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Parere

Parere n. 251/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da signor Alfonso Daunisi, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Caponnetto, contro il Comune di Palma di Montechiaro, per l’annullamento del provvedimento di rigetto della richiesta di permesso di costruire in sanatoria.

Giustizia amministrativa202600140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego del 27 febbraio 2025, n. 6901, della richiesta di permesso di costruire in sanatoria relativa alla demolizione di opere abusive e alla trasformazione di parte di esse in cisterna interrata.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell’istanza presentata il 13 gennaio 2025 per demolire le opere contestate con ordinanza n. 140 del 17 ottobre 2024 e trasformarne una parte in cisterna interrata. Ha dedotto: 1) violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, difetto di motivazione e istruttoria, per non avere il Comune esaminato le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto; 2) illegittimità del diniego per il lungo tempo trascorso dalla realizzazione delle opere, che avrebbe ingenerato un affidamento meritevole di tutela e avrebbe richiesto una motivazione rafforzata; 3) eccesso di potere e violazione della disciplina edilizia, sostenendo che tettoia, pavimentazioni, terrazzamenti, opere pertinenziali e cisterna sarebbero interventi di edilizia libera o soggetti a CILA e comunque regolarizzabili. La vicenda riguarda inoltre un fabbricato realizzato senza titolo nel 1980, oggetto di domanda di condono del 1986, poi respinta con provvedimento non impugnato; l’immobile e le opere ricadono in fascia di inedificabilità assoluta costiera.

Il parere

Il ricorso è stato ritenuto ricevibile, perché notificato il 25 giugno 2025 entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del diniego, avvenuta il 27 febbraio 2025, ma infondato nel merito. Il primo motivo è respinto: il preavviso di rigetto del 4 febbraio 2025 indicava i sopralluoghi, la ricaduta dell’immobile nelle fasce di rispetto di 150 metri dalla battigia e di 30 metri dal confine demaniale marittimo, l’ordinanza di demolizione e l’assenza di titoli attestanti la regolarità edilizia. Il diniego, letto insieme al preavviso e agli atti richiamati, rendeva conoscibili i presupposti di fatto e di diritto; è stata quindi assolta la funzione partecipativa dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il secondo motivo è respinto: il decorso del tempo e l’inerzia comunale non legittimano l’abuso né fondano un affidamento tutelabile, tanto più in presenza del vincolo di inedificabilità assoluta previsto dall’art. 15, lett. a), della legge regionale siciliana n. 78/1976. Il terzo motivo è inammissibile nella parte in cui mira a rimettere in discussione gli effetti del diniego di condono divenuto inoppugnabile e comunque infondato: il regime di edilizia libera o di CILA non deroga ai vincoli e alle prescrizioni che regolano l’edificabilità; le opere di completamento o ampliamento di un immobile abusivo mutuano l’illiceità dell’opera principale e non possono essere legittimate autonomamente mediante un regime abilitativo semplificato. Il Collegio ha pertanto espresso parere per il rigetto del ricorso.

Osservazioni

Primo motivo - Motivazione, istruttoria e partecipazione procedimentale

Motivo infondato. Il preavviso di rigetto indicava i sopralluoghi, la collocazione dell’immobile nelle fasce di rispetto costiere, l’ordinanza di demolizione e la mancanza di titoli attestanti la regolarità edilizia. Il diniego, letto con il preavviso e con gli atti richiamati, consentiva di individuare i fatti e le ragioni ostative e soddisfaceva la funzione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Secondo motivo - Decorso del tempo e legittimo affidamento

Motivo infondato. Il mero decorso del tempo e l’inerzia dell’amministrazione non consolidano una situazione edilizia abusiva né costituiscono titolo legittimante. Non sorge affidamento tutelabile alla conservazione dell’opera abusiva, in particolare quando essa ricade in area soggetta a inedificabilità assoluta.

Terzo motivo - Edilizia libera, CILA e vincoli sull’area

La censura è inammissibile nella parte in cui intende rimettere in discussione gli effetti del diniego di condono non impugnato; per il resto è infondata. La qualificazione di un intervento come edilizia libera o soggetto a CILA individua il regime procedimentale, ma non deroga alle prescrizioni edilizie e vincolistiche. Le opere di completamento o ampliamento realizzate su un immobile abusivo mutuano l’illiceità dell’opera principale e non sono autonomamente legittimabili mediante un regime semplificato.

Norme richiamate

  • art. 9 d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso è ricevibile in quanto notificato il 25 giugno 2025, nel termine di centoventi giorni, prescritto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971, dalla data di notifica del provvedimento impugnato, avvenuta il 27 febbraio 2025.

    Il ricorso straordinario è tempestivo quando notificato entro 120 giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato; nel caso concreto il termine è stato rispettato.

  • artt. 3 e 10-bis l. 241/1990

    È stata, così, pienamente rispettata la funzione propria dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, consistente nel consentire all’istante di conoscere anticipatamente le ragioni che si oppongono all’accoglimento della domanda e di introdurre nel procedimento elementi fattuali o giuridici potenzialmente idonei a orientare in senso diverso la determinazione finale.

    Il preavviso di rigetto assolve la funzione partecipativa quando anticipa le ragioni ostative e consente all’interessato di presentare elementi potenzialmente rilevanti. Nel caso concreto, il preavviso e gli atti richiamati esponevano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del diniego, senza che fosse necessaria una diversa conclusione per il solo fatto che le osservazioni non fossero state accolte.

  • art. 15, lett. a), l.r. Sicilia 12 giugno 1976, n. 78

    Tale inerzia, della quale si è comunque giovato il ricorrente, non può certamente radicare alcun affidamento di carattere legittimo in capo a chi ha commesso l’abuso, a maggior ragione nel caso in esame, nel quale l’immobile ricade all’interno della fascia assoggettata al vincolo di inedificabilità assoluta previsto dall’art. 15, lett. a), della legge regionale siciliana 12 giugno 1976, n. 78.

    Il vincolo di inedificabilità assoluta esclude che l’inerzia dell’amministrazione possa fondare un legittimo affidamento sulla conservazione dell’abuso; il tempo trascorso non rende legittima un’edificazione priva di titolo.

  • art. 6 d.P.R. 380/2001

    Le categorie dei titoli edilizi individuano il regime procedimentale ordinariamente richiesto per ciascun intervento, ma non costituiscono strumenti di deroga alle disposizioni che conformano l’edificabilità dell’area.

    La riconducibilità astratta di un’opera all’edilizia libera o a un regime semplificato non esonera dal rispetto delle prescrizioni edilizie, paesaggistiche e vincolistiche applicabili all’area.

  • art. 3, comma 1, lett. m), l.r. Sicilia n. 16/2016

    La qualificazione astratta di un intervento come attività edilizia libera o come opera soggetta a CILA non comporta, in ogni caso, che esso possa essere realizzato in contrasto con la disciplina edilizia, paesaggistica e vincolistica applicabile.

    Anche quando l’intervento è ricondotto all’attività edilizia libera, la semplificazione del titolo non consente di superare la disciplina sostanziale e i vincoli che conformano l’edificabilità.

  • art. 20 l.r. Sicilia n. 4/2003

    Le categorie dei titoli edilizi individuano il regime procedimentale ordinariamente richiesto per ciascun intervento, ma non costituiscono strumenti di deroga alle disposizioni che conformano l’edificabilità dell’area.

    La disciplina invocata per il regime semplificato non autorizza interventi contrari ai vincoli e alle prescrizioni di edificabilità applicabili.

  • art. 31 l. 47/1985

    La proprietaria ha presentato per il suddetto immobile domanda di sanatoria, ex art. 31 legge n. 47 del 1985, acquisita al protocollo del Comune di Palma di Montechiaro col n. 588 del 2 maggio 1986, provvedendo all’integrale pagamento dell’oblazione e degli oneri di urbanizzazione dovuti.

