Sentenza n. 2945/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del Decreto del Questore di Milano prot. -OMISSIS- del 30.12.22 notificato il 19.1.23 di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente in data 2.11.2021 a mezzo kit postale n. -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto preordinato, conseguente e comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato su una condanna per il reato di infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, deducendo la violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 e l'eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza istruttoria. Ha sostenuto che il reato per il quale era stata condannata non rientrava tra quelli automaticamente ostativi al rilascio o al rinnovo del titolo e che la Questura si era limitata a valorizzare la condanna, senza svolgere una valutazione concreta e individualizzata dell'attuale pericolosità sociale. Sono stati dedotti, in particolare, l'omesso esame della sospensione condizionale della pena, dell'incensuratezza, della prognosi favorevole formulata dal giudice penale, delle peculiarità del reato, dei legami familiari in Italia, dell'assenza di legami con il Paese d'origine, della durata della permanenza in Italia e del percorso di inserimento socio-lavorativo avviato mediante apprendistato. È stata inoltre dedotta la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto. La ricorrente ha prospettato anche l'applicabilità della tutela rafforzata prevista dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 a chi abbia costituito o mantenuto in Italia un nucleo familiare, pur non essendo formalmente entrato per ricongiungimento familiare.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha rilevato che il reato di cui all'art. 578 c.p. non rientra nel catalogo dei reati automaticamente ostativi previsto dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998. Pertanto, l'Amministrazione era tenuta a svolgere una valutazione discrezionale, concreta e individualizzata della pericolosità sociale, considerando l'insieme delle circostanze rilevanti. Il provvedimento era invece fondato essenzialmente sulla gravità della condanna, senza confrontarsi con la sospensione condizionale della pena, con la prognosi favorevole formulata dal giudice penale, con l'incensuratezza e con le specifiche circostanze del fatto. La Questura aveva utilizzato la sentenza penale in modo parziale e selettivo, valorizzando il solo dato sfavorevole e trascurando gli elementi prognostici contrari all'attualità della pericolosità sociale. Il difetto motivazionale e istruttorio riguardava anche l'omessa valutazione dei legami familiari, della madre convivente regolarmente presente in Italia, del percorso di integrazione socio-lavorativa e dell'evoluzione della situazione personale successiva al reato. La particolare gravità del fatto e l'ampia discrezionalità amministrativa non esoneravano l'Amministrazione dall'obbligo di una motivazione individualizzata e di una comparazione con l'interesse pubblico alla sicurezza. Il reato contestato, in ragione della sua connessione con condizioni di abbandono materiale e morale legate al parto, non era ritenuto di per sé espressivo di una pericolosità sociale attuale e perdurante. La censura relativa all'art. 10-bis della l. n. 241/1990 è stata dichiarata assorbita. In sede di riedizione del potere, a seguito di nuova domanda amministrativa, l'Amministrazione dovrà formulare un nuovo giudizio individualizzato considerando la natura del reato, la prognosi penale, la situazione familiare, il percorso di integrazione e ogni ulteriore circostanza rilevante, anche sopravvenuta. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
Individua i reati automaticamente ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno; il reato di cui all'art. 578 c.p. non rientra in tale catalogo.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla tutela della vita familiare e alla necessità di considerare i legami familiari; la sentenza non definisce in modo autonomo l'ambito applicativo della disposizione, poiché accoglie il ricorso per difetto di motivazione e istruttoria.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La censura relativa all'omessa comunicazione del preavviso di rigetto è stata assorbita in ragione dell'accoglimento del motivo principale.
art. 578 c.p.
La condanna per infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale, non essendo automaticamente ostativa, deve essere valutata dall'Amministrazione nel contesto concreto e non dimostra di per sé una pericolosità sociale attuale e perdurante.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando la condanna penale riguarda un reato non compreso tra quelli automaticamente ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, l'Amministrazione non può limitarsi a richiamare il titolo di reato, ma deve svolgere una valutazione concreta, attuale e individualizzata della pericolosità sociale dello straniero.
- La valutazione della pericolosità sociale deve considerare la sentenza penale nel suo complesso, comprese la sospensione condizionale della pena, la prognosi favorevole, l'incensuratezza e le circostanze specifiche del fatto; è illegittimo utilizzare la decisione penale in modo parziale, valorizzando soltanto gli elementi sfavorevoli.
- Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, l'Amministrazione deve esplicitamente esaminare e ponderare, insieme all'interesse pubblico alla sicurezza, i legami familiari, la permanenza sul territorio, l'inserimento lavorativo e sociale e l'evoluzione della situazione personale, incluse le circostanze sopravvenute.
- L'ampia discrezionalità dell'Amministrazione in materia di soggiorno degli stranieri non esclude l'obbligo di una motivazione individualizzata e di un'istruttoria completa; la gravità astratta del reato non è sufficiente a dimostrare l'attualità e la persistenza della pericolosità sociale.
- L'annullamento del diniego per difetto di motivazione e istruttoria impone, nella riedizione del potere, una nuova valutazione dell'istanza secondo i parametri indicati dal giudice, senza determinare automaticamente il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno.
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