Regolamento (UE) 2024/2594
Regolamento (UE) 2024/2594 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2024, che stabilisce misure di conservazione, gestione e controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale, modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga il regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CEE) n. 1899/85 e (CEE) n. 1638/87 del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento recepisce nel diritto dell’Unione le raccomandazioni NEAFC in materia di conservazione, gestione, controllo e coercizione nella zona della convenzione dell’Atlantico nord-orientale. Introduce divieti e obblighi puntuali su pesca di fondo, registrazione elettronica, trasbordi, VMS, ispezioni in mare e in porto, nonché misure specifiche per la pesca pelagica. Abroga e sostituisce una serie di atti precedenti, razionalizzando il quadro normativo e rinviando alla Commissione alcuni poteri delegati per l’adeguamento futuro.
Stabilisce nel diritto UE le misure di conservazione, gestione, controllo e coercizione applicabili nella zona della convenzione NEAFC nell’Atlantico nord-orientale, con norme specifiche anche per talune attività di pesca pelagica, e coordina l’adeguamento di altri atti UE correlati.
Ambito di applicazione
Si applica, in via generale, ai pescherecci dell’Unione operanti nella zona di regolamentazione NEAFC, alle navi dell’Unione che hanno a bordo catture provenienti dalla zona della convenzione quando ciò è specificamente previsto, e alle navi di paesi terzi con catture provenienti dalla zona della convenzione presenti nelle acque o nei porti dell’Unione quando il regolamento lo prevede. Il titolo III si applica inoltre ai pescherecci dell’Unione e dei paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione che pescano aringa, sgombro, suri/sugarelli e melù nella zona della convenzione e nelle acque UE della zona Copace. Restano salvi gli obblighi già previsti dai regolamenti UE 2017/2403, 1005/2008 e 1224/2009; alcune disposizioni si applicano dal 1o gennaio 2026.
Misure di conservazione, gestione e controllo nella zona della convenzione NEAFC
Il regolamento aggiorna in modo organico l’attuazione nell’Unione delle raccomandazioni della NEAFC per la conservazione degli stock ittici, la protezione degli ecosistemi marini vulnerabili e il controllo delle attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale. La disciplina si innesta sulla politica comune della pesca e mira a garantire, anche nelle attività svolte fuori dalle acque dell’Unione, il rispetto di standard omogenei, la tracciabilità delle catture e l’effettività dei controlli.
Ambito di applicazione e quadro generale
Il titolo II riguarda i pescherecci dell’Unione operanti nella zona di regolamentazione NEAFC, le navi dell’Unione che hanno a bordo catture provenienti dalla zona della convenzione ove ciò sia espressamente previsto, e le navi di paesi terzi presenti nelle acque o nei porti dell’Unione nei casi previsti. Il regolamento opera senza pregiudicare gli obblighi derivanti dai regolamenti 2017/2403, 1005/2008 e 1224/2009. Le definizioni chiave comprendono, tra le altre, zona della convenzione, zona di regolamentazione, risorse regolamentate, EMV, pesca di fondo, pesca esplorativa di fondo, VMS, giornale di pesca elettronico, trasbordo e pesca INN.
Protezione degli ecosistemi marini vulnerabili e pesca di fondo
La pesca di fondo è fortemente limitata per tutelare gli ecosistemi marini vulnerabili. L’articolo 4 vieta la pesca a strascico e con attrezzi fissi al di fuori delle zone di pesca di fondo esistenti e nelle aree chiuse dell’allegato IV; in caso di rinvenimento di specie indicatrici di EMV, il comandante deve cessare l’attività e allontanarsi secondo distanze prefissate, con regole diverse per il traino e per gli altri attrezzi. Lo Stato membro di bandiera deve trasmettere tempestivamente i dettagli dell’incidente alla Commissione, che li inoltra alla NEAFC, e i comandanti devono rispettare le chiusure temporanee fino alla riapertura notificata.
La pesca esplorativa di fondo è ammessa solo previa valutazione del PECMAS e del CIEM, su richiesta presentata almeno sette mesi prima dell’inizio previsto. La richiesta deve includere un articolato set di informazioni: piano di prelievo, misure di mitigazione, monitoraggio delle catture, raccolta dati a scala fine, mappatura del fondale, valutazione preliminare degli impatti sugli EMV e delle lacune conoscitive. L’avvio è consentito solo dopo l’approvazione NEAFC e l’autorizzazione dello Stato di bandiera, con presenza di un osservatore scientifico a bordo.
