Parere n. 248/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla Sig.ra -OMISSIS-, nella qualità di erede del Sig. -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesca Giordano De Domenico, con domicilio digitale come da Registri di giustizia, contro il Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore e nei confronti del Dipartimento Servizi Territoriali e Urbanistici Servizio – Edilizia Privata, in persona del Direttore del Dipartimento; per l’annullamento della determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Dipartimento Servizi Territoriali e Urbanistici Servizio – Edilizia Privata del Comune di Messina, avente ad oggetto «Diniego di concessione edilizia in sanatoria ex L. 326/2003 – Rif. Istanza di condono edilizio prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- in Ditta -OMISSIS-” con la quale il Comune di Messina rigettava la suindicata istanza per la “realizzazione di un fabbricato a piano seminterrato di pertinenza di una unità immobiliare residenziale» dell’immobile sito in Messina, individuato in catasto al foglio -OMISSIS-, particella -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego comunale di concessione edilizia in sanatoria relativa a un fabbricato seminterrato di 23,60 mq destinato a locale tecnologico pertinenziale, per l’alloggiamento di serbatoi idrici e di un motore di sollevamento.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
La ricorrente, quale erede del richiedente, impugna il diniego dell’istanza di condono presentata il 22 marzo 2004 ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003. Deduce, in primo luogo, la violazione delle garanzie partecipative, poiché non avrebbe ricevuto il preavviso di rigetto: la comunicazione era stata indirizzata al dante causa, già deceduto da oltre due anni, ed era stata notificata per compiuta giacenza. In secondo luogo, contesta la qualificazione dell’opera e l’applicazione della disciplina del condono in area paesaggisticamente vincolata, invocando la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, il parere favorevole della Soprintendenza del 1° giugno 2016, la natura seminterrata e tecnologica dell’opera e la sua riconducibilità alla Tipologia 3. Il Comune sostiene che il diniego fosse vincolato, poiché l’opera costituirebbe nuova volumetria secondo le NTA comunali e ricadrebbe nell’ipotesi di insanabilità considerata dalla sentenza costituzionale; invoca inoltre l’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990.
Il parere
Il Consiglio condivide le conclusioni dell’Ufficio legislativo e legale e accoglie il ricorso. Accoglie il primo motivo: la notificazione del preavviso di rigetto indirizzata al dante causa quando era già deceduto è giuridicamente inesistente e non produce effetti, sicché non può considerarsi validamente assolto l’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi. La morte del destinatario non è assimilabile alla temporanea assenza, all’irreperibilità o al rifiuto di ricevere l’atto. Respinge inoltre la tesi comunale secondo cui il provvedimento sarebbe comunque conservabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, perché vincolato: nel caso concreto la partecipazione avrebbe consentito di contestare la qualificazione, secondo le NTA, dei volumi interrati destinati a impianti tecnologici idrici, e la questione presenta profili interpretativi e fattuali non meramente automatici. La natura vincolata non esclude di per sé le garanzie partecipative quando ricorrano situazioni peculiari e giuridicamente complesse o quando l’accertamento dei fatti possa beneficiare dell’apporto dell’interessato. Il parere accoglie il ricorso senza definire nel merito la classificazione edilizia dell’opera o la sua condonabilità.
Osservazioni
Primo motivo - Omessa comunicazione dei motivi ostativi e notifica al destinatario deceduto
Il motivo è fondato: la notificazione del preavviso di rigetto indirizzata al dante causa, già deceduto, è giuridicamente inesistente e non assolve le garanzie partecipative. La morte non equivale a temporanea assenza, irreperibilità o rifiuto di ricevere l’atto.
Secondo motivo - Condono, vincolo paesaggistico e qualificazione dell’opera
Il Consiglio non decide nel merito la controversia sulla qualificazione dell’opera, sulla sua riconducibilità alla Tipologia 3 o sulla condonabilità alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022. Rileva però che la ricorrente avrebbe potuto utilizzare la partecipazione procedimentale per contestare la qualificazione dei volumi interrati contenuta nelle NTA comunali.
Art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 - Conservazione del provvedimento vincolato
È erroneo invocare la natura vincolata del diniego per ritenere irrilevante la mancata partecipazione: la questione interpretativa sui volumi interrati destinati a impianti tecnologici rendeva utile l’apporto dell’interessata e impedisce di escludere in via automatica l’applicazione delle garanzie procedimentali.
Norme richiamate
art. 10-bis l. n. 241/1990
la ricorrente sia stata privata dell’esercizio delle proprie prerogative partecipative, con particolare riguardo alla possibilità di contestare l’interpretazione delle N.T.A. adottata dall’Ufficio Tecnico in relazione ai volumi interrati destinati a impianti tecnologici idrici.
La comunicazione dei motivi ostativi è una garanzia partecipativa effettiva; nel caso concreto la sua omissione ha impedito all’interessata di contestare la qualificazione urbanistico-edilizia dei volumi interrati.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
Nel caso di specie, al contrario, pare che la ricorrente sia stata privata dell’esercizio delle proprie prerogative partecipative, con particolare riguardo alla possibilità di contestare l’interpretazione delle N.T.A. adottata dall’Ufficio Tecnico in relazione ai volumi interrati destinati a impianti tecnologici idrici.
La natura vincolata dell’atto non basta, da sola, a rendere irrilevante la violazione delle garanzie partecipative, soprattutto quando l’apporto dell’interessato potrebbe incidere sull’accertamento o sulla qualificazione dei fatti.
art. 32, comma 27, lett. d), l. n. 326/2003
A distanza di quasi dieci anni, con provvedimento n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, il Comune di Messina rigettava l'istanza suddetta, assumendo come insanabile l’opera abusiva in quanto ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d) della l. n. 326/2003.