    La disposizione è richiamata quale base della domanda di condono presentata nel 1986; il parere considera poi decisivo che tale domanda sia stata respinta e che il diniego non sia stato impugnato, senza riaprire in questa sede la relativa vicenda.

  • art. 55 codice della navigazione

    In tale comunicazione si legge: «[v]isti i verbali di sopralluogo prot. n°31941 del 08.10.2024 e prot. n°31941 del 09.10.2024 per l’accertamento di presunta violazione urbanistico-edilizia eseguiti dall’Ufficio Tecnico con il supporto del personale della Stazione Locale di Carabinieri, dai quali si evince che l’immobile e l’area di corte del fabbricato ricadono all’interno della fascia di rispetto di m. 150, di inedificabilità assoluta, dalla battigia (ex art. 15 della L.R. 78/76) e della fascia di rispetto di m. 30 dal confine Demaniale Marittimo (ex art. 55 C.N.); Vista la copia dell’Ordinanza di Demolizione di opere abusive n°140 del 17.10.2024; Visto il Diniego di Concessione Edilizia in Sanatoria, nº53 del 14.01.2025; Considerato che il fabbricato, allo stato attuale, non è in possesso di titoli che certificano lo stato legittimo e la regolarità edilizia».

    La fascia di rispetto di 30 metri dal confine demaniale marittimo è riportata tra i presupposti di fatto del preavviso di rigetto. Il parere non sviluppa un’autonoma interpretazione dell’art. 55 del codice della navigazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Nel caso che ne occupa, il provvedimento impugnato, letto congiuntamente al preavviso di rigetto e agli atti espressamente richiamati, consente di individuare sia i fatti accertati sia le disposizioni ritenute ostative all’accoglimento dell’istanza.

    La motivazione del provvedimento conclusivo può essere valutata insieme al preavviso di rigetto e agli atti espressamente richiamati quando questi rendono individuabili i fatti accertati e le disposizioni ostative.

Massime di principio

  • Nel procedimento avviato su istanza, la funzione partecipativa del preavviso di rigetto è assolta quando l’amministrazione comunica in modo puntuale i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche ostative, consentendo all’interessato di presentare osservazioni; la valutazione del diniego può considerare congiuntamente il preavviso e gli atti espressamente richiamati.
  • Il mero decorso del tempo e l’inerzia dell’amministrazione non trasformano un’opera edilizia priva di titolo in un’opera legittima e non fondano, di per sé, un affidamento tutelabile alla sua conservazione, soprattutto in presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta.
  • La qualificazione di un intervento come edilizia libera o soggetto a CILA riguarda il regime procedimentale e non deroga alle prescrizioni sostanziali che conformano l’edificabilità dell’area, comprese quelle paesaggistiche e vincolistiche.
  • Gli interventi di completamento o ampliamento realizzati su un immobile abusivo, in particolare dopo il rigetto non impugnato della domanda di condono, non possono essere autonomamente legittimati facendo leva sul regime edilizio semplificato applicabile in astratto alle singole lavorazioni.

Diniego di sanatoria e opere edilizie in area vincolata

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede di parere sul ricorso straordinario proposto contro il Comune di Palma di Montechiaro, ha ritenuto ricevibile ma infondato il ricorso contro il diniego di un’istanza relativa alla demolizione di opere abusive e alla trasformazione di parte di esse in cisterna interrata.

Vicenda amministrativa

Nel 1980 la dante causa del ricorrente aveva realizzato senza titolo un fabbricato di circa 82 metri quadrati. Nel 1986 era stata presentata domanda di condono ai sensi dell’art. 31 della legge n. 47/1985, poi respinta con diniego del 14 gennaio 2025 non impugnato. Il ricorrente aveva inoltre realizzato pavimentazioni, una tettoia, un locale sottostante un terrazzo, terrazzamenti e altre opere esterne. Con ordinanza n. 140 del 17 ottobre 2024 il Comune ne aveva disposto la demolizione.

