Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29898/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di lavoro promosso per ottenere differenze retributive asseritamente dovute per mansioni superiori e lavoro straordinario. Il tribunale adito aveva rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società convenuta, ritenendo competente il giudice del luogo in cui il lavoratore aveva prestato attività presso sedi ritenute dipendenze aziendali. La società ha proposto regolamento facoltativo di competenza, sostenendo invece che fosse competente il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto: il rapporto di lavoro si era perfezionato lì, lì si trovava la sede della datrice di lavoro, il rapporto era cessato prima del trasferimento/affitto dei punti vendita di Catania e la domanda era stata proposta oltre sei mesi dopo tale operazione. La resistente ha eccepito l'inammissibilità e, comunque, il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità del regolamento di competenza, ritenendo che la società avesse censurato compiutamente la decisione di merito e riproposto correttamente l'eccezione di incompetenza territoriale. Nel merito ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e dichiarato la competenza per territorio del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in funzione di giudice del lavoro, disponendo la riassunzione del giudizio davanti a tale ufficio e rimettendo al giudice di merito la liquidazione delle spese del regolamento.

Norme richiamate

  • art. 413 c.p.c.

    comma 2; comma 3; comma 4

    Nei giudizi di lavoro il foro della dipendenza aziendale presso cui il lavoratore prestava la propria opera opera solo in via temporanea e resta utilizzabile, in caso di trasferimento o cessazione dell'azienda o della dipendenza, se la domanda è proposta entro sei mesi; decorso tale termine prevale stabilmente il foro del luogo di insorgenza del rapporto, con esclusione dei fori generali se non in via sussidiaria.

  • art. 43 c.p.c.

    È stato utilizzato il regolamento facoltativo di competenza per censurare la decisione sul foro territoriale.

  • artt. 375, comma 2, n. 4, 377 e 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per il regolamento di competenza.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    La mancata trascrizione integrale della memoria di costituzione non determina inammissibilità quando la censura consente di individuare con precisione il contenuto rilevante già esaminato dalla sentenza impugnata.

  • art. 2112 c.c.

    L'affitto o trasferimento del ramo d'azienda è ricondotto, ai fini del foro del lavoro, alla più generale vicenda del trasferimento d'azienda; il richiamo serve a qualificare la cessione dei punti vendita come evento idoneo a incidere sul criterio di competenza territoriale.

  • art. 50 c.p.c.

    La Corte ha fissato il termine per la riassunzione del giudizio davanti al giudice dichiarato competente.

Massime di principio

  • Nel processo del lavoro, il foro della dipendenza aziendale presso cui il lavoratore prestava attività è un criterio speciale ma non indefinito: dopo la cessazione o il trasferimento dell'azienda o della dipendenza, esso continua a operare solo se la domanda è proposta entro sei mesi dall'evento.
  • Decorso il semestre previsto dall'art. 413 c.p.c., la competenza territoriale si radica nel luogo in cui il rapporto di lavoro è sorto, che assume carattere stabile rispetto al foro della dipendenza.
  • L'affitto di azienda o di ramo d'azienda può essere assimilato, ai fini del criterio di competenza territoriale del lavoro, alla vicenda del trasferimento d'azienda, se comporta la sostituzione del titolare del complesso aziendale mantenendo l'organizzazione dei beni destinati all'impresa.
  • L'eccezione di inammissibilità per difetto di specificità non regge quando il ricorso per cassazione censura in modo comprensibile e puntuale la ratio decidendi della sentenza impugnata e ripropone l'eccezione territoriale già dedotta in primo grado.
  • La mancata trascrizione integrale degli atti processuali richiamati non comporta automaticamente inammissibilità se la questione è chiaramente ricostruibile dalla decisione impugnata e dal contenuto essenziale dell'atto richiamato.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaAppalto e somministrazione
RamiProcesso civileLavoroContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.