Sentenza del 24/02/2015 n. 697 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RISCOSSIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIO - Querela di falso sull'atto presupposto - Automatica sospensione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno impugnato l'avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni emesso ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 546/1992, relativo alla riscossione dei due terzi delle imposte e sanzioni risultanti da una precedente sentenza tributaria. Hanno sostenuto che l'atto traesse fondamento dagli avvisi di rettifica precedentemente impugnati e che il giudizio dovesse essere sospeso in attesa della definizione di una querela di falso riguardante le relate di notifica degli atti presupposti. Hanno inoltre contestato, nel merito, la validità della sentenza presupposta, la riferibilità di alcune somme a soggetti estranei e la correttezza dell'atto emesso dall'Ufficio.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'istanza di sospensione, ritenendo che la querela di falso riguardasse atti appartenenti a un diverso procedimento e non l'atto oggetto del giudizio. Ha confermato l'inammissibilità del ricorso introduttivo, poiché l'avviso di liquidazione poteva essere contestato soltanto per vizi propri, mentre i contribuenti avevano dedotto irregolarità riferite agli atti presupposti, già autonomamente impugnati. Le ulteriori contestazioni di merito sono state ritenute non esaminabili, anche perché alcune erano state formulate tardivamente o riguardavano questioni già oggetto del giudizio sugli avvisi originari. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
Art. 68 del D.Lgs. 546/1992
Liquidazione dei due terzi delle imposte e delle sanzioni dovute a seguito della sentenza tributaria.
L'Amministrazione può procedere alla riscossione frazionata delle somme dovute in pendenza del giudizio, sulla base della pronuncia tributaria resa nel precedente grado.
Art. 39 del D.Lgs. 546/1992
Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso.
La sospensione non opera in modo automatico e indiscriminato: il giudice deve verificare che la querela riguardi un documento pertinente al giudizio e rilevante per la decisione.
Art. 18 del D.Lgs. 546/1992
La disposizione individua i requisiti formali del ricorso, ma il rispetto di tali requisiti non rende ammissibile una contestazione che violi i limiti oggettivi dell'impugnazione previsti dall'art. 19.
Art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/1992
Ogni atto dell'Amministrazione Finanziaria può essere impugnato solo per vizi propri.
L'atto della riscossione non può essere utilizzato per rimettere in discussione la legittimità degli atti impositivi presupposti quando questi siano stati regolarmente notificati e autonomamente impugnati. Le contestazioni devono essere proposte nel giudizio relativo all'atto cui si riferiscono.
Cassazione civile, Sezione tributaria, sentenza n. 8046/2013
Il giudice tributario non deve limitarsi a prendere atto della querela di falso, ma deve verificarne la pertinenza rispetto al documento impugnato e la rilevanza ai fini della decisione.
Massime di principio
- La pendenza di una querela di falso relativa a un atto presupposto non comporta automaticamente la sospensione del giudizio riguardante un successivo atto di riscossione: occorre dimostrare che il documento contestato sia direttamente rilevante nel procedimento in corso.
- Gli atti della riscossione fondati su una sentenza tributaria possono essere impugnati, di regola, soltanto per vizi propri, come errori di calcolo, difetti di motivazione, carenza di sottoscrizione o irregolarità della notifica.
- Le contestazioni relative alla validità, notificazione o debenza dell'imposta risultante dagli atti presupposti devono essere fatte valere tempestivamente nel giudizio contro tali atti e non possono essere riproposte nel giudizio sull'atto esecutivo.
- Quando l'atto presupposto è stato regolarmente notificato e autonomamente impugnato, il giudizio sul successivo atto di riscossione resta distinto e non deve necessariamente essere sospeso in attesa dell'esito del primo procedimento.
- Una questione nuova, introdotta per la prima volta in memoria o in appello e non contenuta nel ricorso originario, può essere dichiarata tardiva e non esaminata.
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