Regole di controllo e autorizzazione dei pescherecci
Per operare nella zona di regolamentazione i pescherecci dell’Unione devono essere preventivamente notificati alla NEAFC ed essere, se del caso, autorizzati per le risorse regolamentate. Gli Stati membri devono comunicare ogni anno alla Commissione le liste delle navi da autorizzare entro il 15 dicembre, e gestire il numero di autorizzazioni in funzione delle possibilità di pesca disponibili. Il regolamento prevede anche che le navi da ricerca siano in linea di principio escluse dagli obblighi di conservazione e controllo, salvo che commercializzino le catture.
Sono inoltre previste regole di identificazione della nave, documentazione di bordo, marcatura degli attrezzi, divieto di utilizzo di attrezzi non conformi, disciplina dei rifiuti e recupero degli attrezzi persi. Il pesce congelato catturato nella zona deve essere etichettato con codice FAO, data di produzione, sottozona/divisione CIEM e nome del peschereccio.
Registrazione elettronica, trasmissione dei dati e trasbordi
Il sistema di tracciamento si fonda sul giornale di pesca elettronico, su notifiche preventive di entrata e uscita, su dichiarazioni giornaliere o di zero catture, e su regole puntuali per rettifiche e cancellazioni. Il comandante deve trasmettere i dati al CCP di riferimento in formato elettronico e rispettare finestre temporali precise per notifica di entrata e di uscita; i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso vivo. L’articolo 15 disciplina i trasbordi in mare, imponendo notifiche preventive e dichiarazioni successive, autorizzazioni dello Stato di bandiera del ricevente e divieti di trasbordo con pescherecci di parti non contraenti non cooperative. Le operazioni di pesca congiunta e il trasbordo nello stesso viaggio sono sottoposti a limiti stringenti.
Il regolamento istituisce anche una dichiarazione cumulativa mensile delle catture e dello sforzo, che gli Stati membri inviano alla Commissione entro il 15 di ogni mese; la Commissione trasmette alla NEAFC le statistiche provvisorie dell’Unione. I dati elettronici sono scambiati tramite sistemi e formati standardizzati, con regole di riscontro positivo, trattamento delle anomalie tecniche, conservazione dei dati e uso di marcature CCP nelle procedure manuali o correttive.
Sistema VMS, comunicazioni e sicurezza informatica
Gli Stati membri devono dotare i propri pescherecci di VMS e di sistemi autonomi di trasmissione automatica della posizione, con caratteristiche tecniche minime e capacità di localizzazione continua. I rapporti di posizione devono essere trasmessi al segretariato NEAFC all’entrata e all’uscita dalla zona e, durante l’attività nella zona, almeno ogni ora; in caso di guasto del sistema, sono previste trasmissioni manuali ogni quattro ore. I dati VMS devono essere conservati per almeno tre anni.
L’articolo 53 introduce una disciplina dettagliata su protezione dei dati personali e riservatezza: i dati raccolti per l’applicazione del regolamento sono trattati da Stati membri, Commissione ed EFCA nel rispetto dei regolamenti 2016/679 e 2018/1725, con limiti di conservazione di regola non superiori a cinque anni, salve esigenze connesse a denunce, infrazioni e procedimenti. Sono richieste misure di cifratura, accesso controllato, continuità operativa e sicurezza delle banche dati.
Ispezioni, sorveglianza e regime sanzionatorio
Il regolamento attribuisce all’EFCA un ruolo di coordinamento delle attività di ispezione e sorveglianza; gli Stati membri devono designare gli ispettori NEAFC, dotarli di documento d’identità speciale, assicurare mezzi adeguati e comunicare annualmente le risorse impiegate. Le procedure di sorveglianza e ispezione sono fortemente formalizzate: avvistamenti, rapporti standardizzati, limiti alla durata delle ispezioni, obbligo di collaborazione del comandante, uso della scaletta d’imbarco e divieto di interferenza con le comunicazioni con lo Stato di bandiera.
In caso di infrazione, gli ispettori devono documentare i fatti, preservare le prove e informare tempestivamente le autorità competenti, la Commissione e l’EFCA. Le infrazioni gravi sono elencate espressamente, comprendendo, tra l’altro, pesca senza autorizzazione o senza contingente, utilizzo di attrezzi vietati, gravi errori di registrazione, violazioni reiterate degli obblighi di comunicazione, sbarco o trasbordo in porti non designati o senza autorizzazione, ostacolo all’ispettore e sostegno a navi inserite nelle liste INN. Gli Stati membri devono adottare misure adeguate, anche di natura amministrativa o penale, e riferire annualmente sulle ispezioni, sulle sanzioni e sullo stato dei procedimenti.
