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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2473

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2473 della Commissione, del 19 settembre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione nel portale F-Gas e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione

Normativa europea32024R2473

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina in modo puntuale quali informazioni devono essere fornite per ottenere e mantenere la registrazione nel portale F-Gas istituito dal regolamento (UE) 2024/573. Definisce inoltre i poteri della Commissione di richiedere informazioni aggiuntive, i casi di rifiuto, sospensione e cancellazione della registrazione, e le modalità di cooperazione con gli Stati membri per i controlli. È prevista anche la conservazione limitata dei dati personali e l’abrogazione del precedente regolamento di esecuzione (UE) 2019/661.

Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 in materia di registrazione delle imprese nel portale F-Gas, con disciplina degli obblighi informativi, dei controlli, della sospensione/cancellazione delle registrazioni e del trattamento dei dati, nonché abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese stabilite nell’Unione che devono registrarsi nel portale F-Gas per operare nell’ambito del sistema delle quote, delle licenze di importazione ed esportazione e degli obblighi di comunicazione previsti dal regolamento (UE) 2024/573, con esclusione degli organismi di controllo indipendenti di cui all’articolo 19, paragrafo 3, e all’articolo 26, paragrafo 8, di tale regolamento per le parti espressamente dedicate. Si applica inoltre alle imprese stabilite al di fuori dell’Unione che agiscono tramite rappresentante esclusivo nell’UE, agli importatori e produttori che intendano presentare dichiarazioni ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573, nonché agli organismi di controllo accreditati. Il regolamento ha efficacia in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è rilevante ai fini del SEE.

Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 per la registrazione nel portale F-Gas

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2473 disciplina in dettaglio il funzionamento della registrazione nel portale F-Gas previsto dal regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra. La finalità è garantire l’efficacia del sistema delle quote e delle licenze, il corretto svolgimento dei controlli doganali e di vigilanza del mercato, nonché prevenire abusi, elusioni e distorsioni del sistema.

Ambito soggettivo e finalità operative

Le regole riguardano principalmente le imprese stabilite nell’Unione che devono registrarsi nel portale F-Gas per operazioni legate a quote, licenze di importazione/esportazione e obblighi di comunicazione. Sono inoltre disciplinate le imprese stabilite al di fuori dell’Unione che operano tramite rappresentante esclusivo nell’UE, gli importatori e produttori che intendono presentare dichiarazioni ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573, e gli organismi di controllo indipendenti accreditati per le verifiche dei dati comunicati dalle imprese.

Definizioni

Ai fini del regolamento, il concetto di titolare effettivo rinvia alla direttiva (UE) 2015/849 in materia antiriciclaggio. L’"indirizzo fisico" è quello della stabile organizzazione, secondo il codice doganale dell’Unione (regolamento (UE) n. 952/2013). Tali definizioni sono rilevanti perché molte delle informazioni richieste in fase di registrazione ruotano attorno all’identificazione certa dell’impresa e della sua presenza economica nell’Unione.

Dati da fornire per la registrazione

Per le imprese stabilite nell’Unione sono richiesti dati anagrafici, fiscali e operativi: denominazione, forma giuridica, indirizzo fisico completo, telefono, partita IVA, eventuale numero EORI, persona di contatto autorizzata ad assumere impegni vincolanti, descrizione delle attività, conferma scritta dell’intenzione di registrarsi e coordinate bancarie nell’Unione con valida documentazione di supporto.

Per le imprese extra-UE con rappresentante esclusivo, l’informazione è più articolata e comprende sia dati dell’impresa sia del rappresentante esclusivo: denominazione e forma giuridica di entrambi, indirizzi fisici, numeri di telefono, partita IVA del rappresentante esclusivo, coordinate bancarie di quest’ultimo, indirizzo elettronico, persona di contatto abilitata, descrizione delle attività, conferma scritta dell’intenzione di registrarsi sottoscritta da soggetti autorizzati per entrambe le parti e, se del caso, numero EORI dell’impresa.

Gli organismi di controllo indipendenti devono invece fornire dati organizzativi e di accreditamento: denominazione, responsabili della relazione di verifica, indirizzi di contatto, prova dell’accreditamento e elenco degli Stati membri e delle lingue in cui sono autorizzati a operare.

Termine speciale per importatori e produttori

Gli importatori e produttori non ancora registrati nel portale F-Gas devono presentare la richiesta di registrazione entro il 1° febbraio dell’anno in cui intendono presentare la dichiarazione di cui all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573. Si tratta di una condizione procedurale essenziale per essere ammessi alla successiva dichiarazione.

Poteri della Commissione e obblighi probatori aggiuntivi

La Commissione può chiedere ulteriori informazioni sui titolari effettivi, compresi tipo di titolarità e livello di controllo esercitabile. Inoltre, se la valutazione preliminare lo giustifica, può richiedere documenti e prove supplementari per verificare l’esattezza e la completezza dei dati già forniti. Tra questi rientrano business plan, panoramica delle attività pregresse, struttura di gestione, status giuridico o finanziario, eventuali legami con altre imprese, prova dell’esperienza triennale nei settori indicati dal regolamento, documentazione a supporto dell’indirizzo fisico e ogni ulteriore elemento utile. Le imprese devono rispondere entro 10 giorni lavorativi, salvo proroga concordata su richiesta motivata.

Aggiornamento delle informazioni e controlli di coerenza

Le imprese iscritte devono mantenere aggiornati i dati nel portale F-Gas e segnalare immediatamente ogni variazione o perdita di completezza/accuratezza delle informazioni. Il regolamento pone quindi un obbligo continuativo di diligenza informativa, non limitato alla sola fase iniziale di registrazione.

Rifiuto, sospensione e cancellazione della registrazione

La Commissione può rifiutare o sospendere la registrazione quando non risultano rispettate le prescrizioni del regolamento o del regolamento (UE) 2024/573, quando le informazioni sono inesatte o incomplete, o quando siano state fornite informazioni deliberatamente false. La sospensione può essere disposta anche in presenza di comportamento scorretto nelle transazioni sul portale, incluso il mancato riscontro alle richieste di informazioni provenienti dalla Commissione, dalle autorità nazionali competenti o da altre imprese registrate.

La registrazione sospesa viene ripristinata quando gli obblighi sono adempiuti o i dati sono corretti. La cancellazione interviene nei casi di false informazioni intenzionali, di persistente mancata risposta o mancato aggiornamento dopo la sospensione, oppure su richiesta dell’impresa o, per le imprese extra-UE, del rappresentante esclusivo.

È inoltre prevista una regola anti-concorrenziale/anti-duplicazione per le imprese che non rispettino la condizione dell’indirizzo fisico di cui all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573: la Commissione mantiene solo la prima registrazione o convalida solo la prima richiesta, salvo diversa indicazione della prima impresa.

Conseguenze della cancellazione

Quando la registrazione viene cancellata, le quote e le autorizzazioni disponibili sono annullate e l’impresa non può più svolgere attività che richiedano la registrazione. Restano però fermi gli obblighi di comunicazione relativi alle attività precedenti previsti dall’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573.

Scambio di informazioni e trattamento dei dati personali

Gli Stati membri devono cooperare con la Commissione e scambiarsi informazioni, su richiesta, per consentire la verifica della completezza e dell’esattezza dei dati forniti dalle imprese. Quanto ai dati personali, il regolamento stabilisce un periodo massimo di conservazione di 5 anni dalla cancellazione della registrazione; la Commissione deve assicurare la cancellazione tecnica dei dati al termine di tale periodo.

Abrogazione e decorrenza

Il regolamento abroga espressamente il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661, sostituendone la disciplina per effetto del nuovo quadro introdotto dal regolamento (UE) 2024/573. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizioni rilevanti

Ai fini del regolamento, "titolare effettivo" richiama la definizione dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849. L’"indirizzo fisico" coincide con l’indirizzo fisico della stabile organizzazione ai sensi dell’articolo 5, punto 32, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Informazioni richieste per la registrazione delle imprese dell’Unione

Le imprese stabilite nell’Unione, diverse dagli organismi di controllo indipendenti, devono trasmettere alla Commissione dati identificativi, di contatto, fiscali e bancari, inclusi denominazione, forma giuridica, indirizzo fisico, telefono, partita IVA, numero EORI se del caso, persona di contatto autorizzata, descrizione delle attività, conferma scritta dell’intenzione di registrarsi e coordinate bancarie nell’Unione validate da idonea documentazione.

