Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2516

Regolamento (UE) 2024/2516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 per quanto riguarda l’etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell’UE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32024R2516

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce nel quadro del regolamento (UE) 2019/1009 una disciplina armonizzata dell’etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell’UE. Consente, a certe condizioni, di fornire in formato digitale tutti o parte degli elementi di etichettatura, distinguendo tra prodotti per operatori economici e prodotti destinati agli utilizzatori finali, e imponendo requisiti stringenti di accessibilità, gratuità, durata e tutela dei gruppi vulnerabili. Sono inoltre aggiornati gli allegati tecnici e documentali per coordinare le nuove modalità di etichettatura con la vigilanza del mercato e la valutazione della conformità.

Modifica il regolamento (UE) 2019/1009 introducendo e disciplinando l’etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell’UE, con regole su formati, contenuti, accessibilità e controlli.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti fertilizzanti dell’UE disciplinati dal regolamento (UE) 2019/1009, quando sono immessi o messi a disposizione sul mercato nell’Unione, sia in imballaggio sia senza imballaggio, e riguarda fabbricanti, importatori e, in alcuni casi, distributori e altri operatori economici. Incide anche sulla documentazione tecnica e sulle procedure di valutazione della conformità per le miscele fisiche di prodotti fertilizzanti. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e si applica dal 1° maggio 2027.

Etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell’UE

Il regolamento (UE) 2024/2516 modifica il regolamento (UE) 2019/1009 per introdurre una disciplina armonizzata dell’etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell’UE. La riforma nasce dall’esigenza di adeguare le modalità di etichettatura ai processi di digitalizzazione, senza ridurre la qualità, la leggibilità e l’accessibilità delle informazioni essenziali per l’uso corretto e sicuro dei prodotti.

Il legislatore europeo evidenzia, nei considerando, i vantaggi della digitalizzazione in termini di aggiornamento delle informazioni, riduzione dei costi e migliore fruibilità, ma anche i rischi per utenti vulnerabili, persone con scarse competenze digitali o con disabilità. Per questo il regolamento consente l’etichetta digitale solo entro limiti precisi, mantenendo un ruolo centrale dell’etichetta fisica nei casi in cui il prodotto è destinato agli utilizzatori finali.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina si applica ai prodotti fertilizzanti dell’UE rientranti nel regolamento (UE) 2019/1009, quando sono messi a disposizione sul mercato nell’Unione. Coinvolge principalmente fabbricanti e importatori, ma anche distributori e altri operatori economici nella misura in cui forniscono o riproducono etichette digitali o fisiche lungo la catena di approvvigionamento.

Il regolamento distingue tra:

  • prodotti forniti ad altri operatori economici;
  • prodotti forniti agli utilizzatori finali;
  • prodotti forniti in imballaggio;
  • prodotti forniti senza imballaggio.

Per gli imballaggi, il testo introduce anche la nozione di "imballaggio" come involucro chiudibile ermeticamente con capacità non superiore a 1 000 kg. Le forniture oltre tale soglia sono trattate, ai fini del regolamento, come forniture senza imballaggio.

Formati di etichettatura consentiti

Il nuovo articolo 11 bis del regolamento (UE) 2019/1009 consente, per i prodotti messi a disposizione degli operatori economici, che tutti gli elementi dell’allegato III siano forniti interamente:

  • in un’etichetta digitale, oppure
  • in un’etichetta fisica o in un foglietto di accompagnamento.

Per i prodotti destinati agli utilizzatori finali, il regime è più restrittivo:

  • se il prodotto è in imballaggio, deve essere accompagnato da un’etichetta fisica oppure da un’etichetta digitale riprodotta anche su etichetta fisica;
  • se il prodotto è senza imballaggio, deve essere accompagnato da un’etichetta digitale oppure da un foglietto.

La possibilità di utilizzare solo il formato digitale è dunque pienamente ammessa per i rapporti B2B, mentre nei rapporti con l’utilizzatore finale permane un presidio informativo fisico, salvo i casi e le modalità espressamente previsti dal regolamento.

Contenuto dell’etichetta digitale

L’articolo 11 ter definisce il contenuto minimo dell’etichetta digitale. Essa deve includere:

  • le informazioni già richieste dagli articoli 6, paragrafo 6, e 8, paragrafo 3;
  • la marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell’organismo notificato;
  • tutti gli elementi di etichettatura dell’allegato III, salvo la data di produzione e la quantità quando tali dati sono già indicati sull’etichetta fisica.

L’etichetta digitale può inoltre contenere raccomandazioni e migliori pratiche per l’uso del prodotto. Tuttavia, le informazioni obbligatorie devono essere raccolte in un unico spazio digitale e tenute separate da informazioni facoltative o da informazioni non previste dal regolamento, così da evitare commistioni con contenuti promozionali o commerciali.

