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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14481/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I Comuni impugnavano l'avviso di liquidazione (registro, ipotecaria e catastale) relativo alla sentenza n. 75/2013 del Tribunale di Vicenza che, in sede di divisione giudiziale della comunione del cessato Consorzio per la metanizzazione, ha attribuito agli enti la piena proprietà degli impianti con conguagli in denaro tra alcuni Comuni. I ricorrenti deducevano che la restituzione/attribuzione dei beni ai Comuni doveva ritenersi esente da imposte in base a norme (art. 2 comma 1 L. n. 692/1981; art. 118 d.lgs. n. 267/2000 e disposizioni tariffarie del DPR n. 131/1986), nonché che la sentenza di merito mancava di motivazione o aveva errato nella qualificazione giuridica degli atti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei Comuni e dichiarato compensate le spese del giudizio. Motivazione principale: le esenzioni fiscali invocate sono di interpretazione stretta e non si estendono alla fattispecie in esame. La Corte ha richiamato la distinzione tra le ipotesi disciplinate dal comma 1 e dal comma 2 dell'art. 118 d.lgs. 267/2000 (che riguardano, rispettivamente, trasferimenti a determinate aziende speciali/società e conferimenti/cessioni di complessi aziendali operati da aziende municipali/provinciali), e ha ritenuto che il caso concreto — divisione giudiziale della comunione con conguagli eseguita dal commissario liquidatore del consorzio — non rientri nelle specifiche ipotesi esentative. Inoltre, alla divisione con conguagli si applica il regime fiscale previsto dall'art. 34 del DPR n. 131/1986: la parte eccedente il valore spettante ai condividenti è trattata come vendita e quindi soggetta a imposizione, indipendentemente dalla volontà delle parti. La norma sulla esenzione per atti relativi a usi civici (L. 692/1981, richiamata) è risultata non pertinente. La Corte ha altresì ritenuto sufficiente la motivazione della CTR rispetto alle censure di omessa oppure insufficiente motivazione.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Invocato dai ricorrenti per dedurre nullità per omessa motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse adeguata e non abbia determinato nullità.

  • L. n. 692/1981 (richiamata come art. 1/2 nella sentenza)

    “Sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a comuni e associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuità tra i detti enti, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni di terre e atti dei procedimenti previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, sono esenti da tasse di bollo e registro e da altre imposte. Beneficeranno della stessa esenzione anche le vendite debitamente effettuate da comuni ed associazioni a seguito di autorizzazione ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, ...”

    La Corte ha ritenuto la norma inapplicabile alla fattispecie, perché la materia riguarda essenzialmente la disciplina degli usi civici e atti connessi a quella specifica normativa, non le attribuzioni giudiziali di beni oggetto di comunione con conguagli.

  • art. 118 d.lgs. n. 267/2000, commi 1 e 2

    Il comma 1 riguarda trasferimenti di beni da enti locali a specifiche aziende speciali o società (esenzioni mirate). Il comma 2 estende alcune esenzioni a conferimenti o retrocessioni di aziende/compendi aziendali da aziende municipali/provinciali verso società costituite per continuare il servizio. La Corte ha precisato che tali disposizioni non coprono la divisione giudiziale della comunione di beni con conguagli come nel caso di specie.

  • art. 34 d.P.R. n. 131/1986

    Regola il trattamento tributario delle divisioni con conguagli: la parte di valore eccedente spettante a un condividente è trattata come vendita e soggetta al relativo carico fiscale indipendentemente dalla volontà delle parti.

  • Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, art. 8, comma 1, lett. a)

    Riferimento normativo usato dai ricorrenti per sostenere analogie tra atti negoziali e atti giudiziari; la Corte ha ritenuto non trasferibile tale analogia alle ipotesi esentate specificamente dalla normativa soprarichiamata.

  • art. 828, comma 2 cod. civ.

    Richiamato in relazione alla natura di beni patrimoniali indisponibili: tali beni non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano. Tuttavia, ciò non esclude che la loro attribuzione/distribuzione giudiziale possa avere effetti traslativi soggetti a tassazione ove ricorra il presupposto del conguaglio.

  • art. 37 d.P.R. n. 131/1986

    Rilevato che l'imposta di registro è imposta d'atto e si applica anche agli atti dell'autorità giudiziaria, confermando la tassabilità delle decisioni giudiziali che producono effetti traslativi soggetti a tassazione.

Massime di principio

  • Le esenzioni tributarie sono di stretta interpretazione: non si estendono automaticamente a trasferimenti/attribuzioni che non rientrano nelle fattispecie espressamente previste dalla norma.
  • La divisione con conguagli è fiscalmente assimilata (nella parte eccedente) a una vendita: l'eventuale differenza di valore è imponibile indipendentemente dalla volontà delle parti.
  • La mera qualificazione dei beni come patrimoniali indisponibili o soggetti a vincolo di destinazione non esclude di per sé l'applicazione dell'imposta quando l'atto produce effetti traslativi tassabili.
  • Le norme che creano esenzioni per trasferimenti tra enti locali e specifiche forme societarie/aziendali (art.118 T.U. enti locali) devono essere interpretate rispetto alla loro finalità: agevolare passaggi organizzativi per la gestione di servizi pubblici, non per regolare tutte le attribuzioni giudiziali di beni.
  • Nelle controversie tributarie è essenziale verificare la corrispondenza fattuale e giuridica precisa con le ipotesi normative esentative prima di ritenere applicabile un'esenzione; le analogie con altre fattispecie non bastano.

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