Cassazione Civile, Ordinanza n. 15076/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto ricorso ex art. 447-bis c.p.c. per ottenere l'accertamento del diritto a subentrare nell'assegnazione di un alloggio popolare originariamente assegnato alla moglie deceduta, invocando la disciplina regionale sul subentro negli alloggi pubblici e sostenendo di avere convissuto con l'assegnataria per lungo tempo, anche dopo una separazione intervenuta tra i coniugi, e di essere rientrato nell'immobile a seguito di riconciliazione. Dopo il rigetto in primo grado e il rigetto dell'appello, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello con tre motivi: (1) violazione e falsa applicazione della normativa regionale sul nucleo familiare e sul subentro, nonché degli artt. 157 e 585 c.c., sostenendo che il coniuge separato senza addebito e il coniuge riconciliato restino legittimati al subentro e che la convivenza richiesta dalla legge non fosse necessaria per il coniuge; inoltre censurava la valutazione di fatti e documenti, ritenuta riferita a circostanze successive al decesso; (2) omesso esame o mancata valutazione di documenti e di istanze istruttorie, nonché mancata ammissione di prova orale e di informative ex art. 213 c.p.c., volte a dimostrare la stabile residenza e l'appartenenza al nucleo familiare; (3) contraddittorietà della motivazione per il mancato ingresso della prova testimoniale sulla riconciliazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto l'eccezione di tardività proposta dalla resistente, chiarendo che la sentenza d'appello era stata pubblicata solo con deposito della motivazione e non con la mera lettura del dispositivo in udienza, sicché il termine per impugnare decorreva dal deposito. Ha altresì respinto l'eccezione di giudicato cautelare, affermando che il provvedimento cautelare anticipatorio non ha natura decisoria né produce giudicato sostanziale. Nel merito, ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle risultanze documentali, preclusa in cassazione; ha dichiarato inammissibile il secondo per difetto di autosufficienza, mancata riproduzione dei documenti e difetto di localizzazione delle istanze istruttorie; ha respinto il terzo perché il ricorrente non aveva specificato adeguatamente i mezzi di prova e non aveva dimostrato la decisività del preteso errore istruttorio. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e con previsione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 447-bis c.p.c.
Indica il rito applicabile alle controversie locatizie o assimilate e, nel caso concreto, è stato il veicolo processuale usato per far valere il preteso diritto al subentro nell'alloggio pubblico.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La dedotta violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o delle prove.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Le censure sul mancato esame di documenti e sul diniego di prove devono rispettare i requisiti di specificità, autosufficienza e localizzazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sul fatto è limitato e non consente una rivalutazione del merito delle risultanze istruttorie.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve riprodurre o indicare specificamente il contenuto degli atti e documenti posti a fondamento del motivo e la loro collocazione processuale.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare gli atti e i documenti rilevanti e la fase del giudizio in cui sono stati prodotti.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato per i ricorsi manifestamente trattabili in tale forma.
art. 132 c.p.c.
La sentenza deve contenere gli elementi di validità richiesti dalla legge, inclusa la motivazione quando necessaria.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione della decisione deve essere esposta secondo i requisiti di legge; la sola lettura del dispositivo non equivale di regola a pubblicazione della sentenza.
art. 176, comma 2, c.p.c.
La Corte esclude che la sola lettura del dispositivo, senza motivazione, faccia decorrere il termine per cassare.
art. 437 c.p.c.
La decisione d'appello era stata resa con dispositivo letto in udienza e successivo deposito della motivazione, secondo il rito del lavoro.
art. 213 c.p.c.
L'istanza di acquisizione di informazioni presso la pubblica amministrazione era inammissibilmente censurata perché non specificamente localizzata e riportata nel ricorso.
art. 13 della legge regionale n. 10/2014
Disciplina il subentro nell'assegnazione degli alloggi pubblici e i requisiti del nucleo familiare; nel caso concreto la Corte di merito ha escluso la prova dei presupposti richiesti.
art. 3 della legge regionale n. 10/2014
Definisce il nucleo familiare rilevante ai fini dell'assegnazione dell'alloggio pubblico.
art. 157 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la rilevanza della riconciliazione tra coniugi ai fini del subentro.
art. 585 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'equiparazione del coniuge separato senza addebito ai fini dell'assegnazione/subentro.
D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1-quater
In presenza di rigetto del ricorso, sono stati ravvisati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1-bis
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti storici accertati dal giudice di merito.
- Le censure relative a documenti e istanze istruttorie sono inammissibili se il ricorso non riproduce il contenuto rilevante degli atti, non ne indica specificamente la collocazione nel fascicolo e non spiega la loro decisività.
- Il vizio motivazionale non consente di riesaminare liberamente il merito: la parte deve indicare in modo puntuale il fatto decisivo e il nesso tra l'omissione istruttoria e una diversa decisione.
- Il provvedimento cautelare anticipatorio non è decisorio né idoneo a formare giudicato sostanziale; la sua efficacia è solo temporanea e strumentale rispetto al giudizio di merito.
- La sola lettura del dispositivo in udienza non fa decorrere automaticamente il termine per impugnare se non è accompagnata dalla esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
- In materia di subentro nell'alloggio pubblico, la prova dei presupposti richiesti dalla legge regionale va valutata in concreto e il ricorrente non può sostituire tale accertamento con una mera affermazione di convivenza o riconciliazione non adeguatamente dimostrata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14869/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14874/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14875/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14891/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14896/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14898/2023 del 29/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →