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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/382

Regolamento delegato (UE) 2025/382 della Commissione, del 18 settembre 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda la certificazione dei prodotti vitivinicoli importati e l’importazione di vini originari della Nuova Zelanda

Normativa europea32025R0382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2025/382 modifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per semplificare la certificazione dei prodotti vitivinicoli importati e allineare la disciplina UE alle evoluzioni normative e commerciali. In particolare, limita l’obbligo di riportare l’elenco degli ingredienti nei documenti di accompagnamento ai soli prodotti vitivinicoli importati non imbottigliati ed etichettati. Inoltre, estende ai vini originari della Nuova Zelanda la possibilità di avvalersi dell’esenzione documentale prevista per alcuni paesi terzi, in attuazione dell’accordo di libero scambio UE-Nuova Zelanda.

Modifica le regole UE sui documenti di accompagnamento e sulla certificazione dei prodotti vitivinicoli importati, con un adeguamento specifico per i vini originari della Nuova Zelanda.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti vitivinicoli importati nell’Unione europea disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2018/273, in particolare ai documenti di accompagnamento per l’immissione in libera pratica e alla certificazione degli importati. Incide sui vini e sugli altri prodotti vitivinicoli elaborati a decorrere dall’8 dicembre 2023, distinguendo tra prodotti imbottigliati ed etichettati e prodotti non imbottigliati ed etichettati; include inoltre, ai fini dell’esenzione prevista dall’articolo 21, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2018/273, l’importazione nell’Unione di vini originari di Australia, Cile e Nuova Zelanda. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica della disciplina dei documenti di accompagnamento dei vini importati e dei vini neozelandesi

Il regolamento delegato (UE) 2025/382 interviene sul regolamento delegato (UE) 2018/273, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di documenti di accompagnamento, certificazione e importazioni di prodotti vitivinicoli. La modifica nasce da due esigenze: da un lato, semplificare l’indicazione dell’elenco degli ingredienti per i vini importati; dall’altro, dare attuazione alle previsioni dell’accordo di libero scambio tra Unione europea e Nuova Zelanda.

Quadro normativo e finalità

Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare l’articolo 89, lettera a), e l’articolo 147, paragrafo 3, primo comma, lettera a), come basi giuridiche della modifica. I considerando chiariscono che il regolamento delegato (UE) 2018/273 disciplina i documenti di accompagnamento per l’immissione in libera pratica dei prodotti vitivinicoli importati e che, a seguito del regolamento delegato (UE) 2023/1606, l’elenco degli ingredienti è divenuto indicazione obbligatoria per i prodotti vitivinicoli d’importazione elaborati a decorrere dall’8 dicembre 2023. Il legislatore delegato precisa però che, per i prodotti imbottigliati ed etichettati, tale indicazione figura già sui singoli imballaggi e non è quindi necessario ripeterla nel documento di accompagnamento.

Elenco degli ingredienti nei prodotti vitivinicoli importati

La modifica all’allegato VII, parte III, sezione C, casella 6 (o casella 5 per l’estratto VI-2), restringe l’obbligo di inserire l’elenco degli ingredienti ai soli prodotti vitivinicoli importati che non sono imbottigliati ed etichettati. La regola si applica ai prodotti elaborati a decorrere dall’8 dicembre 2023. Per i vini e gli altri prodotti vitivinicoli già confezionati ed etichettati, il documento di accompagnamento non deve più riportare l’elenco degli ingredienti, con un effetto di semplificazione amministrativa per operatori e autorità di controllo.

Importazione di vini originari della Nuova Zelanda

La seconda modifica riguarda l’allegato VII, parte IV, sezione B, che contiene l’elenco dei paesi terzi di cui all’articolo 21, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2018/273. Nell’elenco sono ora compresi Australia, Cile e Nuova Zelanda. Questa integrazione consente di applicare ai vini originari della Nuova Zelanda l’esenzione documentale prevista dal regolamento delegato, in attuazione dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato 9-E dell’accordo di libero scambio UE-Nuova Zelanda, secondo cui il vino prodotto in Nuova Zelanda può essere importato nell’Unione mediante il documento semplificato VI-1.

Entrata in vigore ed effetti operativi

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di un regolamento delegato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per gli operatori del settore vitivinicolo import-export, l’impatto principale riguarda quindi l’aggiornamento della documentazione di importazione e la corretta gestione delle importazioni di vini neozelandesi secondo il regime agevolato previsto dal diritto UE e dall’accordo internazionale richiamato.

Disposizioni principali

Elenco ingredienti nei documenti di accompagnamento

Nell’allegato VII, parte III, sezione C, casella 6 (casella 5 per l’estratto VI-2) relativa alla descrizione del prodotto importato, l’ultimo trattino è sostituito per prevedere che l’"elenco degli ingredienti" sia indicato solo per i prodotti vitivinicoli elaborati a decorrere dall’8 dicembre 2023 che non sono imbottigliati ed etichettati. Per i prodotti imbottigliati ed etichettati, l’elenco rimane sulla confezione e non deve essere riprodotto nel documento di accompagnamento.

Esenzione documentale per vini originari della Nuova Zelanda

Nell’allegato VII, parte IV, sezione B, è sostituito l’elenco dei paesi terzi di cui all’articolo 21, lettera b), includendo Australia, Cile e Nuova Zelanda. La modifica consente quindi l’utilizzo dell’esenzione prevista per l’importazione nell’Unione di vini originari della Nuova Zelanda, in coerenza con l’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato 9-E dell’accordo di libero scambio UE-Nuova Zelanda.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercativinoimportazioniaccordi commerciali internazionali

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