Sentenza del 02/11/2015 n. 9502 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Catasto - Classamento - Motivazione - Estimo comparativo - Insufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento con cui, a seguito di denunce DOCFA, l'Ufficio aveva rettificato il classamento catastale degli immobili, attribuendo la categoria A/2 con classi comprese tra 4, 5 e 6, anziché le classi 1 e 3 proposte. Essi lamentavano, in via preliminare, il difetto di motivazione degli atti per l'assenza di elementi comparativi e del procedimento estimativo seguito; nel merito contestavano l'eccessiva stima, evidenziando la posizione periferica degli immobili, le modeste caratteristiche costruttive, l'assenza di rete fognaria, i problemi di umidità e la collocazione di alcune unità al piano terra a ridosso di un terrapieno.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso ritenendo insufficiente la motivazione degli avvisi. In appello, la Commissione Tributaria Regionale ha invece ritenuto validamente motivato il classamento, poiché, nel caso di variazione DOCFA, l'indicazione di consistenza, categoria e classe è sufficiente a consentire la difesa del contribuente; non era necessario indicare nell'avviso tutti gli elementi comparativi o il procedimento estimativo. Sono state inoltre respinte le eccezioni di tardività e di inammissibilità dell'appello, mentre la questione relativa all'assenza di sopralluogo è stata dichiarata nuova e comunque non necessaria per questo tipo di accertamento. Nel merito, tuttavia, la Commissione ha ritenuto insufficienti le prove per confermare sia le classi proposte dai contribuenti sia quelle più elevate dell'Ufficio. Valutando gli elementi comparativi e le caratteristiche concrete degli immobili, ha fissato per tutte le unità la categoria A/2, classe 3, con rendita catastale conseguente. L'appello dell'Agenzia è stato quindi accolto solo parzialmente e le spese sono state compensate per entrambi i gradi.
Norme richiamate
Art. 53 della Costituzione
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Il giudice tributario deve ricercare una quantificazione della pretesa fiscale conforme alla capacità contributiva effettiva, correggendo il classamento entro i limiti delle domande e delle prove disponibili.
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212
Estende agli atti tributari l'obbligo di motivazione, ma nel caso di variazione DOCFA tale obbligo può essere assolto mediante l'indicazione di consistenza, categoria e classe attribuite, quando tali dati consentano al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi.
Art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241
Rappresenta il principio generale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, applicabile anche agli atti catastali tributari nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.
Art. 57, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Vieta la proposizione in appello di domande ed eccezioni nuove; per questo la contestazione relativa alla mancata effettuazione del sopralluogo, introdotta solo in appello, è stata ritenuta inammissibile.
Art. 3, comma 58, della legge n. 662/1996
La disciplina dei riclassamenti d'ufficio prevista da questa norma è distinta dalla variazione conseguente a denuncia DOCFA; pertanto, gli orientamenti giurisprudenziali elaborati per i riclassamenti d'ufficio non sono automaticamente applicabili alle variazioni DOCFA.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata nella sentenza
Cass. n. 12068/2004; n. 19858/2008; n. 28198/2008; n. 18023/2009; n. 13999/2012.
Nel classamento conseguente a DOCFA, la motivazione dell'avviso può essere sufficientemente espressa attraverso l'indicazione dei dati catastali essenziali, senza obbligo generale di allegare o descrivere analiticamente tutti i raffronti estimativi.
Massime di principio
- Quando il classamento catastale deriva da una denuncia DOCFA presentata dal contribuente, l'avviso può essere motivato anche soltanto indicando consistenza, categoria e classe attribuite, se tali elementi permettono di comprendere la rettifica e predisporre la difesa.
- La sufficienza della motivazione non implica che la pretesa dell'Ufficio sia automaticamente corretta nel merito: il contribuente può comunque contestare la congruità della classe dimostrando caratteristiche peggiorative dell'immobile e producendo immobili realmente comparabili.
- Gli elenchi di immobili similari hanno valore probatorio solo se consentono un confronto effettivo, tenendo conto di ubicazione, piano, condizioni, consistenza, caratteristiche costruttive e dotazioni dell'immobile.
- Nel processo tributario il giudice può rideterminare direttamente il classamento e la rendita, senza limitarsi ad annullare o confermare integralmente l'atto, purché resti nei limiti delle domande e degli elementi probatori acquisiti.
- Le caratteristiche concrete dell'immobile non contestate dall'Amministrazione, come posizione periferica, umidità, assenza di servizi o collocazione al piano terra, possono concorrere a giustificare una classe intermedia rispetto a quella proposta dal contribuente e a quella attribuita dall'Ufficio.
- Le eccezioni e le contestazioni tecniche devono essere formulate già in primo grado: introdurle per la prima volta in appello può comportarne l'inammissibilità.
- L'assenza di sopralluogo non determina di per sé l'illegittimità del classamento derivante da DOCFA, salvo che una specifica disposizione o concrete esigenze istruttorie rendano necessario l'accertamento diretto.
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