Accessibilità, gratuità e durata

Il regolamento impone requisiti stringenti di accessibilità. L’etichetta digitale deve essere:

  • gratuita;
  • accessibile direttamente tramite i principali sistemi operativi e browser;
  • fruibile senza registrazione preventiva, download di applicazioni o password;
  • disponibile per 10 anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto;
  • accessibile anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell’attività nell’Unione dell’operatore che l’ha creata.

Se disponibile in più lingue, la scelta linguistica non può dipendere dall’ubicazione geografica. Il vettore di dati deve essere stampato o apposto fisicamente in modo visibile e leggibile, e deve essere utilizzabile automaticamente da dispositivi digitali. Per i prodotti senza imballaggio, il vettore va apposto nel documento o foglietto di accompagnamento.

Tutela degli utilizzatori e obblighi informativi alternativi

L’articolo 11 quater tutela gli utilizzatori finali e i soggetti vulnerabili. Gli operatori economici non possono tracciare, analizzare o utilizzare i dati di accesso all’etichetta per fini diversi da quelli strettamente necessari alla fornitura dell’informazione digitale.

Inoltre, su richiesta dell’utilizzatore finale e indipendentemente dall’acquisto, oppure senza richiesta se l’etichetta digitale è temporaneamente indisponibile al momento dell’acquisto, le informazioni devono essere fornite gratuitamente con mezzi alternativi. Per i prodotti senza imballaggio e provvisti di sola etichetta digitale, le informazioni devono anche essere rese disponibili in un luogo visibile presso il punto vendita.

Prescrizioni tecniche e atti delegati

L’articolo 42 è integrato con i paragrafi 9 e 10, che conferiscono alla Commissione due poteri delegati:

  • entro il 1° maggio 2027, integrare gli articoli 11 ter e 11 quater con prescrizioni specifiche sull’etichettatura digitale e sui mezzi alternativi;
  • modificare l’allegato III per individuare quali informazioni possano essere fornite esclusivamente in etichetta digitale per i prodotti destinati agli utilizzatori finali in imballaggio.

Nell’esercizio di tali poteri la Commissione deve garantire coerenza con la normativa UE pertinente, neutralità tecnologica, innovazione, sicurezza degli utilizzatori e dell’ambiente, tenendo conto del livello di digitalizzazione degli utenti, delle esigenze delle PMI, della libera circolazione dei prodotti e della necessità di conservare le informazioni per 10 anni.

Valutazione successiva

Il nuovo articolo 49 bis prevede una valutazione della Commissione entro il 21 ottobre 2031. La valutazione dovrà esaminare l’impatto dell’etichettatura digitale sul funzionamento del mercato interno, sulla tutela dei consumatori e sulle imprese, in particolare micro, piccole e medie imprese, nonché il grado di ricorso effettivo all’etichetta digitale da parte degli operatori economici.

La Commissione dovrà presentare una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo; la relazione potrà essere accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.

Aggiornamento degli allegati tecnici

L’allegato III è profondamente rivisto per adattare i contenuti obbligatori all’opzione digitale. Tra le principali modifiche figurano:

  • nuova formulazione delle istruzioni d’uso;
  • obbligo di indicare l’elenco degli ingredienti oltre il 5% del peso o volume;
  • identificazione degli ingredienti secondo il regolamento CLP;
  • indicazione delle pertinenti CMC;
  • nuove avvertenze da associare al vettore di dati nei casi di etichetta digitale.

Sono inoltre aggiornate le informazioni richieste per varie categorie di prodotti fertilizzanti, tra cui concimi organici, organo-minerali, inorganici solidi e liquidi, prodotti a base di microelementi, correttivi calcici e magnesiaci, ammendanti organici, substrati di coltivazione, inibitori, biostimolanti e miscele fisiche. In particolare, per i biostimolanti e per gli inibitori vengono dettagliate informazioni aggiuntive su composizione, modalità d’uso, condizioni di efficacia e concentrazioni raccomandate.

Documentazione tecnica e valutazione di conformità

L’allegato IV è aggiornato per garantire che, nei moduli di controllo interno della produzione, esame UE del tipo e garanzia di qualità del processo di produzione, la documentazione tecnica includa:

  • dichiarazioni UE di conformità dei prodotti costituenti;
  • facsimili delle etichette fisiche o dei foglietti;
  • oppure, se le informazioni sono fornite esclusivamente in etichetta digitale, facsimili del vettore di dati.

L’obiettivo è assicurare che le autorità di vigilanza del mercato possano verificare il contenuto informativo e la tracciabilità dei prodotti anche quando il sistema di etichettatura si fonda in tutto o in parte su strumenti digitali.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal 1° maggio 2027. Il differimento dell’applicazione serve a consentire alla Commissione di adottare gli atti delegati necessari e agli operatori economici di adeguare i propri sistemi di etichettatura.

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Introduzione delle definizioni di imballaggio e vettore di dati

L’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1009 è integrato con la definizione di "imballaggio", inteso come involucro richiudibile con capacità non superiore a 1 000 kg, e con quella di "vettore di dati", ossia codice a barre lineare, simbolo bidimensionale o altro mezzo di identificazione automatica e raccolta dati leggibile da dispositivo.

