di esecuzione dei lavori.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi alle impreseMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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