Il 13 gennaio 2025 il ricorrente aveva chiesto di demolire le opere contestate e di trasformarne una parte in cisterna interrata. Dopo il preavviso di rigetto del 4 febbraio 2025 e le osservazioni dell’interessato del 10 febbraio, il Comune aveva respinto l’istanza con provvedimento del 27 febbraio 2025, n. 6901. Il preavviso richiamava i sopralluoghi dell’8 e 9 ottobre 2024, la fascia di inedificabilità assoluta di 150 metri dalla battigia prevista dall’art. 15 della legge regionale siciliana n. 78/1976, la fascia di 30 metri dal confine demaniale marittimo prevista dall’art. 55 del codice della navigazione, l’ordinanza di demolizione e la mancanza di titoli attestanti la regolarità edilizia.

Ricevibilità e motivi del ricorso

Il ricorso straordinario, notificato il 25 giugno 2025, è stato giudicato tempestivo ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971, poiché proposto entro 120 giorni dalla notificazione del diniego, avvenuta il 27 febbraio 2025. Il ricorrente aveva denunciato carenza di motivazione e istruttoria e violazione della partecipazione procedimentale; aveva invocato il legittimo affidamento derivante dal lungo tempo trascorso dalla realizzazione delle opere; aveva infine sostenuto che gli interventi fossero di edilizia libera, soggetti a CILA o comunque regolarizzabili.

Motivazione e partecipazione procedimentale

Il primo motivo è infondato. Il Collegio ha rilevato che il preavviso aveva indicato i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche ostative. Il provvedimento finale, letto insieme al preavviso e agli atti richiamati — tra cui il diniego di condono e l’ordinanza di demolizione — consentiva di comprendere l’assenza di titolo per l’immobile principale e la conseguente abusività delle opere successive. È stata quindi rispettata la funzione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, che permette all’istante di conoscere anticipatamente le ragioni ostative e di introdurre elementi idonei a incidere sulla decisione.

Decorso del tempo e affidamento

Anche il secondo motivo è infondato. Secondo il Collegio, il decorso del tempo non consolida una situazione edilizia abusiva e l’inerzia dell’amministrazione non può rendere legittimo ciò che era stato realizzato sine titulo. Né essa fonda un affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso, a maggior ragione quando l’immobile ricade in una fascia soggetta a inedificabilità assoluta ai sensi dell’art. 15, lett. a), della legge regionale siciliana n. 78/1976. Il parere richiama sul punto precedenti del Consiglio di giustizia amministrativa e del Consiglio di Stato, secondo i quali in presenza di un’opera abusiva non è configurabile un legittimo affidamento che ne giustifichi la conservazione.

Edilizia libera, CILA e vincoli

Il terzo motivo è inammissibile nella parte in cui mira a rimettere in discussione gli effetti del diniego di condono divenuto inoppugnabile; per il resto è infondato. Il regime dell’attività edilizia libera o della CILA individua gli adempimenti procedimentali ordinariamente richiesti, ma non consente di derogare alle disposizioni edilizie, paesaggistiche e vincolistiche che regolano l’edificabilità dell’area. Le opere contestate erano state realizzate in ampliamento di un immobile privo di titolo e interessato da un diniego di condono non impugnato, in area soggetta a inedificabilità assoluta. Gli interventi di completamento o ampliamento realizzati su un immobile abusivo ne mutuano l’illiceità e non possono essere autonomamente legittimati mediante il richiamo a un regime abilitativo semplificato. Il parere richiama anche Cons. Stato, sez. VII, 9 ottobre 2024, n. 8113, sul limite dell’attività edilizia libera rispetto a nuove volumetrie e ulteriori trasformazioni.

Conclusione

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentale

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