Informazioni richieste per imprese extra-UE con rappresentante esclusivo

Le imprese stabilite al di fuori dell’Unione che abbiano conferito mandato a un rappresentante esclusivo devono fornire dati sia dell’impresa sia del rappresentante, compresi indirizzi, numeri di telefono, partita IVA del rappresentante, coordinate bancarie del rappresentante nell’Unione, persona di contatto autorizzata, indirizzo elettronico del rappresentante, descrizione delle attività, conferma scritta congiunta dell’intenzione di registrarsi e numero EORI dell’impresa, se del caso.

Informazioni richieste agli organismi di controllo indipendenti

Gli organismi di controllo indipendenti devono comunicare denominazione e forma giuridica, responsabile o responsabili della relazione di verifica e relativo indirizzo email professionale, indirizzo, telefono, persona di contatto, prova dell’accreditamento e l’elenco degli Stati membri e delle lingue in cui sono autorizzati a effettuare le verifiche previste dal regolamento (UE) 2024/573.

Termine per la richiesta di registrazione di importatori e produttori

Per poter presentare una dichiarazione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573, gli importatori e i produttori non già registrati nel portale F-Gas devono presentare domanda di registrazione entro il 1° febbraio dell’anno in cui la dichiarazione sarà presentata.

Obblighi informativi supplementari e prova della completezza

La Commissione può chiedere informazioni sull’identità dei titolari effettivi e del rappresentante esclusivo, nonché informazioni o prove aggiuntive su business plan, attività pregresse, struttura di gestione, status giuridico o finanziario, legami con altre imprese, esperienza triennale nel settore chimico o degli apparecchi refrigeranti/climatizzazione/pompe di calore/attrezzature antincendio, e documentazione a sostegno dell’esattezza dell’indirizzo fisico o di altre informazioni già fornite. Può essere richiesta anche una traduzione autenticata in inglese. Le imprese devono rispondere entro 10 giorni lavorativi, salvo proroga concordata per richiesta motivata.

Aggiornamento continuo delle informazioni

Le imprese iscritte devono assicurare che le informazioni fornite siano sempre aggiornate e comunicarne l’aggiornamento non appena intervengano modifiche o le informazioni non siano più complete o esatte.

Rifiuto, sospensione e cancellazione della registrazione

La Commissione può rifiutare la convalida o sospendere la registrazione in caso di inosservanza del regolamento o del regolamento (UE) 2024/573, di informazioni inesatte/incomplete o di informazioni deliberatamente false; può inoltre sospendere in presenza di comportamento scorretto nelle transazioni nel portale, incluso il mancato riscontro alle richieste di informazioni. La sospensione cessa quando gli obblighi sono adempiuti o i dati sono corretti; la cancellazione avviene in caso di false informazioni intenzionali, di persistenza dell’inadempimento dopo la sospensione, su richiesta dell’impresa o, per le imprese extra-UE, del rappresentante esclusivo. Se più imprese non soddisfano la condizione dell’indirizzo fisico ex articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573, viene mantenuta o convalidata soltanto la prima registrazione/richiesta, salvo diversa indicazione della prima impresa.

Effetti della cancellazione

La cancellazione comporta l’annullamento delle quote e delle autorizzazioni disponibili e impedisce lo svolgimento delle attività che richiedono la registrazione. L’impresa cancellata resta tenuta a rispettare gli obblighi di comunicazione relativi alle attività pregresse previsti dall’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573.

Cooperazione con gli Stati membri

Su richiesta, gli Stati membri devono cooperare e scambiare informazioni con la Commissione quando ciò sia necessario per verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni fornite per la registrazione.

Conservazione dei dati personali

I dati personali trattati nel portale F-Gas possono essere conservati per un massimo di 5 anni dalla cancellazione della registrazione; la Commissione deve predisporre misure tecniche per la loro cancellazione al termine di tale periodo.

Abrogazione del regolamento precedente e decorrenza

È abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661; i suoi riferimenti si intendono fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza allegata. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiegas fluorurati a effetto serraambientedoganecontrolli e vigilanza del mercatoprotezione dei dati

Testo integrale

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