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Sentenza

Sentenza n. 363/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità previa sospensione cautelare a) della Determinazione Dirigenziale del Comune di Grado n. 475 del 24/04/2026, recante ad oggetto “Procedura comparativa per il rilascio di concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione - “AMBITO COSTA AZZURRA” - approvazione dello schema di lettera di invito e dei relativi allegati”, pubblicata in pari data mediante affissione all'Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi dal 29/04/2026 fino al 14/05/2026; b) della Lettera di invito prot. n. 0016705 - P del 29/04/2026 Comune Grado, recante ad oggetto “Procedura comparativa per il rilascio di nuova concessione demaniale marittima, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, sulla UMI A4 all'interno dell'ambito “COSTA AZZURRA” - lettera di invito”, comunicata in pari data a mezzo PEC; c) nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202600275

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale di approvazione dello schema di lettera di invito e lettera di invito per l’assegnazione della concessione demaniale marittima relativa alla UMI A4 dell’ambito Costa Azzurra

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione comunale e la successiva lettera di invito deducendo, in primo luogo, la violazione dell’art. 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE, dell’art. 4 della l. n. 118/2022 e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che il Comune avesse delineato una procedura concessoria ibrida, priva di adeguata pubblicità e non idonea ad assicurare la più ampia competizione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 5, comma 3, delle NTA della Variante Spiagge, degli artt. 3, 41 e 97 Cost., dell’art. 1, comma 2-bis, e dell’art. 3 l. n. 241/1990, oltre a violazione dell’affidamento ed eccesso di potere, contestando l’interpretazione comunale dei termini “adiacente” e “limitrofo” e il mancato riconoscimento della possibilità di presentare un progetto unitario per più UMI, incluse A1-A2, A3 e A4-A5. Con il terzo motivo ha lamentato la compromissione della par condicio e della concorrenza poiché, nell’ambito di altro giudizio, era stata disposta l’ostensione della propria istanza e dei relativi allegati, sostenendo che ciò avrebbe consentito agli altri operatori di conoscerne l’offerta. Il Comune, la controinteressata e l’interveniente hanno eccepito l’inammissibilità per mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti, carenza di interesse, acquiescenza e, in parte, genericità del gravame.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. La ricorrente aveva partecipato alla procedura della quale contestava le regole e pretendeva l’indizione di una nuova gara o l’ampliamento della partecipazione; pertanto non aveva un interesse concreto e attuale a dolersi della procedura cui aveva preso parte, anche perché le censure erano state proposte tardivamente e potevano ritorcersi contro la stessa ricorrente. Il Collegio ha richiamato le argomentazioni delle parti sulla mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti, compresa la comunicazione comunale del 30 settembre 2025. Ha comunque esaminato, per completezza, il secondo e il terzo motivo, ritenendoli infondati. Quanto al secondo motivo, ha affermato che “adiacente” e “limitrofo” sono sinonimi e che l’art. 5, comma 3, delle NTA consente interventi riguardanti più UMI soltanto quando queste siano adiacenti e riferite a concessioni del medesimo soggetto. Nell’ambito considerato, solo le UMI A1-A2 e A4-A5 sono adiacenti, mentre A3 è separata da entrambe le altre da porzioni di spiaggia libera. L’accorpamento è consentito ai fini urbanistici e dimensionali, mentre la procedura concessoria riguarda la singola UMI; l’eventuale accorpamento può avvenire successivamente, per UMI adiacenti appartenenti al medesimo concessionario. Quanto al terzo motivo, l’ostensione dell’istanza della ricorrente era stata disposta nell’altro giudizio per verificare l’esistenza e la tempestività di istanze concorrenti, non per comparare la qualità delle offerte; essa aveva inoltre confermato l’intempestività dell’istanza e l’inaccoglibilità del progetto unitario. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando il ricorrente non dimostra un interesse concreto e attuale alla rimozione dell’atto impugnato.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Il Collegio richiama il principio di sinteticità degli atti e di economia dei mezzi giuridici per rinviare alle argomentazioni delle parti sulle questioni preliminari.

  • art. 5, comma 3, NTA della Variante Spiagge al PRG

    L’attuazione diretta degli interventi può interessare anche più UMI adiacenti, qualora le stesse riguardino concessioni di un medesimo soggetto. In tale caso i parametri dimensionali possono essere applicati anche per accorpamento.

    La disposizione consente l’accorpamento di più UMI adiacenti ai fini urbanistici e dimensionali, ma non trasforma le diverse UMI in un’unica concessione originaria; la procedura concessoria resta riferita alla singola UMI, salvo successivo accorpamento di UMI adiacenti appartenenti al medesimo concessionario.

  • art. 12, paragrafo 1, direttiva 2006/123/CE

    La norma è stata invocata dalla ricorrente in relazione ai principi di pubblicità e concorrenza nelle concessioni, ma il ricorso è stato definito in rito senza accoglimento di tali censure.

  • art. 4 l. 5 agosto 2022, n. 118

    La norma è stata invocata in tema di procedure comparative per le concessioni demaniali marittime, ma le relative censure non sono state accolte, essendo il ricorso inammissibile.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241

    La disposizione è stata invocata in relazione ai doveri di buona fede e leale collaborazione della pubblica amministrazione, senza che il giudice ne abbia tratto una specifica regola decisoria autonoma.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di interesse il ricorso con cui un operatore economico, dopo aver partecipato a una procedura comparativa, contesta la procedura chiedendo che essa venga sostituita o riaperta in modo da ampliare la partecipazione, quando tale domanda non gli arreca un’utilità concreta e attuale e può anzi pregiudicarne la posizione.
  • Le regole della procedura di affidamento devono essere contestate tempestivamente quando risultano immediatamente lesive; la mancata impugnazione degli atti presupposti e delle comunicazioni che cristallizzano la disciplina della procedura impedisce di rimettere in discussione quelle regole mediante l’impugnazione di atti successivi.
  • Una disposizione urbanistica che consente l’accorpamento di UMI adiacenti riferite a concessioni del medesimo soggetto opera ai fini urbanistici e dimensionali e non impone che la procedura di rilascio della concessione riguardi cumulativamente più UMI; l’assegnazione può restare riferita alla singola UMI, con eventuale accorpamento successivo delle UMI adiacenti appartenenti allo stesso concessionario.
  • Ai fini dell’interpretazione di una norma urbanistica, i termini “adiacente” e “limitrofo” possono essere considerati equivalenti quando il contesto normativo non attribuisca loro un distinto significato tecnico e la concreta configurazione delle aree dimostri l’effettiva contiguità o separazione delle UMI.
  • L’ostensione di un’offerta o di un’istanza disposta in un diverso giudizio per verificare la tempestività e l’esistenza di domande concorrenti non compromette, di per sé, la par condicio, se non è finalizzata alla comparazione qualitativa delle offerte e rispetta la funzione istruttoria per cui è stata disposta.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàConcorrenza ed evidenza pubblicaDifetto di istruttoria

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