Parere n. 249/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla Sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Carmelo Assennato, con domicilio digitale come da Registri di giustizia, contro il Comune di Sperlinga, in persona del Sindaco pro tempore, per l’annullamento: 1) dell’ordinanza dirigenziale di acquisizione n. -OMISSIS-, emessa il -OMISSIS- dal Responsabile pro tempore dell’Area tecnica del Comune di Sperlinga e notificata il 27 giugno 2025, ove, richiamata l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, e preso atto del verbale di accertamento di inottemperanza del 24 marzo 2011 - parimenti gravato - era disposta l’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune del manufatto abusivamente realizzato in ampliamento al preesistente fabbricato «costituente l'intero volume del piano primo rispetto -OMISSIS- in sopraelevazione al preesistente piano terra quest’ultima individuato in catasto con particella -OMISSIS- del foglio -OMISSIS- comune di Sperlinga, per complessivi mc 120 circa cd una superficie di mq 31.00 circa, oggetto dell’ordinanza di ingiunzione a demolire ...unitamente all’area della superficie di circa mq 31,00 corrispondente a quella occupata dal manufatto abusivo»; ed era ordinato di procedere allo sgombero da persone e cose, disponendo la trascrizione nei Pubblici Registri come previsto dall’art. 31 d.P.R. 380/2001 e s.m.i; 2) della delibera consiliare n. -OMISSIS- adottata in data -OMISSIS-, non notificata né comunicata, ove sarebbe stata approvata una proposta di deliberazione, «per farne parte integrale e sostanziale», disponendo in effetti «la non acquisizione dell’opera realizzata abusivamente», ove e per quanto si presti a un’ermeneusi difforme dal suo tenore letterale; 3) di ogni altro atto, presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi quelli espressamente menzionati in seno al gravame; con riserva di formulare motivi aggiunti in esito alla produzione di ulteriori atti e provvedimenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza comunale di acquisizione al patrimonio indisponibile di un ampliamento edilizio abusivo, del verbale di accertamento dell’inottemperanza e, nei limiti indicati nel ricorso, di una deliberazione consiliare.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato l’atto di acquisizione di un volume di circa 120 mc, realizzato in sopraelevazione e non demolito in esecuzione dell’ordinanza del 2006, deducendo: l’inapplicabilità dell’acquisizione in caso di inottemperanza incolpevole; l’impossibilità di demolire la porzione abusiva senza pregiudicare le parti legittime e la rilevanza della sanatoria parziale rilasciata nel 2014; la prescrizione della sanzione, anche in relazione alla sospensione dell’esecuzione penale; la violazione delle garanzie partecipative e il difetto di motivazione; la contraddittorietà tra gli atti, la mancata considerazione della deliberazione consiliare e l’insufficiente identificazione catastale del bene e dell’area acquisiti. Il Comune ha eccepito la tardività delle censure rivolte all’ordine di demolizione e sostenuto che l’acquisizione si fosse già prodotta per legge, che l’opera non fosse stata sanata e che i procedimenti penale e amministrativo fossero autonomi.
Il parere
Il parere dichiara inammissibili le censure rivolte all’ordine di demolizione originario, non impugnato nei termini, e quelle concernenti atti endoprocedimentali privi di autonoma lesività. Ritiene invece ammissibili le censure proprie dell’atto di acquisizione. Respinge il motivo secondo cui l’impossibilità tecnica di demolire renderebbe incolpevole l’inottemperanza: tale circostanza può rilevare nella fase esecutiva, anche ai fini della fiscalizzazione, ma non esclude l’acquisizione conseguente al mancato adempimento entro novanta giorni. Esclude inoltre che la vicenda dell’esecuzione penale impedisca di per sé l’acquisizione amministrativa, stante l’autonomia dei due procedimenti. Accoglie, invece, le censure relative alla contraddittorietà e alla carenza di istruttoria e motivazione dell’atto impugnato: una parte delle opere oggetto dell’ordine del 2006 era stata sanata nel 2014, mentre l’atto di acquisizione richiamava l’ordine e il verbale del 2011 senza considerare adeguatamente la sanatoria successiva né identificare con precisione la porzione residua abusiva. In tale situazione sarebbe stata necessaria almeno una nuova notifica dell’ordine demolitorio, con specifica indicazione dell’opera non sanabile. L’acquisizione deve inoltre definire e perimetrare puntualmente il bene e l’area sottratti, con identificazione catastale comprensiva dei subalterni e frazionamento funzionale alla trascrizione. Il ricorso è quindi dichiarato in parte inammissibile e in parte accolto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti comunali. Il contributo unificato anticipato va rimborsato alla parte risultata vittoriosa; non sono dovute spese di giudizio nel ricorso straordinario.
Osservazioni
Censure contro l’ordine di demolizione e gli atti endoprocedimentali
Le censure rivolte all’ordine di demolizione originario sono inammissibili perché l’atto non è stato impugnato nei termini e non risultano formulati specifici motivi contro di esso. Sono inammissibili anche le impugnazioni di atti meramente interni e non provvedimentali. Resta ammissibile l’impugnazione dell’atto di acquisizione per vizi propri.
Impossibilità tecnica della demolizione e inottemperanza incolpevole
Il motivo è infondato: l’impossibilità tecnica di demolire senza incidere sulla stabilità dell’edificio può essere valutata nella fase esecutiva, anche ai fini della fiscalizzazione, ma non integra di per sé una causa di non imputabilità dell’inottemperanza idonea a impedire l’acquisizione prevista dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001.
Autonomia dell’esecuzione penale e del procedimento amministrativo
La sospensione o le valutazioni compiute nell’esecuzione penale non determinano automaticamente la sospensione o la cessazione degli effetti del procedimento amministrativo, trattandosi di procedimenti autonomi. Le questioni sulla demolizione attengono alla fase esecutiva.
Sanatoria parziale e contraddittorietà dell’atto di acquisizione
L’autorizzazione in sanatoria del 21 maggio 2014 ha regolarizzato alcune delle opere originariamente contestate, escludendo il volume di 120 mc. L’atto di acquisizione, che richiama integralmente l’ordine del 2006 e un verbale d’inottemperanza del 2011 senza considerare la sanatoria sopravvenuta, risulta contraddittorio e carente nella motivazione. La peculiarità della sequenza avrebbe richiesto almeno una nuova notifica dell’ordine di demolizione con individuazione specifica dell’opera rimasta abusiva.
Identificazione catastale e delimitazione dell’acquisizione
È fondata la censura di carenza istruttoria e motivazionale relativa all’identificazione del bene. L’acquisizione deve individuare con precisione l’opera e l’area sottratte, anche mediante dati catastali comprensivi dei subalterni; il frazionamento è necessario, nel caso di parti abusive e parti sanate commiste, per definire l’oggetto dell’acquisizione e consentire la trascrizione.
Spese e contributo unificato
Nel ricorso straordinario non sono dovute spese di giudizio dalle parti, né pubbliche né private. Il contributo unificato grava invece sulla parte soccombente e deve essere rimborsato alla parte vittoriosa che lo abbia anticipato.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
Deve escludersi che, anche alla luce dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (11 ottobre 2023, n. 16) l’impossibilità tecnica della demolizione – in quanto incidente sulla stabilità dell’edificio nel suo complesso, peraltro dovuta alle modalità di costruzione della parte abusiva - seppur valutabile nella fase esecutiva ai fini della c.d. fiscalizzazione, possa essere ricondotta alla categoria della comprovata non imputabilità dell’inottemperanza, idonea ad evitare l’ulteriore sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale per la successiva condotta omissiva dell'obbligato, ovvero il mancato adempimento dell'ordine di demolizione entro il termine di 90 giorni.
L’impossibilità tecnica di demolire, anche se rilevante nella fase esecutiva e ai fini della fiscalizzazione, non costituisce di per sé comprovata non imputabilità dell’inottemperanza e non impedisce l’acquisizione conseguente al mancato adempimento dell’ordine entro novanta giorni.
art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001
È anche vero – pur nell’autonomia dei procedimenti (penale e amministrativo) richiamata - che il provvedimento di acquisizione gravato fa riferimento meramente alla finalità demolitoria, nulla neppure menzionando in ordine alla verifica dell’interesse pubblico al mantenimento del manufatto, all’intervenuto ‘passaggio’ in sede consiliare (sebbene la deliberazione in atti risulti effettivamente carente di alcuna motivazione e – come dedotto dalla parte – “tautologica”) né agli elementi di difficoltà emersi in sede di esecuzione penale.
Nel caso concreto il Consiglio rileva che l’atto di acquisizione non dà conto della verifica dell’interesse pubblico al mantenimento del manufatto né della deliberazione consiliare intervenuta. La pronuncia considera tali omissioni nel quadro della carenza motivazionale e istruttoria determinata dalla particolare sequenza procedimentale e dalla sanatoria parziale.
art. 7 l. 241/1990
Tuttavia, nella specie, la particolarità evidenziata della sequenza procedimentale avrebbe reso necessario per lo meno una nuova notifica dell’ordine demolitorio, recante la specifica indicazione dell’opera non sanabile.
La peculiarità di una sequenza nella quale alcune opere sono state sanate dopo l’ordine originario rendeva necessaria almeno una nuova notifica dell’ordine, circoscritta all’opera rimasta abusiva, a tutela delle garanzie partecipative dell’interessata.
art. 3 l. 241/1990
Sotto tale aspetto, l’atto di acquisizione appare affetto da contraddittorietà e profili di perplessità della motivazione nel far riferimento all’ordine di demolizione del 2006 (tra l’altro erratamente indicato con la data del 2016) e al suo contenuto per intero nonchè ad un verbale di accertamento dell’inottemperanza del 2011 antecedente alla intervenuta sanatoria.
La motivazione dell’atto di acquisizione è inadeguata quando richiama integralmente l’ordine originario e un accertamento d’inottemperanza antecedente alla sanatoria senza chiarire quali opere siano rimaste abusive e costituiscano l’oggetto dell’acquisizione.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Con riguardo all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, tale carenza non inficerebbe la legittimità del provvedimento, trattandosi di atto a contenuto interamente vincolato. In ogni caso, troverebbe applicazione l'art. 21 octies, comma 2, della l. n. 241/1990.
Il Comune ha invocato la non annullabilità per omessa comunicazione di avvio, sostenendo la natura vincolata dell’atto e l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2. Il parere, tuttavia, ritiene che le peculiarità della vicenda rendessero necessaria una nuova notifica dell’ordine riferita all’opera non sanata.
art. 34 d.P.R. 380/2001
Deve escludersi che, anche alla luce dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (11 ottobre 2023, n. 16) l’impossibilità tecnica della demolizione – in quanto incidente sulla stabilità dell’edificio nel suo complesso, peraltro dovuta alle modalità di costruzione della parte abusiva - seppur valutabile nella fase esecutiva ai fini della c.d. fiscalizzazione, possa essere ricondotta alla categoria della comprovata non imputabilità dell’inottemperanza, idonea ad evitare l’ulteriore sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale per la successiva condotta omissiva dell'obbligato, ovvero il mancato adempimento dell'ordine di demolizione entro il termine di 90 giorni.
La possibilità di valutare l’impossibilità tecnica della demolizione ai fini della fiscalizzazione appartiene alla fase esecutiva; tale eventualità non esclude, per il solo fatto di sussistere, l’effetto acquisitivo previsto per l’inottemperanza.
artt. 8 e ss. d.P.R. 1199/1971
Per quanto concerne le spese, in base alla disciplina dettata dagli artt. 8 e ss. del d.P.R. 1199 del 1971, elemento strutturale del ricorso straordinario è la sua gratuità in senso bidirezionale, ovvero che nessuna parte è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in caso di soccombenza, né quella pubblica né quella privata, risultando inammissibile la pretesa in ordine alle spese del procedimento; mentre il contributo unificato, anche nel ricorso straordinario al Presidente della Regione, grava sulla parte soccombente e non su quella che lo ha anticipato.
Il procedimento straordinario è gratuito quanto alle spese di giudizio per entrambe le parti; diversamente, il contributo unificato è posto a carico della parte soccombente e va rimborsato alla parte vittoriosa che lo abbia anticipato.
art. 2946 c.c.
La ricorrente sostiene che il decorso di oltre quattordici anni dall’avvio dell’esecuzione penale successivamente sospesa avrebbe comportato il venir meno della sanzione accessoria, per effetto del compiuto decorso del termine di prescrizione generale di dieci anni ex art. 2946 c.c.
La disposizione è riportata come fondamento della tesi della ricorrente sulla prescrizione; il parere non accoglie tale prospettazione e riconduce la vicenda dell’esecuzione penale all’autonomia rispetto al procedimento amministrativo.
art. 28 l. 689/1981
La ricorrente sostiene che il decorso di oltre quattordici anni dall’avvio dell’esecuzione penale successivamente sospesa avrebbe comportato il venir meno della sanzione accessoria, per effetto del compiuto decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 l. n. 689/1981, ove se ne ritenga la natura di sanzione amministrativa.
La norma è richiamata a sostegno della tesi della ricorrente sulla prescrizione quinquennale; il parere non considera il decorso dell’esecuzione penale ostativo all’acquisizione amministrativa, autonoma e conseguente all’inottemperanza.
artt. 8 e 9 d.P.R. 1199/1971
Per quanto concerne le spese, in base alla disciplina dettata dagli artt. 8 e ss. del d.P.R. 1199 del 1971, elemento strutturale del ricorso straordinario è la sua gratuità in senso bidirezionale, ovvero che nessuna parte è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in caso di soccombenza, né quella pubblica né quella privata, risultando inammissibile la pretesa in ordine alle spese del procedimento; mentre il contributo unificato, anche nel ricorso straordinario al Presidente della Regione, grava sulla parte soccombente e non su quella che lo ha anticipato.
Il parere applica la disciplina del ricorso straordinario affermando la gratuità bidirezionale delle spese di giudizio e la debenza del contributo unificato da parte del soccombente.
Massime di principio
- L’impossibilità tecnica di demolire una porzione abusiva senza pregiudicare la stabilità dell’edificio può assumere rilievo nella fase esecutiva, anche ai fini della fiscalizzazione, ma non esclude automaticamente la non imputabilità dell’inottemperanza né impedisce l’acquisizione prevista dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001.
- Quando, dopo l’ordine di demolizione, interviene una sanatoria parziale che lascia abusive solo alcune opere, l’amministrazione deve individuare specificamente la porzione non sanata e, in ragione delle peculiarità della sequenza procedimentale, notificare un ordine aggiornato riferito a essa.
- L’atto di acquisizione conseguente all’inottemperanza deve definire e perimetrare con precisione il bene e l’area acquisiti; nei casi di commistione tra opere abusive e opere sanate, l’identificazione catastale puntuale e il frazionamento necessario alla trascrizione costituiscono elementi essenziali per individuare l’oggetto dell’acquisizione.
- La sospensione o le valutazioni intervenute nell’esecuzione penale non eliminano di per sé gli effetti del procedimento amministrativo, poiché i due procedimenti sono autonomi e le questioni relative alla demolizione possono rilevare nella fase esecutiva.
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o della Regione non sono dovute spese di giudizio dalle parti; il contributo unificato, invece, grava sulla parte soccombente e va rimborsato alla parte vittoriosa che lo abbia anticipato.
Acquisizione di un ampliamento abusivo e sanatoria parziale
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha esaminato un ricorso straordinario contro l’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Sperlinga di una porzione edilizia abusiva, pari a circa 120 mc, realizzata in sopraelevazione. La ricorrente contestava anche gli atti presupposti e sosteneva che la demolizione avrebbe compromesso le parti legittime dell’edificio.
Vicenda amministrativa e deduzioni delle parti
L’ordine di demolizione risaliva al 2006 e l’inottemperanza era stata accertata nel 2011. Nel 2014 era stata rilasciata un’autorizzazione in sanatoria per una parte delle opere contestate, con esclusione del volume di circa 120 mc rimasto abusivo. La ricorrente richiamava inoltre l’impossibilità tecnica di demolire la porzione senza pregiudicare la stabilità dell’immobile e le valutazioni svolte nell’ambito dell’esecuzione penale.
Il Comune sosteneva che l’acquisizione si fosse perfezionata automaticamente, che l’opera residua non fosse stata sanata e che l’impossibilità di demolizione e le vicende penali non impedissero l’acquisizione amministrativa. Eccepiva inoltre la tardività delle censure rivolte all’ordine di demolizione.
Ammissibilità del ricorso e impossibilità di demolizione
Il ricorso è inammissibile nella parte in cui contesta l’ordine di demolizione originario, non impugnato nei termini, e gli atti endoprocedimentali privi di autonoma lesività. È invece ammissibile contro l’atto di acquisizione per i suoi vizi propri.
Il Collegio respinge la tesi secondo cui l’impossibilità tecnica di demolire escluderebbe l’acquisizione: essa può essere valutata nella fase esecutiva, anche ai fini della fiscalizzazione, ma non costituisce di per sé una causa di inottemperanza incolpevole. La vicenda penale non impedisce l’acquisizione amministrativa, data l’autonomia dei due procedimenti.
Effetti della sanatoria e vizi dell’atto di acquisizione
Il provvedimento di sanatoria del 21 maggio 2014 aveva regolarizzato parte delle opere indicate nell’ordine di demolizione, lasciando escluso il volume abusivo di 120 mc. L’atto di acquisizione, tuttavia, richiamava l’ordine del 2006 nella sua interezza e un verbale d’inottemperanza del 2011, antecedente alla sanatoria, senza chiarire in modo adeguato quali opere fossero ancora abusive. Il parere ravvisa quindi contraddittorietà e carenze di motivazione e istruttoria. In considerazione della particolare sequenza, sarebbe stata necessaria almeno una nuova notifica dell’ordine di demolizione con l’indicazione specifica dell’opera non sanabile.
È inoltre fondata la censura relativa alla mancata identificazione catastale precisa del bene acquisito. La commistione tra opere sanate e porzione abusiva richiedeva una delimitazione puntuale dell’oggetto dell’acquisizione, comprensiva dei dati catastali pertinenti e del frazionamento necessario per la trascrizione.
Esito e spese
Il parere conclude per l’inammissibilità parziale e l’accoglimento parziale del ricorso, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Le spese di giudizio del ricorso straordinario non sono dovute da nessuna delle parti; il contributo unificato grava invece sulla parte soccombente e va rimborsato alla ricorrente vittoriosa che lo abbia anticipato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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