Scelta del formato di etichettatura e distinzione tra operatori economici e utilizzatori finali

Il nuovo articolo 11 bis stabilisce che, per i prodotti forniti agli operatori economici, gli elementi dell’allegato III possano essere forniti interamente in etichetta digitale oppure in etichetta fisica/foglietto; per i prodotti destinati agli utilizzatori finali, in imballaggio è consentita l’etichetta fisica oppure l’etichetta digitale con riproduzione su etichetta fisica, mentre senza imballaggio è ammessa l’etichetta digitale oppure il foglietto. Per le etichette digitali fornite agli utilizzatori finali in imballaggio, gli elementi contrassegnati da asterisco nell’allegato III non devono essere riprodotti sull’etichetta fisica.

Contenuto minimo e requisiti tecnici dell’etichetta digitale

Il nuovo articolo 11 ter prevede che l’etichetta digitale includa le informazioni richieste dagli articoli 6, paragrafo 6, e 8, paragrafo 3, la marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell’organismo notificato, nonché tutti gli elementi dell’allegato III, salvo data di produzione e quantità se già indicati sull’etichetta fisica. L’etichetta può contenere raccomandazioni e buone pratiche aggiuntive, ma le informazioni obbligatorie devono essere riunite in un unico punto e separate da quelle facoltative o estranee al regolamento.

Accessibilità, gratuità, durata e vettore di dati

L’etichetta digitale deve essere gratuita, facilmente e direttamente accessibile tramite i principali sistemi operativi e browser, senza registrazione, download di applicazioni o password, e disponibile per 10 anni dalla data di immissione sul mercato, anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell’attività nell’Unione. Il vettore di dati deve essere stampato o apposto fisicamente sull’imballaggio, oppure sul documento/foglietto di accompagnamento per i prodotti senza imballaggio, in modo visibile, leggibile e accessibile anche ai gruppi vulnerabili.

Obblighi degli operatori economici che usano l’etichetta digitale

Il nuovo articolo 11 quater vieta agli operatori economici di tracciare, analizzare o utilizzare informazioni d’uso per fini diversi da quelli strettamente necessari alla fornitura dell’etichetta digitale. Su richiesta dell’utilizzatore finale, indipendentemente dall’acquisto, e in ogni caso se l’etichetta è temporaneamente indisponibile al momento dell’acquisto, le informazioni digitali devono essere fornite gratuitamente con mezzi alternativi. Per i prodotti senza imballaggio con etichetta digitale, le informazioni devono inoltre essere rese disponibili in un luogo visibile presso il punto vendita.

Poteri delegati della Commissione e termine per gli atti integrativi

L’articolo 42, paragrafi 9 e 10, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati entro il 1° maggio 2027 per integrare gli articoli 11 ter e 11 quater con prescrizioni tecniche specifiche e per modificare l’allegato III quanto agli elementi che possono essere forniti esclusivamente in etichetta digitale. La Commissione deve garantire coerenza con altri atti UE, neutralità tecnologica, innovazione, tutela della sicurezza e dell’ambiente, tenendo conto del livello di preparazione digitale degli utilizzatori e delle esigenze delle PMI.

Valutazione della Commissione entro il 2031

Il nuovo articolo 49 bis impone alla Commissione, entro il 21 ottobre 2031, una valutazione dell’impatto dell’etichettatura digitale sul mercato interno, sulla protezione dei consumatori e sulle imprese, in particolare micro, piccole e medie imprese, nonché sull’uso effettivo dell’articolo 11 bis. La relazione va presentata a Parlamento, Consiglio e Comitato economico e sociale europeo e può essere accompagnata da una proposta legislativa.

Aggiornamento dell’allegato III su contenuti obbligatori e avvertenze

L’allegato III è modificato per ridefinire varie informazioni da indicare in etichetta, tra cui istruzioni d’uso, elenco ingredienti oltre il 5%, identificazione CLP degli ingredienti e designazione delle CMC, nonché per introdurre avvertenze specifiche da associare al vettore di dati nelle ipotesi di etichetta digitale. Sono aggiornate anche le informazioni obbligatorie per diverse categorie di prodotti, inclusi concimi organici, organo-minerali, inorganici, ammendanti, substrati di coltivazione, inibitori, biostimolanti e miscele fisiche.

Aggiornamento dell’allegato IV sulla documentazione tecnica

L’allegato IV è modificato per richiedere, nei moduli di valutazione della conformità, facsimili dell’etichetta fisica, del foglietto o, se le informazioni sono fornite esclusivamente in etichetta digitale, del vettore di dati dei prodotti costituenti. Ciò serve a garantire la tracciabilità e la vigilanza del mercato anche nelle miscele fisiche di prodotti fertilizzanti.

Come è indicizzato

Materieprodotti fertilizzantimercato internoetichettatura dei prodottidigitalizzazionesicurezza dei prodotti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.