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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8415/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto dell'8/07/2022 che confermava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale (durata un anno e sei mesi con obbligo di soggiorno nel comune di residenza). Il ricorrente aveva dedotto violazione di legge (artt. 1 e 4 d.lgs. n. 159/2011) sostenendo che la Corte di appello, con motivazione illogica e contraddittoria, aveva richiamato pregresse vicende giudiziarie senza valutare la sua attuale pericolosità sociale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con un motivo non consentito e generico: formalmente richiamava l'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., ma di fatto censurava la motivazione (vizio non sindacabile in Cassazione nei procedimenti di prevenzione). È stato richiamato il principio secondo cui, nei procedimenti di prevenzione, il ricorso in Cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge (art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011) e che la censura sulla motivazione è ammessa solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente. La Corte ha inoltre ritenuto il ricorso generico perché non ha affrontato le argomentazioni della Corte territoriale, che avevano evidenziato condotte delittuose anche recenti e stabili frequentazioni con pregiudicati. Conseguenze: inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 1, lett. c; art. 4; art. 10, comma 3

    L'art. 1 e l'art. 4 definiscono i presupposti della pericolosità sociale e la possibilità di adottare misure di prevenzione; l'art. 10, comma 3 limita il ricorso in Cassazione nei procedimenti di prevenzione alla sola violazione di legge, escludendo il sindacato pieno sulla motivazione di merito.

  • codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e); art. 616

    Il ricorrente ha indicato formalmente la lett. b) ma in sostanza ha contestato la motivazione (che ricade nella lett. e) e in materia di prevenzione non è sindacabile in Cassazione salvo motivazione inesistente o meramente apparente). L'art. 616 consente la condanna alle spese e, se ravvisati profili di colpa, il pagamento di una somma alla cassa delle ammende.

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e legge 31 maggio 1965, n. 575

    art. 4 (L. 1423/1956); art. 3 ter, secondo comma (L. 575/1965)

    Norme richiamate storicamente relative alle misure di prevenzione e all'ammissibilità del ricorso; usate per sottolineare il regime limitativo di sindacato in Cassazione nei procedimenti di prevenzione.

  • Corte Costituzionale

    sent. n. 106 del 15 aprile 2015

    Ha confermato la legittimità costituzionale della previsione che limita l'impugnabilità in Cassazione dei provvedimenti di prevenzione, rendendo legittimo il filtro di ammissibilità su base normativa.

  • giurisprudenza di legittimità citata

    Sez. U n. 33451 del 29/07/2014 (Repaci); Sez. 6 n. 33705 del 15/06/2016 (Caliendo); Sez. 6 n. 21525 del 18/06/2020 (Mulè); Sez. 1 n. 6636 del 07/01/2016 (Pandico); Sez. 6 n. 50946 del 18/09/2014 (Catalano)

    Costante giurisprudenza che esclude in Cassazione il sindacato sull'illogicità manifesta della motivazione nei procedimenti di prevenzione, ammettendo la censura solo quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di prevenzione (misure antimafia e simili) il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge; non è luogo per una rivalutazione della motivazione di merito salvo che questa sia del tutto assente o meramente apparente.
  • Per contestare efficacemente un provvedimento di prevenzione in sede di legittimità occorre articolare un motivo di diritto concreto (violazione di norme, errore applicativo, vizi procedurali) e non limitarsi a censure generiche sulla 'illogicità' della motivazione.
  • Se si intende censurare la motivazione, bisogna dimostrare che essa è inesistente o meramente apparente (assenza di ragioni su punti decisivi), poiché la semplice critica logico-valutativa dei fatti non è admissibile in Cassazione.
  • Un ricorso che non affronta puntualmente le argomentazioni del giudice di merito e non indica errori di diritto specifici è destinato a essere dichiarato inammissibile e può comportare condanne alle spese e ammende ex art. 616 c.p.p.
  • In sede impugnatoria è fondamentale documentare con precisione gli elementi di fatto e diritto che si ritengono violati, distinguendo nettamente tra profili di fatto (sindacabili raramente in Cassazione) e profili di diritto (ammissibili).

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