Controllo da parte dello Stato di approdo e misure contro la pesca INN
La sezione sullo Stato di approdo applica mutatis mutandis l’accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo e richiede agli Stati membri di designare porti abilitati, con notifica preventiva di entrata in porto da presentare tramite i moduli PSC della NEAFC. L’autorizzazione allo sbarco, trasbordo o uso di altri servizi portuali è subordinata alla conferma dello Stato di bandiera sulla legittimità delle catture e sulla corrispondenza dei dati VMS; in assenza di tale conferma è possibile solo uno sbarco sotto controllo, con eventuale confisca dopo 14 giorni se la conferma non arriva.
Il regolamento dedica poi una disciplina specifica ai pescherecci di parti non contraenti e a quelli inseriti negli elenchi INN NEAFC «A» e «B», prevedendo ispezioni, divieti di sbarco, trasbordo e servizi portuali, nonché ulteriori misure restrittive per i pescherecci dell’elenco «B», tra cui divieti di ingresso, autorizzazione alla pesca, noleggio, concessione della bandiera, importazione e commercio dei prodotti derivati.
Pesca pelagica: restrizioni tecniche e telesorveglianza
Il titolo III disciplina in modo autonomo la pesca pelagica di aringa, sgombro, suri/sugarelli e melù nella zona della convenzione e nelle acque UE della zona Copace. Sono previsti requisiti tecnici per i sistemi di scarico, il divieto di scarico sotto la linea di galleggiamento salvo autorizzazione specifica, il divieto generale di apparecchiature di cernita automatica con deroghe tassative, e l’obbligo di spostamento della zona di pesca quando oltre il 10 % delle catture di una specie è sotto taglia. Per i porti e gli impianti che superano determinate soglie di movimentazione, l’articolo 52 introduce telesorveglianza mediante telecamere e sensori, con pubblicazione dell’elenco dei porti interessati e conservazione dei dati per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni.
Deleghe, aggiornamenti futuri e abrogazioni
Per consentire un rapido adeguamento alle future raccomandazioni NEAFC e alle eventuali intese con altri Stati costieri dell’Atlantico nord-orientale, la Commissione è delegata ad adottare atti modificativi di procedure e allegati elencati all’articolo 54, nel rispetto dei limiti materiali e procedurali stabiliti dall’articolo 55. La delega dura cinque anni dal 1o dicembre 2023 ed è rinnovabile tacitamente, salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio.
Con l’articolo 56 vengono soppressi gli articoli 54 ter e 54 quater del regolamento 1224/2009 e l’articolo 5, lettera h), il capo VI e l’allegato XII del regolamento 2019/1241. L’articolo 57 abroga i regolamenti 1899/85, 1638/87 e 1236/2010; i riferimenti agli atti abrogati devono intendersi fatti al presente regolamento. L’entrata in vigore è fissata al terzo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE, con applicazione differita al 1o gennaio 2026 per l’articolo 49, paragrafo 4, e per l’articolo 52.
Disposizioni principali
Oggetto e coordinamento con il diritto UE vigente
L’articolo 1 stabilisce misure di conservazione e gestione e attua nel diritto dell’Unione le modifiche del regime NEAFC di controllo e coercizione; disciplina anche determinate attività di pesca pelagica nella zona della convenzione e nelle acque UE della zona Copace; modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (UE) 2019/1241. Il regolamento opera fatti salvi gli obblighi dei regolamenti 2017/2403, 1005/2008 e 1224/2009.
Ambito soggettivo e definizioni
L’articolo 2 delimita l’applicazione del titolo II a pescherecci dell’Unione nella zona di regolamentazione, a navi dell’Unione con catture della zona della convenzione ove previsto, e a navi di paesi terzi con catture della zona della convenzione in acque o porti UE ove previsto. L’articolo 3 rinvia alle definizioni dei regolamenti 1380/2013 e 1224/2009 e introduce definizioni specifiche, tra cui zona della convenzione, zona di regolamentazione, risorse regolamentate, EMV, pesca di fondo, rinvenimento, VMS, giornale di pesca elettronico, trasbordo, pesca INN e numero CFR.