La disposizione è riportata come base del precedente diniego fondato sul vincolo paesaggistico; il parere in esame non ne definisce autonomamente l’ambito applicativo né decide la condonabilità dell’opera nel merito.
art. 32 d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
il suo dante causa, in data 22 marzo 2004 aveva presentato istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003, relativo alla sanatoria di un fabbricato seminterrato di mq 23,60, destinato a locale tecnologico di pertinenza di una unità immobiliare residenziale di proprietà dello stesso, per essere adibito all’alloggiamento di serbatoi idrici in quanto la zona risultava sprovvista di rete idropotabile.
La norma costituisce il fondamento dell’istanza di condono oggetto del diniego, ma il Consiglio non decide se l’intervento sia condonabile: accoglie il ricorso per la violazione delle garanzie procedimentali.
Massime di principio
- La notificazione di un atto indirizzata a un destinatario già deceduto è giuridicamente inesistente e inidonea a produrre effetti; il decesso non è equiparabile alla temporanea assenza, all’irreperibilità o al rifiuto di ricevere l’atto.
- La natura vincolata di un provvedimento non esonera automaticamente l’amministrazione dall’osservanza delle garanzie partecipative quando la fattispecie presenta profili giuridicamente complessi o l’apporto dell’interessato può contribuire all’accertamento o alla qualificazione dei fatti.
- La mancata comunicazione dei motivi ostativi non è neutralizzata in via automatica dall’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990 quando la partecipazione avrebbe consentito di contestare una qualificazione amministrativa rilevante per la decisione.
Diniego di condono per un locale tecnologico seminterrato
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede di ricorso straordinario al Presidente della Regione, esamina l’impugnazione proposta dall’erede del richiedente contro il diniego del Comune di Messina relativo a un’opera edilizia seminterrata di 23,60 mq, destinata a locale tecnologico pertinenziale per serbatoi idrici e un motore di sollevamento.
Vicenda e domanda di condono
Il dante causa della ricorrente aveva presentato il 22 marzo 2004 un’istanza di condono ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003. Il Comune aveva inizialmente respinto la domanda ritenendo l’opera insanabile perché ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), della l. n. 326/2003. Un precedente ricorso straordinario era stato accolto, rilevando l’assenza di quel motivo ostativo. Dopo il parere favorevole della Soprintendenza del 1° giugno 2016 e la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, il Comune ha adottato il nuovo diniego impugnato.
Motivi e posizioni delle parti
La ricorrente ha denunciato anzitutto l’omessa comunicazione dei motivi ostativi e la violazione delle garanzie partecipative. Ha precisato che il preavviso sarebbe stato notificato per compiuta giacenza al dante causa, già deceduto da oltre due anni. Ha inoltre contestato la qualificazione dell’opera come nuova volumetria e la conseguente applicazione della disciplina del condono in area vincolata, sostenendo che si trattasse di un’opera seminterrata, di modesta entità e a servizio di impianti idrici in una zona priva di rete idropotabile; ha richiamato la Tipologia 3 e il parere favorevole della Soprintendenza.
Il Comune ha sostenuto che il diniego avesse contenuto vincolato e fosse comunque conservabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990. Ha qualificato l’opera come nuova volumetria in base alle NTA comunali e ha richiamato la sentenza costituzionale n. 252/2022 in tema di opere di Tipologia 1 in aree paesaggisticamente vincolate.
Valutazione sulla notificazione e sulla partecipazione
Il Consiglio accoglie il motivo relativo al preavviso di rigetto. La notificazione eseguita nei confronti di un soggetto già deceduto è giuridicamente inesistente e non può produrre gli effetti propri della comunicazione. Il decesso non è assimilabile alla temporanea assenza, all’irreperibilità o al rifiuto di ricevere l’atto. Il parere richiama, a sostegno, il principio per cui la notificazione mira a determinare la conoscenza legale dell’atto e la giurisprudenza della Cassazione, n. 5791/2008, nonché il precedente parere del CGARS n. 132 del 9 maggio 2024.
Irrilevanza della natura vincolata ai fini dell’art. 21-octies
Il Consiglio respinge l’argomento con cui il Comune invoca la natura vincolata del diniego per neutralizzare il vizio procedimentale. La partecipazione avrebbe permesso alla ricorrente di contestare l’interpretazione delle NTA comunali relativa ai volumi interrati destinati a impianti tecnologici idrici. La natura vincolata non esclude di per sé le garanzie partecipative quando la questione presenti profili peculiari e giuridicamente complessi. Sono richiamati Consiglio di Stato, Sez. III, 14 settembre 2021, n. 6288, e il parere CGARS n. 317 del 23 dicembre 2024, che a sua volta richiama la sentenza n. 261/2024, in tema di accertamenti fattuali complessi e utilità dell’apporto collaborativo dell’interessato.
Esito
Il ricorso è accolto per la violazione delle garanzie partecipative e per l’inesistenza della notificazione del preavviso indirizzato al destinatario deceduto. Il Consiglio non decide nel merito la classificazione dell’opera, la sua riconducibilità alla Tipologia 3 o la condonabilità alla luce della disciplina paesaggistica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 16 ott 2026Parere n. 249/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 16 ott 2026Parere n. 250/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 16 ott 2026Parere n. 251/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 13 ott 2026Parere n. 1795/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 13 ott 2026Parere n. 1799/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 13 ott 2026Parere n. 1802/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →