Parere n. 250/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da Amuni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, contro l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, per l’annullamento in parte qua del D.R.S. n. 3192 del 12 dicembre 2024, di proroga del termine di avvio dei lavori di cui al d.d.g. n. 1380/2020, unicamente nelle parti che costituiscono errore materiale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto che, a seguito della rettifica degli errori materiali contestati e della richiesta della ricorrente, ricorressero i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Non è stata resa una decisione di merito sui motivi originari di impugnazione.
Ricorso straordinario per l’annullamento in parte qua del D.R.S. n. 3192 del 12 dicembre 2024, recante proroga del termine di avvio dei lavori previsti dal D.D.G. n. 1380/2020, limitatamente alle parti affette da errori materiali.
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il D.R.S. n. 3192 del 12 dicembre 2024 deducendo la presenza di errori materiali. Con memoria del 20 aprile 2026 ha chiesto la cessazione della materia del contendere, riferendo che tali errori erano stati corretti mediante il provvedimento di rettifica D.R.S. n. 2644 del 18 novembre 2025.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando l’amministrazione rettifica l’atto impugnato eliminando gli errori materiali contestati e la ricorrente chiede la cessazione della materia del contendere, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ricorso straordinario sulla rettifica di errori materiali in un provvedimento di proroga
Il parere delle Sezioni riunite del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana riguarda il ricorso straordinario proposto da Amuni s.r.l. contro l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità. La controversia concerneva errori materiali contenuti nel provvedimento di proroga del termine per l’avvio dei lavori.
Atto impugnato e vicenda procedimentale
La società aveva impugnato in parte qua il D.R.S. n. 3192 del 12 dicembre 2024, che prorogava il termine di avvio dei lavori previsti dal precedente D.D.G. n. 1380/2020, limitatamente alle parti ritenute affette da errori materiali.
Con memoria del 20 aprile 2026, la ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere, dichiarando che gli errori erano stati corretti con il provvedimento di rettifica D.R.S. n. 2644 del 18 novembre 2025. Anche l’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana ha concluso per la cessazione della materia del contendere.
Valutazione e conclusione
Considerata la rettifica intervenuta e la richiesta della ricorrente, il Consiglio ha espresso il parere che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il parere non esamina nel merito i motivi originari di ricorso.
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