Protezione degli ecosistemi marini vulnerabili e pesca di fondo
L’articolo 4 vieta la pesca a strascico e con attrezzi fissi al di fuori delle zone di pesca di fondo esistenti e nelle zone chiuse dell’allegato IV; impone al comandante di fermare l’attività e abbandonare l’area in caso di rinvenimento di specie indicatrici di EMV, con regole diverse per traino e altri attrezzi; obbliga lo Stato membro di bandiera a trasmettere i dati e a informare la Commissione e la NEAFC. L’articolo 5 sottopone la pesca esplorativa di fondo a valutazione preventiva PECMAS/CIEM, con invio almeno sette mesi prima della richiesta, piano di prelievo, mitigazione, monitoraggio e raccolta dati, presenza di osservatore scientifico e autorizzazione solo dopo approvazione NEAFC e dello Stato di bandiera. L’articolo 6 rinvia alle ulteriori misure tecniche e di conservazione dell’allegato IV.
Controllo dei pescherecci notificati e autorizzati
L’articolo 8 impone agli Stati membri di comunicare annualmente entro il 15 dicembre alla Commissione l’elenco dei pescherecci da autorizzare per l’anno successivo; i pescherecci dell’Unione non possono operare nella zona di regolamentazione se non notificati alla NEAFC e, per le risorse regolamentate, espressamente autorizzati. Gli Stati membri devono verificare la propria capacità di esercitare le responsabilità di Stato di bandiera e gestire il numero di navi autorizzate in rapporto alle possibilità di pesca. Le navi da ricerca sono in linea di principio escluse, salvo commercializzazione delle catture.
Prescrizioni operative: identificazione, marcatura e rifiuti
Gli articoli 9 e 10 disciplinano identificazione della nave e marcatura degli attrezzi; è vietato l’uso di attrezzi non marcati o non conformi, con potere ispettivo di rimozione. L’articolo 11 vieta l’abbandono o il rigetto deliberato in mare di attrezzi e lo scarico di rifiuti di bordo, impone la notifica entro 24 ore degli attrezzi persi non recuperabili e prevede il recupero periodico degli attrezzi fissi persi. L’articolo 12 impone l’etichettatura del pesce congelato catturato nella zona della convenzione con codice FAO, data di produzione, sottozona/divisione CIEM e nome della nave.
Registrazione elettronica, notifiche e trasbordi
Gli articoli 13 e 14 impongono giornale di pesca elettronico, registrazione delle catture e dello sforzo, notifiche preventive di entrata e uscita con finestre temporali rigorose, dichiarazioni quotidiane o di zero catture, limiti alle rettifiche e corrispondenza dei quantitativi a bordo. L’articolo 15 disciplina i trasbordi in mare e le notifiche di sbarco, vietando trasbordi con pescherecci di parti non contraenti non cooperative e impedendo altre attività di pesca nella stessa bordata. L’articolo 18 prevede una dichiarazione cumulativa mensile delle catture e dello sforzo, con invio dei dati alla Commissione entro il 15 di ogni mese e delle statistiche provvisorie NEAFC da parte della Commissione.
Sistema di localizzazione e comunicazioni elettroniche
L’articolo 16 impone VMS, sistema autonomo di trasmissione e comunicazione continua della posizione, con conservazione dei dati per almeno tre anni e monitoraggio automatico della pesca di fondo rispetto alle zone di divieto. L’articolo 17 disciplina i canali elettronici di scambio con il segretariato NEAFC, i formati UN/FLUX, le regole di accettazione dei rapporti, le rettifiche, le procedure di emergenza con intervento del CCP e la riservatezza delle comunicazioni.
Ispezioni e sorveglianza in mare
Gli articoli 19-24 disciplinano la cooperazione tra EFCA e Stati membri, la designazione e identificazione degli ispettori NEAFC, i mezzi di ispezione, le procedure di sorveglianza e di imbarco, la durata delle ispezioni, gli obblighi del comandante e l’uso della scaletta d’imbarco. Sono previsti modelli standardizzati di rapporti di sorveglianza, avvistamento e ispezione, nonché segnaletica specifica per le navi ispettive.
Controllo da parte dello Stato di approdo
Gli articoli 25-33 recepiscono il regime NEAFC di porto per pescherecci di altre parti contraenti e, in parte, per pescherecci dell’Unione diretti verso porti di altre parti. Si applicano le misure minime dell’accordo FAO sulle misure dello Stato di approdo, la designazione dei porti, la notifica preventiva di entrata in porto, l’autorizzazione allo sbarco/trasbordo solo previa conferma dello Stato di bandiera e il diniego in presenza di prove di catture illecite o di carenze documentali. Le ispezioni in porto seguono una metodologia di valutazione del rischio, con soglie minime annue di ispezione del 5 % per sbarchi o trasbordi di fresco e del 7,5 % per il congelato.
Infrazioni, misure coercitive e infrazioni gravi
Gli articoli 34-40 definiscono le procedure in caso di infrazione, le prove da conservare, gli obblighi di notifica tra autorità e Commissione, e il trattamento delle infrazioni gravi. L’articolo 36 elenca le violazioni considerate gravi, tra cui pesca senza autorizzazione, superamento dei contingenti, attrezzi vietati, gravi errori di registrazione, violazioni degli obblighi di comunicazione, sbarco o trasbordo in porti non designati o senza autorizzazione, ostacolo all’ispettore, pesca di stock sospesi o vietati e supporto a pescherecci INN. Gli articoli 37-39 prevedono misure immediate, ispezione entro 72 ore per i pescherecci dell’Unione, eventuale trasferimento in porto designato, e l’obbligo degli Stati membri di adottare procedimenti amministrativi o penali conformi al diritto interno. L’articolo 40 impone un rapporto annuale su ispezioni, sorveglianza, infrazioni e sanzioni, con dettagli anche sugli importi delle ammende e sui beni confiscati.
Misure verso pescherecci di parti non contraenti e liste INN
Gli articoli 41-47 stabiliscono il regime per i pescherecci di parti non contraenti: avvistamento e identificazione, ispezioni in mare, regole per l’entrata in porto, ispezioni in porto e condizioni per sbarco, trasbordo e uso dei servizi portuali. I pescherecci inseriti negli elenchi INN NEAFC «A» o «B» sono soggetti a divieti rafforzati; per l’elenco «B» si aggiungono divieto di ingresso nei porti, di autorizzazione alla pesca nelle acque nazionali, di noleggio, di concessione della bandiera, di importazione dei prodotti e di servizi commerciali correlati.
Misure per la pesca pelagica e telesorveglianza
Gli articoli 48-52 si applicano alla pesca di aringa, sgombro, suri/sugarelli e melù nella zona della convenzione e nelle acque UE Copace. L’articolo 49 introduce requisiti tecnici per i sistemi di scarico, tra cui spazi massimi tra sbarre e divieto di scarico sotto la linea di galleggiamento, salvo autorizzazione e monitoraggio remoto; l’articolo 50 vieta le apparecchiature di cernita automatica, ammettendole solo in presenza di condizioni stringenti; l’articolo 51 impone lo spostamento della zona di pesca quando più del 10 % delle catture è sotto taglia; l’articolo 52 introduce telesorveglianza con telecamere e sensori per porti/impianti che superano 3 000 tonnellate annue e 10 tonnellate per sbarco, con archiviazione dei dati da sei mesi a tre anni. Tali regole si applicano dal 1o gennaio 2026 per l’articolo 49, paragrafo 4, e per l’articolo 52.
Protezione dei dati, riservatezza e conservazione
L’articolo 53 disciplina il trattamento dei dati personali per le finalità di applicazione del regolamento, rinviando ai regolamenti 2016/679 e 2018/1725. I dati personali non possono essere conservati oltre cinque anni, salvo esigenze di denuncia, infrazione o procedimento; sono previste misure tecniche e organizzative di sicurezza, riservatezza, cifratura, anonimizzazione e limitazione delle finalità. Le autorità degli Stati membri, la Commissione e l’EFCA sono indicate come titolari del trattamento per le rispettive attività.
Deleghe alla Commissione, abrogazioni e modifica di altri atti
Gli articoli 54 e 55 conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per aggiornare allegati, procedure e misure tecniche in funzione delle future decisioni NEAFC e delle consultazioni con altri Stati costieri dell’Atlantico nord-orientale; la delega dura cinque anni dal 1o dicembre 2023, è tacitamente prorogata, ed è soggetta a revoca e a controllo di Parlamento e Consiglio. Gli articoli 56 e 57 sopprimono gli articoli 54 ter e 54 quater del regolamento 1224/2009, l’articolo 5, lettera h), il capo VI e l’allegato XII del regolamento 2019/1241, e abrogano i regolamenti 1899/85, 1638/87 e 1236/2010, sostituendoli con il nuovo testo. L’articolo 58 stabilisce l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
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